COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Potenza – Sentenza n. 158 sez. 1 del 7 marzo 2017
METODO SINTETICO – CAPACITA’MAGGIORE DI SPESA – AUTO, IMBARCAZIONE E ABITAZIONE – SUPPORTO ECONOMICO DEI FAMILIARI – LIBRETTO RISPARMI DEL CONIUGE – PRESUNZIONI SEMPLICI – ILLEGITTIMITA’
FATTO E DIRITTO
Con avviso notificato in data 22.12.2011 l’Agenzia delle entrate – uff. di Matera accertava per l’anno 2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 DPR 600/73, un reddito imponibile di euro 53.200,78 nei confronti di DCA.
La maggiore capacità contributiva veniva desunta dall’acquisto di una imbarcazione, dal possesso di un’autovettura e dal possesso dell’abitazione principale.
Avverso detto avviso il D proponeva ricorso alla Commissione tributaria prov.le di Matera che lo rigettava con sentenza pubblicata in data 9.7.2013.
Avverso detta sentenza il contribuente proponeva rituale appello, deducendo la commissione prov.le aveva rigettato il ricorso con motivazione apodittica, laddove egli aveva provato l’esistenza di un sostegno familiare, mediante l’esibizione del libretto di risparmio della moglie. Inoltre aveva provato di aver ottenuto un finanziamento della BCC di Castellana grotte – agenzia di Policoro ed infine di aver ottenuto anticipi bancari su fatture. Non era poi esatto che l’affermazione di aver utilizzato conti separati, poiché con il medesimo conto aveva pagato sia le spese personali che quelle dell’impresa. Riteneva di aver quindi superato le presunzioni semplici utilizzate dall’agenzia.
Si costituiva l’agenzia delle entrate, deducendo che dall’esame del libretto di risparmio del coniuge emergeva che erano state prelevate euro 3.500 in data 19.1.2006 ed euro 15.000 in data 28.7.2006. Inoltre l’appellante a fronte di numerosi rapporti economici nel triennio 2006-2007-2008 aveva denunciato redditi di impresa pari a zero. Quanto all’anticipo su fatture si trattava di finanziamenti inerenti l’esercizio dell’impresa ed erano quindi ininfluenti a incidere sulla capacità di reddito e di spesa per l’acquisto della residenza principale e dell’imbarcazione.
L’appello è parzialmente fondato.
Ha, anzitutto, precisato e ribadito che la giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. 21142 del 2016, ha affermato la legittimità dell’accertamento con metodo sintetico in base ad indici rivelatori della capacità contributiva, ma ha, al contempo, riaffermato il diritto del contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione che il maggioro reddito determinato o sinteticamente determinabile, che il reddito presunto non esiste ovvero che esiste in misura minore.
Nella specie il contribuente ha dimostrato che il coniuge aveva contribuito a talune spese, prova desumibile dalla documentazione prodotta in primo grado da cui si evince il prelievo dal libretto di deposito intestato a DCR e il versamento sul conto corrente del D. per importi di 18.500,00 euro nel 2006, di 60.000,00 euro nel 2007 e di 20.000,00 nel 2008. Inoltre l’abbattimento per vetustà del veicolo andava effettuato come per il 2008 anche per gli anni precedenti. Va poi tenuto conto della circostanza che la famiglia del contribuente viveva nella casa dei suoceri e che il figlio era percettore di reddito da lavoro dipendente e contribuiva alle spese della famiglia (circostanze queste non contestate). Quanto ai finanziamenti si tratta di somme utilizzate nell’attività di impresa e non ci è un utilizzo in maniera da contrastare la prova derivante dal tenore di vita.
Pertanto come si evince dal verbale di contraddittorio stilato in data 11.5.2012 a seguito dell’istanza di adesione, proposta fatta dall’ufficio, accettata dal contribuente, ma non ratificata dal funzionario delegato, il reddito sintetico per l’anno 2007 può essere determinato in euro 23.841,66.
P.Q.M.
La Commissione, accoglie parzialmente l’appello e determina il reddito per l’anno 2007 in euro 23.841,66. Spese compensate.
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