COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA – Sentenza 09 luglio 2013, n. 18
Tributi locali – ICI – Cave di travertino inserite nel PRG a vocazione edificatoria – Edificabilità – Esclusione
Il Comune di Guidonia Montecelio notificava avvisi di accertamento ICI anno 2005 per alcuni terreni di proprietà siti nel Comune medesimo, trattandosi di “cave o terreni estrattivi “D3”,avverso il quale ricorreva perché beni non assimilabili né ai fabbricati né ad aree fabbricabili né a terreni agricoli, e quindi esclusi dall’imposizione ICI. Il Comune insisteva che i terreno sono inclusi nel Piano Regolatore con vocazione edificatoria. La CTP di Roma sez. 8 accoglieva parzialmente il ricorso confermando tutte le imposta , annullando le sanzioni applicate. Appella la società ed insiste che i terreni sono in zona omogenea “D2” zona industriale e non in zona “D3 e zona E” come erroneamente sostiene il Comune di Guidonia Montecelio e la CTP ha errato nelle decisioni. Allega al certificato da cui si evincono tali dati catastali, e quindi sarebbe esclusa dalla tassazione, perché in edificabile, di conseguenza i valori accertati sono errati. Chiede la riforma della sentenza per errore della CTP di valutazione e di classificazione dei terreni. Controdeduce il comune che l’area, in base allo strumento adottato dal Comune sarebbe area edificabile, a prescindere dall’approvazione del regolamento della Regione Lazio, e che rientrando anche le cave ed i terreni estrattivi e come tali da assoggettare ad ICI D.Lgs. 504/92 allega una serie di sentenze Cassazione (15558/2009 – 5758/2010). Chiede la conferma dell’accertamento e condanna alle spese sul valore di euro 22.438,05.
Motivi della decisione
In base alla logica amm.va proposta dal Comune di Guidonia Montecelio, le cave ed i terreni estrattivi sarebbero da classificare come aree edificabili ed in base a tale definizione, variata dall’originaria classificazione cat. D3 e D2, seguendo tale logica, il valore dell’area sarebbe di molto superiore all’originario terreno agricolo, e quindi si potrebbe edificare un’immobile direttamente su una cava o su un terreno estrattivo con tutti i rischi annessi e connessi. In tal senso il titolare della cava potrebbe costruire a suo piacimento sulla cava, a prescindere dall’approvazione del regolamento della regione Lazio. Questa è un’utopia fuorviante del comune, inoltre alla fine della “concessione di estrazione concessa all’imprenditore”, il terreno dovrebbe essere sgomberato dagli immobili gravanti sul terreno concesso in uso. terminata l’escavazione, il terreno diverrebbe nuovamente terreno agricolo, quando invece prima era area edificabile. La cassazione con sentenza n. 19732 del 2010 afferma il principio che ai fini ici, la situazione di fatto deve prevalere rispetto all’accatastamento. Cosa diversa è invece l’Ima le cui caratteristiche di soggettività ed oggettività dell’assoggettamento a tassazione, sono diverse. È dovuta l’Ivi su un terreno edificabile nel piano regolatore generale (sent. cassaz. 19638/2010), in questo caso è impossibile l’edificabilità presente e futura su una cava, pertanto non è dovuta l’ICI sul valore edificabile. La commissione accoglie l’appello della società e condanna il comune di Guidonia Montecelio alle spese di euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Accoglie l’appello della società e condanna il Comune di Guidonia Montecelio alle spese di euro 1.000,00 (mille).
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