COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 7 sentenza n. 145 depositata il 25 gennaio 2017
Interpello disapplicativo – Atto non impugnabile
Conclusioni delle parti
Per l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte: “in integrale riforma della sentenza e dell’ordinanza, in via preliminare, dichiarare l’illegittimità dell’ordinanza stessa, e pertanto annullarla, e conseguentemente e congiuntamente dichiarare l’inammissibilità dei motivi aggiunti di avversaria formulazione; dichiarare l’incompetenza territoriale della C.T.P. di Verbania a conoscere in primo grado la vertenza, indicando nella C.T.P. di Torino il giudice competente; in subordine, per il solo non creduto caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, ed in particolare di quella di inammissibilità del ricorso, conoscendo nel merito l’atto di diniego di disapplicazione emesso da questa Direzione Regionale e fatto oggetto di impugnazione, dichiarare la piena legittimità e fondatezza in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la AXX s.r.l. in liquidazione: “1) in via pregiudiziale, accogliere e sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi da 1 a 4 della legge 23/12/1994 e dell’art. 2, commi 36 quinquies, 36 octies primo paragrafo, 36 novies, 36 decies, 36 undecies e 36 duodecies del D.L. 13/8/2011, n. 138 convertito nella legge 14/9/2011, n. 148 per palese contrasto con l’articolo 53 della Costituzione sottoponendo a imposizione tributarie diverse (maggiorazione IRES 10,50%) fra di loro identiche attività economiche per il solo fatto di essere costituite sotto forma di società di capitale ovvero società di persone; 2) in via ancora pregiudiziale, accogliere e sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, somme 36 quinquies, 36 octies primo paragrafo, 36 novies, 36 decies, 36 undecies e 36 duodecies del D.L. 13/8/2011, n. 138 convertito nella legge 14/9/2011, n. 148 per palese contrasto con l’articolo 53 della Costituzione (concorso alle spese pubbliche in ragione della rispettiva capacità contributiva) sottoponendo a regole fiscali totalmente differenti ed irrazionali società – entrambe di capitale – con identica attività e presupposti tecnico-gestionali; 3) in via ancora pregiudiziale, ritenere che la normativa di cui sopra sia da interpretarsi nel senso che la medesima possa applicarsi soltanto nei casi in cui le società (di capitali o di persone) siano null’altro che lo schermo di copertura di operazioni evasive/elusive e non già nei confronti di società che esercitino attività effettiva la cui gestione operativa, per i più diversi motivi, presenti risultati economici e/o fiscali negativi; 4) in via subordinata, rigettare tutti i motivi dí appello addotti dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale e confermare nel merito la decisione assunta dalla C.T.P. di Verbania e quindi riconoscere a favore della società AXX s.r.l. in liquidazione la sussistenza delle “oggettive situazioni” di cui al comma 4 bis, art. 30 della legge 724/1994, con conseguente riconoscimento dello stato di operatività della società AXX s.r.l. stessa; 5) in via ulteriormente subordinata, respingere tutte le eccezioni in diritto sollevate dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale di Torino circa l’inammissibilità del ricorso di prime cure, l’illegittimità dell’Ordinanza di rinvio in cui viene concesso termine per la proposizione di motivi aggiunti, l’inammissibilità dei motivi aggiunti, l’incompetenza territoriale della C.T.P. di Verbania, e, nel caso non creduto si neghi la competenza della C.T. di Verbania, individuare la competenza nell C.T.P. di Torino. Con vittoria delle spese relative ad entrambi i giudizi”.
Svolgimento del processo
Il 29.05.2013 la AXX s.r.l. presentava all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per il Piemonte, tramite l’Agenzia del Verbano Cusio Ossola, un’istanza di interpello per ottenere la disapplicazione delle previsioni di società non operativa.
Il 19.08.2013 l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per il Piemonte dichiarava l’istanza inammissibile.
Il 20.09.2013 la società AXX s.r.l. formulava richiesta di riesame dell’istanza di disapplicazione, corredandola di ulteriore documentazione.
Il 12.12.2013 l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per il Piemonte ribadiva il rigetto dell’istanza sul presupposto dell’incongruenza contabile quanto alle rimanenze di magazzino e della ritenuta scelta imprenditoriale quanto alla rottamazione dei prodotti. Avverso il rigetto dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per il Piemonte, la contribuente proponeva ricorso avanti la CTP di Verbania.
Le parti concludevano come in atti.
La CTP di Verbania accoglieva il ricorso della AXX s.r.l. in liquidazione, riconoscendo la sussistenza delle oggettive situazioni di cui all’art. 30 L. 724/1994 comma 4 bis, nonché dello stato di operatività della AXX s.r.l. in liquidazione.
Propone appello l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per il Piemonte, chiedendo: in via preliminare – dichiarare l’illegittimità dell’ordinanza relativa ai motivi aggiunti evidentemente inammissibili; – dichiarare l’incompetenza territoriale della CTP di Verbania per essere competente la CTP di Torino; – dichiarare inammissibile il ricorso in quanto rivolto contro un atto non impugnabile: in subordine, dichiarare la legittimità e fondatezza in fatto e in diritto dell’atto di diniego di disapplicazione delle previsioni di società non operativa.
Resiste la contribuente con atto di controdeduzioni con devoluzione e con successiva memoria illustrativa, chiedendo: in via pregiudiziale – accogliere la questione di legittimità costituzionale; – ritenere la normativa in questione da interpretarsi nel senso che possa applicarsi soltanto nei casi in cui le società (di capitali o di persone) siano null’altro che lo schermo di copertura di operazioni evasive/elusive; in via subordinata, rigettare l’appello e riconoscere in favore della contribuente la sussistenza delle “oggettive situazioni” di cui al comma 4 bis dell’art.30 L. 724/1994; in ulteriore subordine, respingere le eccezioni circa l’inammissibilità del ricorso di prime cure, l’inammissibilità dei motivi aggiunti, l’incompetenza territoriale.
All’udienza di discussione le parti si richiamano agli atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’Ufficio merita accoglimento.
La Commissione ritiene che l’interpello disapplicativo non possa essere impugnato, in quanto lo stesso non rientra tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs 31.12.92, n. 546.
Occorre inoltre precisare che il diniego reso dall’Amministrazione finanziaria in sede di risposta ad interpello non è riconducibile all’ipotesi prevista alla lettera h) dell’art. 19 del d.lgs n. 546 del 1992, in quanto non ha, nella sostanza e negli effetti prodotti, la natura di diniego di agevolazione. Infatti, nella procedura di interpello, non esiste alcun obbligo per il contribuente di conformarsi alla risposta dell’Amministrazione finanziaria, e, quindi, essendo il contribuente libero di agire, la risposta negativa dell’Amministrazione finanziaria non è impugnabile avanti la Commissione Tributaria Provinciale, perché il diniego è considerato un “mero parere”.
Si osserva che, in presenza di una risposta negativa dell’Amministrazione all’istanza di interpello e fino all’emanazione (eventuale) dell’atto impositivo con cui si accerti il comportamento del contribuente difforme dal parere in precedenza reso, la lesione alla sfera giuridica privata è solo potenziale e non immediata.
Conseguentemente, in tale fase, non è neanche ipotizzabile la proposizione di un’impugnazione per carenza dell’interesse a ricorrere, dal momento che il contribuente non conseguirebbe nessuna utilità dal possibile annullamento della risposta.
L’eventuale pregiudizio potrà verificarsi solo con l’emanazione dell’atto impositivo, avverso il quale è infatti ammessa la tutela giurisdizionale.
La Commissione non indugia nell’esame degli ulteriori motivi, essendo assorbente e iginaria la ritenuta inammissibilità dell’impugnazione.
La materia de qua ha avuto comunque profili di incertezza, tanto che l’ultimo d.lgs ha fatto definitivamente chiarezza e ciò milita per la compensazione delle spese.
PQM
La Commissione in totale riforma della sentenza impugnata accoglie l’appello della Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte ritenendo inammissibile il ricorso originario.
Spese compensate per entrambi i gradi.
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