COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 1 sentenza n. 760 depositata il 11 maggio 2017
Avviso di accertamento – Omesso parziale pagamento IMU – Immobile dato in locazione finanziaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante XXX s.p.a., con sede in Milano: chiede che Codesta On.le Commissione Tributaria Regionale voglia in accoglimento del presente appello, riformare integralmene la sentenza qui appellata, annullando il provvedimento impugnato in primo grado e la relativa pretesa impositiva e sanzionatoria, condannando per l’effetto il Comune all’effettuazione del rimborso richiesto per IMU 2012-? 1.994,00, oltre interessi maturati e maturandi.
Con vittoria di onorari, diritti e spese da quantificarsi anche in base al D.M. n. 55/2014 in ? 2.290,00.
IN FATTO
Con ricorso ritualmente proposto la società XXX s.p.a. impugnava il provvedimento di accertamento per omesso parziale versamento IMU 2012 ed il correlato diniego opposto dal Comune di Vinovo avverso la richiesta di rimborso di ? 1.994,00, somma che, a seguito dell’entrata in vigore della normativa IMU, era stata a suo avviso indebitamente versata a titolo di acconto per
l’anno 2012, posto che la materiale riconsegna dei fabbricati oggetto di contratto di leasing alla società YYY s.r.l. era avvenuta soltanto in data 5.3.2013 da parte del curatore fallimentare, essendo stata detta società dichiarata fallita con sentenza 24.9.2010 del Tribunale di Torino.
Si costituiva ritualmente il Comune di Vinovo che contestava in diritto quanto ex adverso affermato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza 15.10-23.11.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino respingeva il ricorso con condanna della ricorrente alle spese.
Ad avviso dei primi giudici, non è applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1591 e.e. (“Danni per ritardata restituzione”) invocato dalla società ricorrente, trattandosi di norma che disciplina i rapporti tra le parti contraenti il rapporto locatizio, cui il Comune era estraneo.
L’interpretazione dell’art. 9, co. 2 del D.Lgs. 23/2011 è univoca nell’individuare il soggetto passivo dell’imposta nel locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata. Pertanto, poiché il contratto era stato risolto all’8.7.2010, da tale data, indipenedentemente dal momento di effettiva riconsegna, la locataria avrebbe detenuto l’immobile senza titolo e nei suoi confronti soltanto la locatrice poteva fare valere le sue pretese, nella fattispecie in sede fallimentare mediante insinuazione al passivo.
Ha proposto appello la società ricorrente, riproponendo nella sostanza le difese già assunte in primo grado.
La soggettività passiva IMU deve infatti essere individuata in capo al locatore finanziario inadempiente per tutto il tempo in cui questi resti l’unico soggetto effettivamente esercente un’autentica potestà sull’immobile, sino a quando non provveda alla riconsegna del bene alla società locatrice. In tal senso, l’art. 1591 e.e. può essere considerato espressione di un più generale principio secondo cui il ritardo nella restituzione del bene locato determina una ultrattività del contratto, sicché è pur vero che in caso di risoluzione anticipata e di mancato esercizio del diritto di riscatto anche la locatrice è soggetto passivo dell’imposta unitamente al locatario, gravando su entrambi i soggetti l’onere dichiarativo, ma l’obbligo insorge in conseguenza della effettiva fruizione del bene e,dunque, dal momento dell’effettivo possesso. Confortano tale prospettazione le istruzioni ministeriali emanate con D.M. 30.10.2012 individuano appunto i due soggetti cui grava l’obbligo facendo espresso rifeimento alla data di riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale.
L’appellante, richiamando anche con memoria illustrativa depositata il 5/4/2017, copiosa giurisprudenza di merito favorevole e la normativa in materia di TASI, ha chiesto pertanto la riforma integrale della sentenza, con il favore delle spese di entrambi i gradi.
Non si è costituito il Comune convenuto.
All’odierna udienza parte appellante ha richiamato, illustrandole, le conclusioni di cui all’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’art. 9 D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concesse in locazione finanziaria” soggetto passivo è “il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto”.
Deve peraltro ritenersi che, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto, e dunque di formale termine della sua “durata”, non possa ritenersi insorgere, per ciò solo, l’obbligo impositivo
anche in capo alla locatore finanziario. Ciò in quanto la normativa in materia di IMU è improntata a privilegiare il potere di disposizione di farlo dell’immobile oggetto del contratto, senza che pari a potersi fare integrale riferimento al concetto civilistico di possesso.
Non è tanto, dunque, conferente il richiamo all’articolo 1591 e.e. operato dalla ricorrente, posto che ciò comporterebbe di attingere alla disciplina civilistica per una parte, disattendendola poi per
quanto riguarda i principi generali afferenti ai concetti di “possesso” e “detenzione”, bensì alla natura ed alla funzione specifica del rapporto impositivo tributario.
Di conseguenza, deve ritenersi che, per “durata del contratto” di leasing, debba intendersi il tempo di effettiva “signoria” sul bene e, dunque, il periodo intercorrente dalla data di stipulazione del
contratto sino a quella di effettiva riconsegna del bene al locatore, perché soltanto in quel momento ritorna in campo a quest’ultimo l’effettivo potere di fruizione ed effettiva disponibilità del bene
stesso.
Ci si convince ulteriormente della correttezza di una tale impostazione laddove si considerano i dati normativi testuali costituiti dalle istruzioni ministeriali emanate con D.M. 30.10.2012, che
individuano appunto i due soggetti cui grava l’obbligo facendo espresso rifeimento alla data di riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale, e dall’art. 1, co. 672, L. 147/2013 (legge di
stabilità 2014) che in maeria di TASI, nei casi di locazione finanziaria, ha previsto che “per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna”.
La tesi di parte appellante appare dunque fondata specie in un’ottica di interpretazione sistematica, oltre che, come detto, di ragionevolezza.
In ordine alla pronuncia sulle spese, la non univocità di interpretazione esistente al momento di instaurazione della controversia ed il contegno processuale del Comune appellato, che nemmeno si
è costituito nel presente grado, costituiscono validi motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
la Commissione accoglie l’appello e dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 27 aprile 2017
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