COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA – Sentenza 12 febbraio 2013, n. 106
RISCOSSIONE – CARTELLA ESATTORIALE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – MANCATA PRESENTAZIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’UDIENZA – EFFETTI
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La presente controversia ha come oggetto una cartella di pagamento emessa nei confronti del sig. D.E. a seguito di controllo ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2006.
Il contribuente aveva indicato in dichiarazioni acconti versati per Irpef e Irap: i relativi importi venivano poi riportati nell’anno seguente quali crediti Irpef e Irap; i versamenti, però, non risultavano effettuati.
Nel ricorso introduttivo il contribuente sosteneva: a) che si era trattato solo di una violazione formale (determinata da un cattivo uso del computer); b) che, comunque, la posizione della dichiarazione anno 2006 era stata sanata con dichiarazioni integrativa presentata nel maggio del 2010.
L’Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni ex adverso sollevate, facendo presente che per l’anno 2006 non risultavano né i versamenti né la dichiarazione integrativa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, con sentenza n. 120/01/2011, accoglieva in parte il ricorso ritenendo che le violazioni commesse fossero solo formali, ma sanzionava il contribuente con euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, in quanto la parte aveva cercato di rettificare gli errori solo dopo la notifica della cartella.
Avverso detta sentenza propone appello l’Agenzia delle Entrate di Rieti, per chiederne con motivate argomentazioni la riforma.
Si costituisce in giudizio il contribuente che insiste nel sostenere che le violazioni da lui commesse avevano solo natura formale.
La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.
All’udienza odierna è presente solo il rappresentante dell’Ufficio.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Questa Commissione ritiene che l’appello dell’Agenzia delle Entrate sia pienamente fondato e vada pienamente accolto.
E, invero, la cartella in controversia scaturisce dalla procedura automatizzata di controllo delle dichiarazioni presentate, ex. art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73: controllo di tipo squisitamente liquidatorio, dunque aritmetico, che esegue un check sui dati numerici riportati in ciascun rigo della dichiarazione, correggendo eventuali errori materiali causati da un’errata somma algebrica e incrociando tali dati con i modelli di versamento presentati all’incasso dal dichiarante, al fine di stabilire l’esatta rispondenza tra il dichiarato ed il versato.
Orbene, tutto ciò avviene a livello automatizzato e altrettanto automatizzata è, secondo legge, l’eventuale iscrizione a ruolo.
Il comportamento dell’Agenzia delle Entrate appare, dunque, pienamente legittimo.
Dal suddetto controllo, infatti, è scaturito un recupero di credito IRPEF ed IRAP, indicato in dichiarazione, rispettivamente di euro 15.277,00 ed euro 1.735, riportati per gli anni successivi, ma non esistente, stante la errata esposizione di acconti.
Circa l’affermata presentazione di una dichiarazione integrativa del 2006 (ma confluita nel 2008 – a dire di parte), presentata il 07/05/ 2010, con cui la parte avrebbe sanato la propria posizione per l’anno d’imposta 2006, deve rilevarsi l’invalidità della stessa, in quanto presentata su modello UNICO/2009, redditi 2008 (e non 2006).
Inoltre, per l’anno 2008 non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi, sostituibile dalla dichiarazione integrativa.
La dichiarazione integrativa, infatti, è la dichiarazione che mira a correggere e/o a integrare quella presentata (che nel caso invece è omessa).
Di conseguenza gli importi iscritti, relativamente all’anno 2006 (si ribadisce con dichiarazione non corretta), sono del tutto legittimi, stante anche il fatto che la parte ha effettivamente usato il credito per il pagamento delle imposte relative agli anni successivi e non versando le imposte dovute.
In ordine a quanto sostenuto dal contribuente, secondo il quale avrebbe commesso solo errori formali, per cui sarebbe ingiustificata l’irrogazione di sanzione, il Collegio osserva che la condotta del contribuente che ha indicato cifre minori all’imposta dovuta costituisce una vera e propria violazione sostanziale, in quanto, ostacolando l’azione accertativa dell’Ufficio e rendendo i controlli più difficili avrebbe potuto influire sulla determinazione dell’imposta e di conseguenza arrecare pregiudizio all’erario.
Deve, dunque, essere confermata la legittimità dell’iscrizione ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973, in quanto il testo in vigore dal 01.01.1999 prevede, alla lett. f), il controllo della rispondenza della dichiarazione con la tempestività dei versamenti delle imposte.
D’altra parte, la mancata presentazione del contribuente all’udienza odierna (pur essendogliene garantita la facoltà in quanto oggetto di un suo diritto processuale) non giova, nella fattispecie, all’interessato, il quale, intervenendo all’udienza odierna, avrebbe potuto chiarire il suo assunto e, eventualmente, produrre documenti a completamento di quanto indicato nel gravame, mettendo il Giudice in condizioni di meglio comprendere i motivi di doglianza. E, anzi, la sua assenza rappresenta un comportamento di assoluta inerzia che rafforza la valenza delle argomentazioni proposte dalla controparte, oltre che a dimostrare disinteresse per la causa.
In definitiva deve essere accolto l’appello dell’Ufficio e, per l’effetto deve essere confermata la validità e legittimità della cartella impugnata.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della circostanza che, in primo grado, il contribuente era risultato parzialmente “vittorioso”.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione la, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone: “Accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate”.
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