COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA – Sentenza 09 luglio 2013, n. 196
Tributi – IRES – Reddito d’impresa – Costi – Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale – Deducibilità – Certezza, inerenza e competenza della prestazione – Prova – Necessità
Fatto
Con avviso di accertamento n.TK5030302648 per l’anno 2007 l’Ufficio, sulla base del pvc. in data 4/5/10, rideterminava il reddito complessivo della società esercente attività di servizio rimessa veicoli, risultata in perdita per gli anni 2005, 2006, 2007, recuperando a tassazione costi esposti per acquisto di pasti non inerenti all’attività per euro 1.318,00 e costi relativi a compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale non sufficientemente documentati per euro 25.352,00.
La CTP di Roma con sentenza n.318/01/2011 depositata il 18/8/2011 ha accolto il ricorso della contribuente, annullando l’accertamento limitatamente all’importo di euro 25.352,00 per recupero dei costi.
L’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per motivazione insufficiente e non conforme a diritto con riguardo agli artt. 109 co.5 TUIR 917/86 e art.2697 c.c.. Deduce che il recupero delle spese per prestazioni occasionali svolte in modo autonomo, è pienamente legittimo, in quanto i costi non erano documentati e non era possibile verificarne né l’esistenza, né la certezza, l’inerenza e la competenza. Come rilevato dai verificatori, l’unica documentazione esibita a giustificazione di tali compensi, era costituita dalle ricevute, le quali oltre ad essere in alcuni casi prive di sottoscrizione del percipiente, non indicavano affatto l’oggetto della prestazione, e, in diversi casi, neanche il periodo di riferimento.
Rileva che i primi giudici con motivazioni insufficienti, hanno ritenuto che tali ricevute di compensi afferissero prestazioni di sorveglianza notturna della rimessa, pur in assenza di alcuna documentazione in tal senso, sulla base di generiche asserzioni rese in sede contenziosa, senza avvedersi della loro contraddittorietà.
La contribuente controdeduce per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. In ordine alle eccezioni dell’Ufficio deduce che per i contratti di collaborazione occasionale non risulta essere prevista alcuna forma obbligatoria, come risulta dal combinato disposto degli artt. 61 e 62 d.lgs.276/2003, riforma Biagi, secondo cui la forma scritta risulta obbligatoria solo per i c.d.”contratti di progetto”. In sede di verifica la società produceva diversa documentazione a dimostrazione del rapporto di collaborazione occasionale esistente con i diversi percipienti, quali ad esempio ricevute di collaborazione, certificazioni delle ritenute d’acconto nonché dichiarazioni dei redditi trasmesse da ogni singolo percipiente. Ed inoltre, la ricorrente provvedeva a farsi rilasciare delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio da alcuni soggetti che hanno collaborato con la società nel corso dell’anno 2007, non potendo rintracciare tutti i collaboratori in quanto alcuni essendo stranieri sono risultati di fatto non più reperibili.
Contesta quanto rilevato dall’Ufficio relativamente alle ricevute che risultano incoerenti in quanto non indicano l’oggetto della prestazione, osserva che essendo tutte le ricevute, oggetto di rilievo, costituite dal solo onorario e dalla ritenuta d’acconto del 20%, appare del tutto evidente che queste afferissero a delle collaborazioni occasionali, dato che secondo la normativa fiscale sia nel caso di collaborazioni occasionali superiori a 30 giorni e/o ad euro 5.000,00 che per le collaborazioni cd. “a progetto” nella ricevuta deve essere indicata anche la quota del contributo Inps a carico del singolo percipiente.
Aggiunge inoltre che le ricevute risultano essere d’importi diversi, ovvero alcune di euro 5.000,00 mentre altre di euro 1.250,00, in quanto le ricevute d’importo più elevato si riferiscono a prestazioni di lavoro svolte non in orario notturno ma anche diurno ed afferenti ad un maggior numero di giornate lavorative rispetto a quelle aventi importo inferiore.
Richiama giurisprudenza della Cassazione e deduce che nel caso in cui vengano effettuati accertamenti che trovano il loro riferimento normativo negli artt. 39 e 40 dpr.600/73, ovvero dedicati alla rettifica dei redditi d’impresa, detti accertamenti possono essere condotti sulla base di presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti. Rileva che nel caso di specie le motivazioni addotte dall’Ufficio sono stati fondate su elementi del tutto pretestuosi e non su fatti certi e concordanti, in quanto l’ufficio ha omesso di effettuare alcuna verifica, come ad esempio convocare gli stessi lavoratori e/o assumere informazioni dai clienti del garage al fine di accertare la veridicità o meno di quanto sostenuto dalla società in sede di verifica. All’udienza di trattazione i rappresentanti della contribuente e dell’Ufficio si riportano alle difese in atti.
Diritto
L’avviso di accertamento emesso ai sensi degli artt. 39 e 40 dpr.600/73 e 54 dpr.633/72, richiama pvc. e in particolare i rilievi di cui alle pagg. 10/12 per la deduzione di costi relativi a compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo occasionale non sufficientemente documentati in violazione dell’art. 109 TUIR: nel verbale sono analiticamente riportate le irregolarità riscontrate con riferimento alle ricevute mancanti della descrizione della prestazione, del compenso percepito e della documentazione di supporto che dimostri l’effettiva natura della prestazione resa.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso della contribuente, annullando l’accertamento limitatamente all’importo di euro 25.352,00 recuperato a tassazione, ritenendo che la società avrebbe documentato di averli effettivamente corrisposti e contabilizzati, operando le relative trattenute, e i percipienti le avrebbero dichiarate. Ha inoltre affermato che l’esercizio di autorimessa da parte della ricorrente conferma la veridicità delle prestazioni.
L’Ufficio censura la decisione impugnata per la valutazione insufficiente e non conforme a dritto, con particolare riguardo agli artt. 109 co.5 TUIR e 2697 cc. Rileva che la contribuente non ha fornito prova riguardo alle spese per prestazioni occasionali svolte in modo autonomo. La Commissione osserva che l’assunto difensivo del contribuente consiste nell’invocare l’assenza di obbligo di forma scritta e di specifica dell’oggetto per le prestazioni occasionali inferiori a 30 giorni; e giustificare gli importi diversi di alcune ricevute con prestazioni di lavoro svolte non solo in orario notturno ma anche diurno e relative ad un maggior numero di giornate lavorative rispetto a quelle aventi importo inferiore. E ritiene giustificativo della veridicità e fondatezza della prestazione, il fatto che i singoli lavoratori abbiano riportato in dichiarazione i redditi inerenti alle predette collaborazioni.
E’ orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che in tema di imposte sui redditi con riguardo al reddito d’impresa, la semplice produzione di documenti di spesa non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza dell’attività di impresa. Infatti, perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa. Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi che la spesa sia stata dall’imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l’importo, la ragione della stessa, (cass.9196/11). Nella fattispecie la contribuente sia in sede di verifica che in corso del giudizio, riguardo alle spese per prestazioni occasionali svolte in modo autonomo, ha prodotto ricevute prive di sottoscrizione del percipiente e in taluni casi prive dell’oggetto della prestazione o del periodo di riferimento. Non può essere ritenuta decisiva l’avvenuta dichiarazione di reddito da parte dei percipienti, poiché nulla dimostrava sull’oggetto, la durata, il tipo di prestazione e quindi sull’inerenza, indefettibile presupposto per la deducibilità. Peraltro da quanto si evince da tali dichiarazioni, i percettori versavano imposte nulle o nettamente inferiori a quelle altrimenti dovute sul maggior reddito della società.
La ritenuta assenza di obbligo di forma scritta e di specifica dell’oggetto per le prestazioni occasionali inferiori a 30 giorni, non lo esonerava dall’onere di provare, per altra via, la certezza, l’inerenza e competenza della prestazione e dei relativi costi. L’operato dell’Ufficio deve essere pertanto confermato.
La particolare materia in contestazione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l’appello dell’Ufficio.
Spese compensate.
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