COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 4 sentenza n. 239 depositata il 15 febbraio 2017
Nullità della notifica effettuata ai sensi dell’art.60 D.P.R. 600/73, quando la residenza è certa.
FATTO E DIRITTO
In data 4/5/2012 l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino notificava al signor XXX la cartella esattoriale n.110 2011 00644 .. relativa agli anni 2005-2006-2007. Tale atto era disceso a tre diversi avvisi di accertamento inprecedenza notificati al ricorrente e mai contestati.
Si trattava in particolare degli avvisi di accertamento n.T7G0106 ./2011 per l’anno 2005, n. T7G0106 ../2011 per l’anno 2006 e n.T7G0106 ../2011 per l’anno 2007.
I suddetti avvisi era stati emessi in quanto il signor XXX era risultato essere, negli anni sottoposti a controllo, un evasore totale. Egli era risultato essere presente nella lista clifo (clienti/fornitori) trasmessa all’Amministrazione Finanziaria, per avere emesso e/o ricevuto fatture nel corso dei predetti anni e nell’esercizio della propria attività lavorativa, attività per la quale non è stata poi presentata alcuna dichiarazione dei redditi, né versata alcuna imposta. Il reddito degli anni in oggetto era stato quindi ricostruito dall’ufficio induttivamente.
Al momento della notifica degli atti sopra indicati il signor XXX risultava avere residenza anagrafica in Torino Via .. n.18 scala A piano II.
Il signor XXX notificava gli atti secondo la procedura di notifica da effettuare ai soggetti irreperibili ai sensi dell’art. 60 lett.e) DPR 600/73, depositando poi presso la Casa Comunale, così come previsto, l’avviso di deposito.
Il contribuente presentava ricorso eccependo la mancata notifica degli avvisi di accertamento, o meglio, l’esecuzione della notifica mediante una procedura irrituale. Secondo il contribuente l’amministrazione, al momento della notifica, conosceva l’indirizzo dello stesso e, pertanto, nel caso fosse stato irreperibile, trattandosi di irreperibilità relativa, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita mediante procedura di cui all’art. 140 cpc, e non mediante la procedura di notificazione a soggetti assolutamente irreperibili di cui all’art. 60 c.l lett. e) DPR 600/73.
Si costituiva l’ufficio contestando tutte le eccezioni formulate dalla parte, confermando la correttezza del proprio operato nella procedura di notificazione degli avvisi di accertamento n.T7G0106 ./2011 per l’anno 2005, n.T7G0106 ../2011 per l’anno 2006 e n.T7G0106 ../2011 per l’anno 2007 in quanto:
Secondo l’ufficio l’addetto alla notifica si era recato all’indirizzo di residenza e non aveva trovato alcun segno della presenza del signor Caporicci: infatti nella relata era riportato che “nel Comune dove doveva eseguirsi la notifica non vi era abitazione, ufficio o azienda del contribuente”, esattamente come nell’ipotesi descritta dall’art. 60 lett. e) DPR 600/73;
– pertanto l’ufficiale avrebbe correttamente notificato gli atti secondo la procedura di notifica da effettuare ai soggetti irreperibili ai sensi dell’art. 60 lett. e) DPR 600/73:
– infatti gli atti sono stati depositati presso la Casa Comunale, così come pure l’avviso di deposito.
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino con sentenza.n.917/1/14 depositata l’ 11/4/2014 accoglieva il ricorso della parte compensando le spese.
Avverso la sentenza proponeva appello l’ufficio, previo integrale richiamo delle difese già svolte nelle controdeduzioni depositate in primo grado, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 lett. e DPR 600/73 (notifica ai soggetti assolutamente irreperibili).
2) Omessa pronuncia su un fatto decisivo (diversificazione tra notificazione di atti di natura tributaria e processuale).
Il signor XXX si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata e l’annullamento della notifica degli avvisi di accertamento e della cartella di pagamento
n.110201100 .
Le conclusioni delle parti sono le seguenti:
Parte appellante: “Voglia l’Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale adita in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino,
? n.917/1/14 depositata il 11/4/2014 non notificata: in via istruttoria disporre la trattazione della presente controversia in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 33 comma 1 e 61 DLgs 31 dicembre1992 n.546; nel merito accogliere i motivi di appello proposti dall’ufficio, e conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità della cartella di pagamento n.110 2011 00 (anni di imposta 2005-2006-2007) emesso nei confronti del signor XXX. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ex art. 15 D.Lgs n.54611992 per entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata: “Voglia codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione; nel merito: in totale conferma della sentenza n.917/1/14 pronunciata dalla commissione Tributaria Provinciale di Torino, ed ex adverso impugnata; dichiarare la nullità e/o annnu llabilità della notifica degli avvisi di accertamento .T7G010 ../2010 anno 2015, n. T7G010 /2010 anno 2006, n.T7G010604441/2010 anno 2007 e per l’effetto dichiarare nulla e/o annullare la cartella di pagamento n.110 2011 .., per le ragioni di cui in
parte motiva con ogni conseguenza di legge; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CP A per entrambi i gradi di giudizio “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Giudici di primo grado hanno ritenuto irregolare la notifica degli avvisi di
accertamento effettuata ai sensi dell’art. 60 c.1 lett. e) DPR 600/73 in quanto “nella relazione di notifica redatta dal messo notificatore non risulta annotata alcuna informazione circa le ricerche dallo stesso effettuare e dalle quali risulterebbe cheil destinatario si è trasferito presso destinazione ignota”.
Come descritto analiticamente nei fatti di causa, secondo l’ufficio, il messo notificatore, signor Foccillo Domenico, si è recato in data 30/12/2010 all’indirizzo di residenza del signor XXX e non avrebbe trovato alcun segno della presenza di costui: infatti nella relata di notifica è stato attestato che “nel comune dove doveva eseguirsi la notificazione non vi era abitazione ufficio o azienda del contribuente” come nell’ipotesi descritta dall’art. 60 lettera e) DPR 600/73.
La motivazione dell’appello verte essenzialmente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 60 comma I lettera e) del DPR 600/73.
La decisione di primo grado deve tuttavia essere confermata.
La notificazione può essere effettuata applicando la disciplina di cui all’art. 60 lett. e) del DPR 600/1973, sostitutivo nel procedimento tributario dell’art. 143 cpc, e non dell’art. 140, solo quando il messo notificatore non reperisca il Contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (in tale senso Cassazione, sentenze 19847/2005, 10189/2003, 7268/2002, 10799/1999, 4587, 4654 e 5100 del 1997).
Pacificamente in dottrina e giurisprudenza si ritiene che l’irreperibilità relativa sia un’impossibilità momentanea di eseguire la notifica a mani del destinatario, perché fisicamente e temporaneamente assente nel luogo di residenza.
L’irreperibilità assoluta si ha quando nel luogo della notifica non si trova traccia del destinatario, né è possibile rintracciarlo usando l’ordinaria diligenza. Irreperibilità assoluta non vuol dire non conoscere l’indirizzo del soggetto nei cui confronti si sta cercando di eseguire la notifica .
Nel caso del signor XXX dalla relata di notifica non emerge alcuna spiegazione o indicazione dei motivi per cui è stata eseguita la notifica ai sensi dell’art. 60 lett. e) DPR. 600/73.
Nella relata di notifica, infatti, non è indicato a titolo di esempio “non rinvenuto nome sul campanello” oppure ” da informazioni acquisite dal vicino il destinatario risulta trasferito”, semplicemente il messo notificatore per sua iniziativa, ha, in modo arbitrario, deciso di non seguire la procedura normalmente seguita nei casi in cui un soggetto non sia momentaneamente reperibile, sebbene, dal certificato dell’anagrafe risultasse chiaramente che il contribuente aveva ancora la propria residenza presso l’indirizzo indicato.
Sul punto si evidenzia che in base all’articolo 140 cpc (richiamato dall’articolo 60, lettera e), del DPR 600/19739), è necessario che “il luogo di residenza, dimora o domicilio. del destinatario dell’atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente art.139 c.p.c., sicchè tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l’avvenuto trasferimento. considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche (Cassazione – Sez. 1, sentenza n.13183 del 16/7/2004, conforme Sez. L. sentenza n.14817 del 1417/2005).
Ne discende che il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 60 lett. e) del DPR 600/1973 presuppone sempre e comunque che, nel luogo di residenza la notifica deve ritenersi nulla qualora l’ufficiale giudiziario non fornisca nella relata alcuna indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario” (Sez.1, sentenza n. 3799 del 2/5/1997).
Ebbene, nel caso di specie è proprio quanto si è verificato: l’ufficiale giudiziario non ha indicato nella propria relata di aver eseguito alcuna ricerca e/o indagine che giustificasse la notifica secondo il rito per gli “irreperibili assoluti”.
Nè rileva la considerazione da parte dell’ufficio, al fine di giustificare la regolarità della notifica così come è stata eseguita, che ha evidenziato che il signor XXX ha successivamente variato il proprio indirizzo all’anagrafe.
Anzi proprio tale variazione evidenzia la dimora del XXX nel Comune e la sua · regolarità di cittadino “non irreperibile” tant’è che la cartella impugnata risulta allo stesse regolarmente notificata in via . a Collegno, ulteriore indice che il XXX è soggetto che si è mai reso irreperibile.
Al riguardo è importante segnalare che la giurisprudenza in più occasioni ha riconosciuto a carico del notificatore l’obbligo di indicare nella relata di notifica le ricerche effettuate nonché i tentativi invano esperiti di procedere nelle modalità ordinarie .
“In sostanza, la notificazione con la procedura prevista per gli irreperibili, presuppone non già un’assenza momentanea del destinatario, ma l’impossibilità che, ricorrendo ai mezzi di ricerca previsti, venga individuato un recapito utile, e richiede quindi che la irreperibilità non sia soltanto temporanea. Ed il notificatore può ricorrere a quella procedura di notifica quando abbia dato atto, o risulti dalla relata, che l’irreperibilità è definitiva.
Laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, si deve procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cpc quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto” (Cass. ord. n.24260 del 2014).
Ritenuta la nullità della notifica, non può dirsi sanato il vizio per via della costituzione in giudizio, in quanto, la momento in cui la costituzione è avvenuta, la decadenza dall’azione tributaria sia era già verificata”.
Costituisce infatti ius receptum di questa Corte il principio per cui ” la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal DPR 29/9/1973, n.600, art. 60 va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cpc, quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamenteirreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 quando il messo notificatore non reperisca ilcontribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune” (da ultimo, Cass. sez. 5, n. 7523/16; conf. Cass. nn. 6886/16, 25436/15 ,23332115,24260/14,14030/11, 20425/07′ 7268/02);
Dalla nullità della notifica, per quanto sopra motivato, consegue, altresì, che è assolutamente illegittima l’iscrizione a ruolo successiva.
Sulla supposta diversificazione della notificazione tra gli atti di natura tributaria e processuale (II motivo di appello).
Allo stesso modo deve essere respinto il motivo di appello sollevato dall’ufficio ed inerente alla supposta diversificazione nelle modalità di notificazione degli atti di natura tributaria rispetto a quelli processuali.
In particolare l’ufficio ritiene che per gli atti processuali le formalità di cui all’art. 140 cpc, dovrebbero essere rispettate in maniera inflessibile, mentre per gli atti di natura sostanziale (quali a titolo di esempio gli avvisi di accertamento de quibus), l’affissione all’albo comunale costituirebbe adempimento “necessario e sufficiente” per la legittimità del procedimento notificatorio, “senza necessità di provvedere anche all’invio della raccomandata”.
La tesi dell’ufficio, tuttavia, non tiene conto della più recente giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale.
Quest’ultima, in particolare, con sentenza n.258/12 del 22/11/2012, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del terza comma dell’art. 26 del DPR 602/1973 nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento nei casi previsti dall’art. 140 cpc si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del DPR 60011973″; a parere della Corte Costituzionale invece l’art. 60 deve applicarsi ai casi in cui “nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario” ossia ai soli casi di irreperibilità assoluta.
Anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 11720 del 8/6/2016 afferma: ” infatti è regola che la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario, che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria, non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.
Pertanto, l’applicazione, per avviso di accertamento, in virtù del DPR 29/9/1973 n.600 art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cpc ma, tuttavia. tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi di imposta per l’esercizio del potere di accertamento” (Cass. sez. un. n.19854 del 2004; anche in seguito Cass. n.8374 del 2015).
E’ pacifico nella fattispecie che il termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento era scaduto autonomamente ante proposizione del-ricorso. Quindi anche – questo motivo di appello deve essere respinto.
PQM
Dichiara la nullità della notifica degli avvisi di accertamento 2005 ,2006,2007 e la conseguente illegittimità dell’iscrizione a ruolo di cm alla cartella
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