Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria, sezione 3, sentenza n. 43 depositata il 17 gennaio 2020
IMU – Esenzione IMU – Società agricola semplice – Requisiti – Qualifica soggettiva IAP – Sussiste
Massima:
Ancorché il PRG qualifichi un immobile come area fabbricabile, l’esenzione dall’IMU spetta anche alla società agricola semplice quando almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica d’imprenditore agricolo professionale (IAP). Non è invece richiesto il requisito oggettivo dell’esercizio esclusivo dell’agricoltura né il fatto che nella ragione sociale della società compaia la dicitura di “società agricola” trattandosi di requisiti formali (contra CTR UMBRIA n.517/18).
Testo:
I .-La società semplice “xxxxx” ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi su istanza da essa presentata volta al rimborso dell’IMU pagata (15.061,66 euro) relativa ad alcune aree per l’anno 2015. Ha evidenziato l’effettiva coltivazione agricola di tutti i terreni e la qualità soggettiva di operatore agricolo professionale, richiamandosi anche a precedente della CTP di Perugia per l’anno 2011.
Il Comune si è costituito in primo grado ed ha chiesto il rigetto per il fatto che la società semplice non potrebbe ottenere il rimborso non rivestendo la qualifica di persona fisica imprenditore agricolo.
La CTP con sentenza n.40/2019 ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite, in sintesi evidenziando come la società semplice sia la forma più elementare di società la cui caratteristica ex art. 2249 c.c. è quella di avere ad oggetto attività non commerciale.
Il MEF con nota 4070 del 20 marzo 2012 ha precisato che le agevolazioni IMU su terreni agricoli sono estese anche alle società agricole anche ove il PRG qualifichi l’immobile come area edificabile. La società semplice agricola non sarebbe un soggetto giuridico ma un modo gestionale aziendale comune.
Ha richiamato in motivazione il giudice di primo grado anche giurisprudenza di merito su caso del tutto analogo. La società ricorrente avrebbe tutti i requisiti richiesti dall’art. 2135 c.c. e dunque gli stessi diritti delle persone fisiche. Ai sensi dell’art. 2 lett. b) D.lgs. 504/92 1’esenzione d’imposta prescinde dalla concreta destinazione urbanistica.
Il Comune di Castiglione del Lago ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, lamentandone l’erroneità in diritto. In punto di fatto rappresenta che le aree in questione sono tutte con destinazione edificabile “attività artigianali e industriali” secondo il vigente PRG. Si richiama alla sentenza pronunciata dall’adita CTR (sez. I, n. 517 del 2018) resa “inter partes” relativa all’anno di imposta 2011 favorevole al Comune.
Anche secondo tale precedente si è ribadito che affinché le società semplici possano ritenersi imprenditore agricolo professionale (IAP) debbano sussistere cumulativamente tre requisiti ovvero: l) almeno uno dei soci in possesso della qualifica di IAP; 2) l’oggetto esclusivo della società consistente nell’esercizio dell’agricoltura e attività connesse ex art. 2135 c.c.; 3) l’indicazione nella ragione sociale di “società agricola”. La società appellata non possiederebbe i suindicati requisiti sub 2) e 3), essendo previsto nell’oggetto sociale anche l’attività di compravendita e permuta di immobili e mancando la richiesta indicazione di “società agricola” nella ragione sociale. Evidenzia infine la difesa comunale la mancata presentazione da parte dell’appellata della dichiarazione, requisito a suo dire indispensabile per beneficiare del diritto all’agevolazione in questione. Si è costituita parte appellata. In punto di fatto precisa di esercitare attività agricola come documentato e non contestato, risultando le aree tutte coltivate. L’appello sarebbe imperniato su’ lettura formalistica del quadro normativo di riferimento, dal momento che risulta ampiamente rispettato il requisito sub l) mentre gli altri 2, pur sanciti dalla normativa, rivestirebbero carattere meramente formale, essendo irrilevante quanto indicato nella visura camerale se poi attività diversa da quella agricola non sia, come nel caso di specie, mai stata esercitata. Parimenti irrilevante e formale sarebbe il requisito sub 3), non essendo previsto per l’inosservanza di tal obbligo alcuna sanzione. Ugualmente infondato – ad avviso dell’appellata – sarebbe poi il motivo circa la mancanza della dichiarazione, sia perché tale obbligo è stato soppresso dal 2007 per le aree quali quelle per cui è causa esenti dall’imposta sia in relazione all’oggetto della controversia innestato da un silenzio rifiuto.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2019, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2.- L’appello è infondato e va respinto.
3. – In punto di fatto va rilevato come risulta provato e non contestato dalle parti l’esercizio da parte della società semplice “xxxxx” di attività di coltivazione delle aree oggetto della richiesta di rimborso dell’IMU per l’annualità di riferimento, pur risultando tali aree aventi destinazione edificabile secondo il vigente PRG. Tale attività di coltivazione agricola dalle risultanze processuali risulta anche l’unica effettivamente in concreto esercitata dalla società appellata. Almeno uno dei soci della società “xxxxx” ovvero xxxxx xxxxx, legale rappresentante, è anche del tutto pacificamente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).
4. – Ai sensi della normativa di riferimento (artt. 1 e 2 del D.lgs. 99/2004, art. 12 legge 153/1975 e s.m.) oltre al requisito sostanziale consistente per le società di persone nel fatto che almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica di IAP, debbono sussistere altri 2 requisiti “formali” ovvero che la società abbia come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse ex art. 2135 c.c. e che la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “società agricola”.
5.- Punto dirimente per la decisione della controversia consiste dunque nello stabilire se ai fini del diritto all’esenzione dell’imposta IMU una società semplice, pacificamente esercente l’attività di coltivazione dei terreni e con almeno un socio in possesso della qualifica di IAP, debba necessariamente risultare in possesso degli ulteriori 2 requisiti di carattere “formale” richiesti dalla esaminata normativa di riferimento. Secondo il citato precedente della I sezione di questa Commissione Regionale (sent. n. 517/2018) tutti i tre requisiti debbono sussistere in capo alla società, richiamandosi – seppur implicitamente – al principio della tassatività delle norme in materia di esenzione.
5.1 – Ritiene la Commissione che tali 2 requisiti non siano necessari laddove, come nel caso di specie, sia comprovato ed incontestato che la società semplice abbia svolto esclusivamente l’attività di coltivazione del fondo, dal momento che la ratio della norma di esenzione va senza dubbio individuata nell’incentivazione dell’attività agricola, risultando gli ulteriori requisiti richiesti a tal fine obiettivamente formali ed in ogni caso non costitutivi del diritto. La circostanza che nell’oggetto sociale figurino anche l’attività di “acquisto, compravendita, permuta di immobili in generale” non appare dunque decisiva se disgiunta dall’effettivo esercizio di tali attività, senza contare che poi tale attività potrebbe dirsi ove effettivamente esercitata in ipotesi inerente l’attività agricola ove riferita agli immobili del compendio agricolo. Ciò del resto appare coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza, seppur non in riferimento alla materia tributaria, secondo cui la previsione all’interno dell’oggetto sociale di ente collettivo dell’attività di compravendita di immobili non determina in capo alla società la perdita della qualifica agricola (Cassazione civ., sez. I, 13 luglio 2017, n. 17343) essendo sempre necessaria un’indagine volta a provare la natura commerciale dell’attività in concreto svolta. Diversamente opinando, verrebbe introdotta una ingiustificata discriminazione tra attività agricola svolta a livello individuale dalle persone fisiche ed attività condotta in forma di società semplice, con conseguenti profili di dubbia costituzionalità (art. 3 Cost.) e compatibilità comunitaria, laddove in genere rileva unicamente la concreta attività esercitata indipendentemente dalla forma giuridica (ex multis CGUE sez. VIII, ord. 4 ottobre 2012, causa C 502/2011). Ugualmente formale e non costitutivo del diritto, per le medesime ragioni, è il requisito della indicazione nella ragione sociale di “società agricola”
5.2 – A non diverse conclusioni si giunge ove si ritenga applicabile alla presente controversia il disposto di cui all’art. 16 ter D.L. 34/2019 secondo cui “l. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all’articolo l, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell’articolo l, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” Anche infatti a voler attribuire alla suesposta norma il carattere effettivamente retroattivo proprio delle norme di interpretazione autentica, rimane l’esigenza di fornire in “subiecta materia” una lettura sistematica e teleologica degli esaminati requisiti oltre che coerente con la Costituzione.
5.3 – Ciò premesso è poi del tutto irrilevante la destinazione edificabile impressa dal vigente strumento urbanistico generale, secondo la puntuale disposizione di cui all’art. 2 lett. b) D.lgs. 504/92, come già evidenziato dal primo giudice.
6.- Non meritevole di adesione è anche il motivo della carenza della presentazione della dichiarazione per l’anno di riferimento. Appare alla Commissione dirimente l’intervenuta soppressione ad opera dell’art. 37 comma 53 D.L. 223 del 4 luglio 2006, convertito con L. 248/2006, della dichiarazione fiscale per le aree, quali quelle di specie, esenti dall’imposta.
7. – Per i suesposti motivi l’appello deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite alla luce anche dei descritti contrasti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, definitivamente pronunciando, respinge l’appello. Spese compensate. Perugia xxxxx