COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA – Sentenza 09 luglio 2013, n. 198
Tributi – Catasto – Attribuzione categoria fittizia per immobili censiti – Esclusione
Fatto
Con separati ricorsi la contribuente impugnava i distinti avvisi di accertamento per rettifica del classamento del complesso immobiliare a destinazione speciale “casa di cura” espresso nella denuncia di variazione del 27/7/2006 n.79547.1/2006, in materia di attribuzione di rendita catastale, e ne chiedeva l’annullamento.
La CTP di Roma rigettava i ricorsi riuniti.
Propone appello la contribuente, limitatamente all’avviso di accertamento n. RM0657339/2006, avente ad oggetto l’unità immobiliare foglio 570 parti sub.508 zona censuaria 3, cat.D/4, rendita euro 253.640,00.
Deduce che la K. srl, appartenente al Gruppo V.M., operante nel settore della sanità in regime di accreditamento istituzionale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, acquistò da una procedura concorsuale alla fine dell’anno 2000, il compendio immobiliare “V.B.” al fine di realizzare una moderna e funzionale casa di cura. L’unità immobiliare oggetto dell’avviso di accertamento, adibita già prima della acquisizione a clinica, si trovava in stato di inutilizzabilità e di totale e conclamata incapacità di produrre reddito.
Deduce che la fatiscenza del fabbricato è confermata dal progetto definitivo della ristrutturazione elaborato il 12/12/2001, nonché dalla relazione illustrativa allegata al progetto e dalla perizia asseverata commissionata.
La ricorrente presentava denuncia di variazione catastale n.79547.1/2006 al fine di ottenere per detto immobile l’attribuzione della categoria F/4. Osserva che tale categoria deve essere applicata all’immobile degradato ed inutilizzabile, il quale essendo fin dal principio inutilizzabile e già a suo tempo interessato da radicale ristrutturazione, non poteva essere normalmente classato come se si trattasse di un immobile idoneo a produrre reddito.
La riclassificazione richiesta con l’apposito modello DOCFA attribuendo all’immobile la categoria D/4, non è stata ritenuta idonea dall’Agenzia del Territorio. Osserva che la corretta rendita catastale non potrà che essere attribuita alla conclusione dei lavori di costruzione del nuovo immobile.
L’Agenzia del Territorio controdeduce per il rigetto dell’appello. Rileva che l’atto di notifica contestato riguarda il ripristino di dati censuari e della rendita catastale inerente la porzione del compendio immobiliare destinato a casa di cura V.B., denunciata in catasto per variazione con la causale in corso di definizione. Il compendio si compone di 3 unità immobiliari le quali erano accatastate in prima istanza, ultimate e con capacità di produrre reddito, infatti venivano rispettivamente stimate dal contribuente che proponeva rendite catastali poi rettificate dall’Ufficio. Contro tali rettifiche la contribuente proponeva distinti ricorsi che venivano respinti e le decisioni nn.165/166/167-34-2006 confermate dalla CTR.
Ulteriori ricorsi la contribuente proponeva avverso il ripristino della categoria D/4 seguita alla nuova denuncia di accatastamento dell’intero compendio immobiliare. I ricorsi riuniti venivano respinti dalla CTP con decisione n.422/24/06.
La contribuente in data 28/7/2005, in pendenza dei ricorsi, ripresentava l’accatastamento “in corso di definizione” per sole due unità immobiliari. L’Ufficio per le stesse motivazioni-prospettate nei precedenti giudizi, provvedeva a ripristinare i dati censuari che qui si contestano/e per l’unità immobiliare oggetto dell’accertamento, veniva ripristinata la categoria D/4 e la rendita definitiva in appello di euro 253.640,00 con la decisione CTR del 10/5/2006.
Rileva che l’insistenza dell’appellante nella pretesa di classificare il proprio immobile nella categoria fittizia F/4 priva di rendita, ossia al pari degli immobili in corso di definizione, non è prevista da alcuna normativa di legge o regolamento catastale. Lo stato in cui si trova l’immobile è una situazione momentanea in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione, così come stabilito nel precedenti gradi di giudizio e nella sentenza di primo grado impugnata.
Deduce che la rendita catastale non può essere condizionata da fattori contingenti di natura temporanea quale la momentanea inattività dovuta alla totale ristrutturazione.
Ritiene, pertanto che il classamento notificato, non può subire a priori influenze a carattere transitorio, né tantomeno può essere soppressa la rendita. L’effettivo stato transitorio dei luoghi accertato, in nessun modo può determinare l’azzeramento della rendita, semmai può essere fonte di richiesta delle previste agevolazioni fiscali da inoltrare all’ente Comunale e all’Agenzia delle Entrate.
All’udienza di trattazione i rappresentanti della contribuente e dell’Ufficio si riportano alle difese in atti.
Diritto
L’atto in contestazione concerne l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del Territorio ha rettificato la variazione di classamento proposta dalla contribuente in data 27/7/2006 con la procedura DOCFA.
Il classamento concerne il ripristino dei dati censuari e della rendita catastale, di un complesso immobiliare a destinazione speciale, categoria D/4, casa di cura. La proposta dalla contribuente con la denuncia di variazione è l’attribuzione all’immobile della categoria F/4, giustificata dallo stato di inutilizzabilità e di totale incapacità di produrre reddito.
La CTP ha correttamente motivato la decisione rilevando che non si possono rettificare le rendite catastali degli immobili in base a fattori contingenti di natura temporanea, come nel caso di specie per una ristrutturazione che implichi una temporanea sospensione dell’attività, in quanto in tal caso possono richiedersi agevolazioni fiscali, ma non una rettifica della categoria catastale attribuita; tanto è che le rendite sono state confermate sia dalle decisioni delle commissioni tributarie che dalla stessa Agenzia dopo una nuova verifica dei luoghi in seguito alla denuncia di variazione della società.
L’appello della contribuente che non ha dimostrato l’erroneità della decisione di cui chiede la riforma, limitandosi a riproporre il contenuto del ricorso, va rigettato.
La motivazione a base della richiesta di variazione DOCFA e la proposta di attribuzione della categoria F/4, era l’inutilizzabilità dell’immobile oggetto di profondi lavori di consolidamento e ristrutturazione.
La procedura di accatastamento degli immobili urbani prevista dal DM 701 del 19/4/1994 (procedura DOCFA) come esplicitata dalla circolare n.9 del 26/11/2001 e confermata dalla circolare n.4 del 29/10/2009, chiarisce che l’attribuzione delle categorie fittizie F/3 e F/4 riguarda gli immobili ancora nello stato non definito, e che gli immobili già censiti in catasto con rendita, non possono essere, in nessun modo dichiarate o iscritte in categoria F/4 privi di rendita.
La rendita catastale non può essere condizionata da fattori contingenti di natura temporanea, quale la momentanea inattività dovuta alla totale ristrutturazione.
Non sussistono pertanto nella fattispecie le condizioni per l’attribuzione della categoria fittizia F/4.
Il d.lgs.504/92 istitutivo dell’imposta comunale, prevede all’art.8, per i fabbricati in corso di ristrutturazione, la riduzione del 50% dell’imposta ICI, per il cui calcolo ci si deve avvalere della rendita catastale, la quale funge anche come base imponibile per l’eventuale richiesta di agevolazioni fiscali da inoltrare al Comune e accertabili dall’ente locale.
Da quanto sopra deriva il rigetto dell’appello.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e condanna la contribuente alla refusione delle spese della fase di giudizio che liquida in euro 750,00.
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