COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 9 sentenza n. 759 depositata il 10 maggio 2017
Omessi versamenti – Concordato preventivo – Validità ruolo straordinario – Inesistenza causa forza maggiore
Testo:
Svolgimento del processo:
In data 31/12/2014 la società depositava presso Il Tribunale di Asti la proposta di concordato preventivo ai sensi dell’art. 168 L.F., e quindi a sospendere ogni pagamento, anche nei confronti dell’Erario. In data 8/7/2015 il tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato omologato con decreto del 15/1/2016.
La relazione dei Commissari giudiziali prevedeva anche il pagamento dei debiti verso l’Erario.
L’Erario a seguito di controlli verificava che il contribuente non aveva versato Iva per 467.520 euro, lrpef per euro 10.944,24 ed imposte sostitutive per euro 29, 95, che venivano iscritti a ruolo con relative sanzioni ed interessi. Equitalia provvedeva a notificare cartella di pagamento in data 14/1/2016 in pendenza di procedura concorsuale. Il contribuente presentava ricorso unicamente per la parte relativa a sanzioni ed interessi e compensi per la riscossione.
La CTP respingeva il ricorso.
Ora il contribuente presenta appello per i seguenti motivi:
in premessa se l’illiquidità può essere considerata indipendente dalla figura del concordato, non è viceversa: e cioè il concordato non è indipendente dalla situazione di illiquidità in quanto il concordato ingloba la situazione di illiquidità.
Violazione art. 13 d. leg. 471/97 in relazione all’art. 168 e 161 L.F.: la CTP non sentito la necessità di decidere sulla eccezione relativa alla pendenza del concordato. Ovvero il contribuente sarebbe impedito di pagare qualsiasi debito senza l’autorizzazione del tribunale, ed ai creditori di avviare qualsiasi procedura esecutiva e cautelare. Dopo la presentazione della domanda di concordato le esecuzioni non si possono proseguire, pena la violazione del principio della par condicio dei creditori. E quindi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatori anche se previsti da norme di diritto pubblico. La cartella è quindi illegittima perché notificata dopo la domanda di concordato, e contiene interessi maturati dopo, compensi
per la riscossione e sanzioni in misura massima.
Illegittimità dell’atto per violazione art. 13 d. leg. 471/97 e per mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 6 d. leg. 472/97: la illiquidità non è dipesa da frodi od azioni volte a distrarre l’attivo, ma da situazioni contingenti estranee alla volontà del contribuente.
Chiede la sospensione della sentenza impugnata e la dichiarazione di illegittimità della cartella nella parte in cui chiede interessi sanzioni e compensi.
Controdeduce l’ufficio:
Ritiene che l’art. 11 del dpr 600/73sostituito dall’art. 3 del d.leg. 46/99 autorizzi alla emissione di ruoli straordinari proprio qualora ci sia il fondato pericolo per la riscossione dei crediti. La società aveva inserito nel piano di concordato anche il debito verso l’Erario, e comunque il debito era insorto prima della domanda di concordato. Tale debito inoltre è costituito da somme non di proprietà del contribuente in quanto esso è un sostituto di imposta ed anche per l’IVA è in possesso di somme che ha riscosso da altri, che avrebbe dovuto accantonare.
Gli interessi hanno una funzione compensativa e le sanzioni sono calcolate in quanto non sussistono le ragioni di forza maggiore (terremoti, alluvioni, ecc.) ed è indubbia la condotta cosciente e volontaria del contribuente.
Motivi della decisione:
Il DPR 600/73 prevede all’art 11 (così sostituito dall’art. 3 del d. leg. 46/99) la possibilità di emissione di ruoli straordinari in caso di fondato pericolo per la riscossione di crediti, pur in presenza di concordato.
Le somme dovute dalla società sono costituite da Iva ed altri tributi, provenienti da terzi, che la stessa avrebbe dovuto accantonare e versare a tempo debito. La presente vertenza riguarda sanzioni ed interessi maturati sino al 31/12/2014, e compensi per la riscossione relativi ai predetti tributi.
Non si ravvisano presupposti di forza maggiore,che non sono stati dimostrati, che abbiano impedito alla società di versare nei tempi utili i tributi, il cui mancato versamento ha generato le richieste da parte dell’ufficio. Tali non sono la illiquidità e la presenza del concordato (Cass. 3324/2016).
Stante la natura della lite e la effettiva difficoltà di interpretazione della legge fallimentare contemperata a
dal dpr. 600/73, si ritiene di compensare le spese.
PQM
La Commissione respinge l’appello e dichiara compensate le spese del presente grado.
Torino, 13 aprile 2017