COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 4 sentenza n. 766 depositata il 11 maggio 2017
Notifica -Variazione del domicilio – Effetto del termine.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli il 22 maggio 2013 XXX impugnava la richiesta di pagamento inviatagli da Equitalia Nord S.p.A. con la quale lo si era informato dell’avvio dell’attività di riscossione delle somme portate dall’avviso di accertamento n. XXX/2012 emesso dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vercelli.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto opposto per non avere mai ricevuto l’avviso di accertamento presupposto, essendo stato questo erroneamente notificato presso la sua precedente residenza oltre trenta giorni dopo il compimento della variazione anagrafica.
Il 18 giugno 2013 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate affermando che la notificazione era avvenuta a mezzo posta (alla data della spedizione del plico raccomandato, avvenuta il 18 luglio 2012) prima che fossero decorsi trenta giorni dalla variazione anagrafica (avvenuta il 21 giugno 2012) e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 2 dicembre 2013 si costituiva in giudizio Equitalia Nord S.p.A. eccependo la non impugnabilità dell’atto opposto e la propria carenza di legittimazione (per non essere stati contestati vizi propri dell’atto medesimo) e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli, con la sentenza n, 163/03/14 del 10 febbraio – 10 novembre 2014, accogliendo le argomentazioni svolte dall’Ufficio, respingeva il ricorso, condannando il signor XXX al pagamento delle spese di causa.
Avverso tale sentenza, il 7 maggio 2015, XXX ha proposto appello con atto nel quale ha eccepito la carenza di motivazione in diritto della pronuncia gravata e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e 60, primo comma lett. e), D.P.R. n. 600/1973 (ribadendo la tardività della notificazione dell’avviso di accertamento) e chiesto, preliminarmente, di dichiararsi la nullità e/o di disporsi· l’annullamento della decisione impugnata (per omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione e per violazione di legge) e, nel merito, l’annullamento dell’avviso di accertamento, del ruolo e della richiesta di pagamento, con vittoria delle spese di giudizio.
Il 1° luglio 2015 si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate eccependo l’inammissibilità dell’appello (sostenendo cheil contribuente, in sede di gravame, ha formulato nuove eccezioni e nuove domande), affermando la correttezza del proprio operato e della sentenza impugnata e chiedendo, preliminarmente, di dichiararsi l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, il suo rigetto, con vittoria delle spese di causa.
Il 2 febbraio 2017 il signor XXX ha depositato memorie illustrative nelle quali ha ribadito le conclusioni già formulate nell’atto d’appello.
La causa è stata discussa all’udienza del 14 febbraio 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che la pronuncia gravata appare adeguatamente motivata e che l’appello
proposto dal contribuente risulta immune da vizi, atteso che le argomentazioni svolte con l’atto d’impugnazione costituiscono un lecito esame critico della sentenza opposta.
Ciò rilevato, si osserva che il gravame non è, comunque, fondato, atteso che l’avviso di accertamento n. T7Z010100540/2012 emesso dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vercelli è stato regolarmente notificato dall’Ufficio a XXX.
L’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 stabilisce, infatti, che
“Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica” (terzo comma);
“Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione” (ultimo comma).
E, considerato che, nel caso di specie, la variazione della residenza del contribuente è avvenuta il 21 giugno 2012; l’avviso di accertamento che qui occupa è stato spedito a mezzo di posta raccomandata nel precedente luogo di residenza del signor XXX il 18 luglio 2012, ossia prima che fossero decorsi trenta giorni dalla effettuazione della variazione anagrafica; dubbio non v’è che la notificazione de qua sia pienamente efficace.
Il rigetto dell’appello comporta per la parte soccombente la condanna al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00.
P.Q.M.
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE Sezione IV
Visti gli artt. 61e35 D.Lgs.vo 31/12/1992, n. 546 e 276, 279 c.p.c.
Conferma la decisione di I grado. Condanna l’appellante alle spese di lite del grado che si liquidano in € 1.000,00.
Così deciso il 14 febbraio 201 7.
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