COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 4 sentenza n. 891 depositata il 5 giugno 2017

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso – Accisa Energia Elettrica

Testo: 

Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Torino: “- in via principale, in accoglimento dell’appello proposto, riformare in toto l’impugnata sentenza e, per l’effetto, confermare la legittimità del diniego imposto; – in via subordinata, disporre, ex art. 7 d.lgs. n. 546/92, il deposito delle scritture contabili al fine di integrare la prova della intervenuta traslazione; – in via di ulteriore subordine, qualora codesta on.le Commissione non ritenesse sufficientemente provata l’avvenuta traslazione, disporre CTU contabile volta ad accertare l’avvenuta traslazione del tributo per cui si chiede il rimborso e l’indebito arricchimento; Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA”.
Per la xxx S.p.A.: “- rigettare l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Torino e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 638/9/15, pronunciata il 25 marzo 2015 e depositata il 22 aprile 2015 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino; – in ogni caso, disporre la nullità e/o l’inefficacia e/o l’annullamento, del provvedimento di diniego Prot. n. A677 del 9 gennaio 2014 emesso dall’Ufficio delle Dogane di Torino, in quanto viziato e palesemente illegittimo e/o infondato e, per l’effetto, riconoscere il diritto della Società al rimborso dell’accisa assolta e condannare l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla corresponsione di Euro 34. 778, 79 o della diversa somma che vorrà riconoscere, oltre interessi maturati e maturandi: – in via subordinata, deferire questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, al fine di chiarire se i) la disposizione contenuta nel paragrafo 2, dell’articolo 1 della Direttiva 2008/118/CE avesse efficacia diretta e, in ogni caso, se ii) l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica istituita dalla lettera c), comma 1 dell’art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 dovesse includersi nella definizione di “altre imposte indirette” di cui al paragrafo 2, dell’articolo 1 della Direttiva 2008/118/CE e, laddove la risposta fosse positiva, se – nella citata disposizione normativa – si dovessero intravedere “finalità specifiche” diverse da quelle di bilancio, considerato che tale imposta è istituita “in favore delle province”, così da chiarire se la normativa comunitaria fosse effettivamente preclusiva rispetto all’applicazione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. Con vittoria di spese”.
Svolgimento del processo
La xxx S.p.A. – che utilizza energia elettrica per la produzione di calcestruzzo – presentava istanza di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica utilizzata nel processo industriale e versata dal mese di giugno 2010 a quello di dicembre 2011, rilevandone l’incompatibilità ab origine con la normativa comunitaria, Direttiva 2008/118/CE, secondo cui “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifica … ” con conseguente soppressione dell’addizionale in esame a decorrere dall’anno 2012.
L’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Torino negava il rimborso ritenendo l’istanza inammissibile poiché:
a) la Società non riveste la figura di soggetto obbligato,
b) la disposizione comunitaria invocata non ha natura self executing,
c) l’addizionale è stata istituita per finalità specifiche.
La xxx S.p.A. proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’Ufficio deducendo:
a) la sussistenza della legittimazione attiva a richiedere il rimborso,
b) l’incompatibilità della suddetta addizionale con l’ordinamento comunitario per l’assoluta carenza di finalità specifiche,
c) la diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale della Direttiva invocata,
d) la correttezza delle somme richieste a rimborso,
e) il deferimento della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea al fine di chiarire se si potessero individuare finalità specifiche diverse da quelle di bilancio tali da giustificare la legittimità della sua riscossione.
Resisteva l’Ufficio controdeducendo l’inammissibilità della domanda di rimborso, evidenziando: a) che la società non è soggetto passivo d’imposta, b) l’esistenza delle finalità specifiche per l’addizionale dell’accisa sull’energia elettrica, c) l’inesistenza ‘dell’asserita natura self executing della Direttiva 2008/118/CE, d) la traslazione dell’imposta e l’indebito arricchimento, e) l’erroneità degli importi richiesti a rimborso .
La CTP di Torino accoglieva il ricorso, riconoscendo come l’addizionale provinciale fosse priva delle “finalità specifiche” richieste dalla Direttiva 2008/118/CE e rispondesse “solo ad esigenze di bilancio delle Province, tendendo ad assicurare alle stesse gettiti di denaro utile per le spese”. Quanto alla legittimazione attiva della ricorrente, la CTP riteneva legittimati “tutti i soggetti che dimostrino di aver comunque pagato indebitamente l’imposta indiretta”. In merito all’indebito arricchimento per la traslazione dell’imposta riteneva la Commissione che “l’Ufficio non ha provato le affermazioni” e che “quando l’energia elettrica costituisce materia prima [. .. ] il fenomeno della traslazione non è neppure ipotizzabile”.
L’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Torino propone appello avverso la decisione della CTP; riproponendo le contestazioni avanzate in primo grado, ovvero: a) l’inammissibilità della domanda di rimborso per carenza di legittimazione attiva della società, in quanto la società non è soggetto passivo d’imposta, non essendo fornitore di energia elettrica (l’unico legittimato a chiedere il rimborso, nel caso di specie la yyy S.p.A.), ma essendo consumatore finale; b) l’esistenza delle finalità specifiche per l’addizionale dell’accisa sull’energia elettrica, essendo la stessa volta al finanziamento di funzioni fondamentali dell’ente locale; c) l’inesistenza dell’asserita natura self executing della Direttiva 2008/118/CE, posto che la disposizione in esame ha natura composita; d)
l’inammissibilità dell’istanza di rimborso per traslazione dell’imposta da parte della Società sui propri clienti, con conseguente indebito arricchimento della stessa in caso di rimborso; e) l’errata indicazione dell’importo rimborsabile, in quanto per le somme relative al periodo precedente alla data dell’8 luglio 2010 sarebbe intervenuta la decadenza di cui all’art. 14, comma 2, TUA.
Si costituisce la xxx S.p.A. controdeducendo:
a) la sussistenza della legittimazione attiva a richiedere il rimborso sulla base dell’art. 14, comma 2, TUA, secondo cui “l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”, nulla disponendo sui soggetti legittimati alla richiesta di rimborso, e volto quindi a tutelare la ripetizione dell’indebito a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente sia il soggetto passivo d’imposta o il consumatore finale;
b) l’incompatibilità della suddetta addizionale con l’ordinamento comunitario per l’assoluta carenza di finalità specifiche, poiché le finalità elencate dall’Ufficio non si rinvengono in alcun punto della normativa istitutiva dell’addizionale, ravvisando pertanto un esclusivo scopo di bilancio;
c) la diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale della Direttiva invocata, ritenuta chiara e precisa dal momento che individua univocamente il requisito della “finalità specifica” quale legittimazione di imposte indirette diverse dall’accisa;
d) l’Ufficio non ha fornito alcuna prova della ipotizzata traslazione dell’addizionale e dell’indebito arricchimento, posto che quando l’energia elettrica costituisce materia prima, il fenomeno della traslazione è inapplicabile;
e) la correttezza dell’importo del rimborso richiesto, poiché nessun termine di decadenza poteva dirsi inutilmente decorso alla data di presentazione del ricorso, decorrendo tale termine dalla data in cui viene effettuato il pagamento indebito;
f) il deferimento della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea al fine di chiarire si potessero individuare finalità specifiche diverse da quelle di bilancio tali da giustificare la legittimità della sua riscossione.

La sentenza della CTP merita di essere confermata.

In merito ai soggetti legittimati a chiedere il rimborso, l’art. 14, comma 2, d.lgs. 504/95, nel disciplinare il rimborso delle accise indebitamente pagate, non contiene alcuna indicazione specifica circa i soggetti legittimati e deve, quindi, ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l’imposta (cfr. Cass. S.U. 6589/09), a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente sia il soggetto passivo d’imposta o il consumatore finale.
La Commissione ritiene doversi escludere qualsiasi finalità specifica dell’imposta in esame, poiché nelle Premesse al Decreto Legge il Legislatore ha previsto testualmente che l’introduzione dell’imposta è dovuta alla “straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale”, individuando pertanto un esclusivo scopo di bilancio.
Quanto alla natura dell’imposta in contestazione, la stessa Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per incompatibilità con le norme europee dell’istituzione di accise provinciali e comunali, procedura conclusa solo dopo che l’Italia ha abrogato la disposizione di cui all’art. 6 D.L. 511/88 adeguandosi alla Direttiva 2008/118/CE, secondo la quale gli Stati membri possono applicare a prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche. Nel caso in esame, non sono state riconosciute dall’organismo comunitario le finalità specifiche di cui sopra, ravvisando un esclusivo scopo di bilancio.
Anche questa Commissione non ritiene necessario rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea, dal momento che deve riconoscersi l’applicazione immediata nel nostro ordinamento della Direttiva comunitaria in esame, ritenuta chiara e precisa dal momento che individua univocamente il requisito della “finalità specifica” quale legittimazione di imposte indirette diverse dall’accisa, con conseguente disapplicazione della norma nazionale contraria.
Anche l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di rimborso per traslazione dell’imposta e indebito arricchimento va respinta, poiché l’Ufficio, sul quale incombeva l’onere di provare l’avvenuta traslazione dell’imposta, non ha fornito alcuna prova in tal senso, posto che quando l’energia elettrica costituisce materia prima, il fenomeno della traslazione è inapplicabile (cfr. Cass. Civ. 12510/02).
Si conferma, infine, la correttezza dell’importo del rimborso richiesto, poiché il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento e non, come sostenuto dall’Ufficio, da quella dei consumi presi in considerazione dalla relativa fattura. Il primo pagamento delle fatture oggetto della domanda di rimborso risale al 5 agosto 2010 e l’istanza di rimborso è stata presentata il 9 luglio 2012, pertanto in nessuna decadenza è incorsa la contribuente.
La Commissione condanna, per il principio della soccombenza, parte appellante a rifondere all’appellata le spese di giudizio, che liquida nell’ammontare indicato in dispositivo.

PQM
La Commissione respinge l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Torino, con la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 1,500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Torino il 3 maggio 2017