COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 3 sentenza n. 429 depositata il 13 marzo 2017
Svalutazioni su crediti – La deduzione IRAP, contabilizzata entro il 2004, vale per gli anni successivi.
Testo:
Voglia l’Onorevole Commissione Tributaria Regionale di Torino riformare la sentenza impugnata e per l’effetto confermare la validità del diniego di rimborso lrap, per l’anno d’imposta 2006;
In ogni caso con la condanna della parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI di PARTE APPELLATA:
Voglia l’Onorevole Commissione Tributaria Regionale, rigettare l’appello dell’Ufficio e confermare la sentenza di primo grado. Con condanna dell’amministrazione alla rifusione della somma richiesta a rimborso di Euro 72.622, 77 oltre interessi. Vinte le spese ed onorari ai sensi dell’art 92 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti ricorse in appello per la riforma della sentenza n. 1362/9/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, depositata in segreteria il 25/06/2014.
Narrò che la controversia afferiva la richiesta di rimborso della somma di Euro , a titolo di maggiore imposta lrap versata per il periodo d’imposta 2006.
Il rimborso derivava dal fato che xxx SPA non aveva computato nella base imponibile lrap le quote di svalutazione dei crediti operate nei periodi d’imposta dal 2009 al 2004.
L’Agenzia delle Entrate rifiutò il richiesto rimborso appellandosi alle disposizioni della legge 203/ 2005 che, modificando la legge 446/1997 rese irrilevanti le svalutazioni, le riprese di valore e gli accantonamenti effettuati in base al Dlgs 173/1997, a partire dall’anno d’imposta 2005.
Il contribuente ricorse alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino che accolse il ricorso, statuendo la deducibilità delle quote di svalutazione dei crediti contabilizzate prima del 2005, sul presupposto che essa sorge nel momento in cui le norme lo consentono e di conseguenza consente la deduzione delle quote rinviate a periodi d’imposta successivi. E ciò in quanto la previgente normativa statuiva una modalità di deduzione che non può, a posteriori essere posta in discussione, a scanso di illegittima applicazione retroattiva della norma.
Censurò l’assunto dei primi giudici eccependo che la nuova normativa aveva l’effetto di rendere indeducibili, ai fini delle determinazione della base imponibile lrap, non solo le svalutazioni contabilizzate a partire dal periodo d’imposta 2005, ma anche i settimi ed i noni residui, ossia le quote di svalutazione contabilizzate in precedenti periodi d’imposta la cui deducibilità è stata differita in base alle disposizioni in allora vigenti.
Sostenne che siffatta interpretazione non comportava la violazione del principio di irretroattività,
in quanto la modificazione della base imponibile lrap, imposta dalla legge successiva incideva non su diritti acquisiti ma su di un rapporto pendente. Escluse che l’art 3 dello Statuto del contribuente dovesse considerarsi di rango superiore a quello delle legge ordinaria e pertanto da questa indefettibile.
Evidenziò che l’indeducibilità dei settimi e dei noni emergeva dal silenzio della nuove disposizioni sul punto. Aggiunse che l’indeducibilità dei ratei era comprovata dagli stessi modelli di dichiarazione nei quali erano stati eliminati i righi che nei precedenti modelli consentivano l’inserimento delle svalutazioni.
Richiamò il comunicato stampa 19 giugno 2006 che evidenziò la ritenuta irrilevanza delle svalutazioni, riprese di valore ed accantonamenti effettuati in base al Dlgs 173/1997, a partire dall’anno d’imposta 2005, nella determinazione della base imponibile lrap.
Criticò la sentenza della Corte di Cassazione che aveva statuito la correttezza dell’interpretazione delle nuove disposizioni in senso favorevole al contribuente escludendo che le svalutazioni dei crediti, poste a bilancio in base alla precedente normativa potessero condizionare le scelte successive del legislatore che doveva ritenersi arbitro della diversa determinazione della base imponibile a fini lrap. E ciò stante l’autonomia dell’ lrap rispetto a alle imposte sui redditi ed all’Iva, dimostrata dal progressivo sganciamento delle due discipline compiutosi con le disposizioni della L 244/2007. Di conseguenza i componenti in oggetto possono rilevare sulla base imponibile lrap solo ove il legislatore lo consenta espressamente.
Si costituì l’appellata che depositò atto di controdeduzioni con le quali eccepì l’infondatezza dell’appello.
Sostenne che l’indeducibilità ai fini lrap, introdotta a partire dall’anno 2005 non attingeva le quote, di competenza degli anni anteriori, poiché relative a svalutazioni operate nei corrispondenti bilanci e come tali oggetto di una situazione consolidata in forza della normativa precedente.
Eccepì la formazione del giudicato esterno, vincolante per le altre annualità, in forza della sentenza n° 1111/2015, che in base al sopraindicato principio, ha confermato il diritto di xxx SPA al rimborso della quota delle svalutazioni dei crediti operate fino al 2004, non dedotta nel periodo d’imposta 2005.
Nel merito sostenne che la negazione della deducibilità dei ratei costituirebbe un’indebita applicazione retroattiva della norma incidente su rapporti consolidati, determinati dai bilanci d’esercizio della società, chiusi precedentemente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Escluse che l’eliminazione dei righi dedicati negli anni precedenti alle svalutazioni fosse un argomento decisivo a sostegno della contraria tesi dell’Ufficio, in quanto da ritenersi meramente indicativa della mancata possibilità, per gli anni futuri di dedurre le svalutazioni, in precedenza deducibili.
Rilevò che i provvedimenti del governo dovevano essere emessi nel rispetto delle leggi vigenti, a scanso della doverosa disapplicazione da parte dei giudici.
Confutò la tesi dell’Ufficio volta a sostenere che la facoltà di dedurre le svalutazioni già contabilizzate, conseguirebbe alle disposizioni eventualmente emanate di anno in anno, costituendo la deduzione un rapporto pendente, non un diritto acquisito. All’uopo richiamò le statuizioni della Cassazione in riferimento all’annualità 2005, passata in giudicato, ove fu affermato che la società aveva diritto di dedurre le svalutazioni prima della modifica legislativa ed il relativo rapporto doveva considerarsi intangibile.
Del pari escluse la fondatezza della critica dell’Ufficio alla giurisprudenza di legittimità favorevole al contribuente, evidenziando che il preteso “sganciamento” dell’lrap, sostenuto dall’ufficio avvenne solo nel 2008, in conseguenza dell’emanazione della legge 244/2007, dacché, in precedenza lrap ed lres seguivano regole, in parte, coincidenti. Le modifiche del 2004 non erano state accompagnate da una disciplina intesa a regolare le svalutazioni anteriormente iscritte a bilancio di conseguenza l’interpretazione dell’Ufficio presupporrebbe un’indebita applicazione retroattiva della norma.
Da ultimo evidenziò come la pretesa del rimborso fosse fondata sui documenti prodotti in giudizio.
All’udienza pubblica del 16 febbraio 2017, dopo la relazione del relatore, esaurita la discussione, la Commissione, ritiratasi in Camera di Consiglio decise la causa.
MOTIVI della DECISIONE
L’appello è infondato e non merita accoglimento. La decisione dei primi giudici risulta corretta e condivisibile dovendosi far riferimento al momento in cui è sorto il diritto alla deducibilità, senza che il rinvio ai futuri esercizi dei ratei, settimi o noni, fino ad esaurimento, possa far venir meno il diritto acquisito, pur nell’avvicendarsi di disposizioni difformi.
A conferma di quanto sopra milita la considerazione che la legge 168/2004 non pone limiti alla deducibilità delle quote, settimi o noni.
Ne consegue che legge 203/ 2005 che ha modificato la legge 446/1997 rendendo irrilevanti, a fini lrap, le svalutazioni, le riprese di valore e gli accantonamenti effettuati in base al Dlgs 173/1997, deve ritenersi applicabile a partire dall’anno d’imposta 2005.
Le tesi dell’ufficio tendenti a screditare siffatta soluzione risultano infondate: le considerazioni riferite ai righi omessi del nuovo modello di dichiarazione non sono dirimenti, poiché i provvedimenti ministeriali non possono che rispettare le leggi dello Stato, la mancanza di disposizioni transitorie è inconferente e contrastata dalla mancanza di disposizioni espresse sui ratei. Né esse colgono nel segno in quanto eludono il problema di fondo quando il diritto alla deduzione è sorto- conclamando l’astratta facoltà del legislatore di variare la base imponibile lrap nelle diverse annualità.
La soluzione accolta da questa Commissione trova conforto nella sentenza della Corte di Cassazione 1111 2015, richiamata dall’appellata che ha autorità di cosa giudicata in relazione alle svalutazioni dei crediti effettuate dalla società XXX SPA negli esercizi anteriori al 2005. Ed invero il Supremo Collegio ha statuito, intervenendo in relazione all’esercizio 2005, che la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio possiede valenza giuridica immediata, determinando immediatamente la decurtazione del valore fiscale della produzione, restando indifferente il rinvio della deduzione, per noni, agli esercizi successivi. Di conseguenza l’indeducibilità introdotta successivamente non attinge i noni pregressi, che, in quanto di competenza degli esercizi anteriori derivando da svalutazioni già poste a bilancio, appartengono ad una situazione giuridica consolidata e come tale intangibile.
Ne consegue che il diniego del rimborso, impugnato dalla società contribuente è illegittimo e la decisione impugnata, che accolse il ricorso della predetta ricorrente deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di parte appellata ed a carico dell’Ufficio in Euro 3.000,00 ( Eurotremila/00).
P.Q.M.
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
visti gli artt. 61 e 35 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 respinge l’appello.
Conferma la sentenza impugnata. Liquida le spese in Euro 3000,00
Così deciso in Torino, lì 16 febbraio 2017
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