COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA – Sentenza 13 settembre 2017, n. 5188
Registro – Terreno – Impianto fotovoltaico – Contratto di affitto – Devoluzione gratuita al proprietario del fondo alla scadenza del contratto – Non costituisce concessione di diritto reale di superficie – Corresponsione di un canone mensile – Costituisce locazione – Imposta di registro del 2% – Consegue
Svolgimento del processo
La Direzione Provinciale Roma 1 dell’Agenzia delle Entrate propone appello alla sentenza n. 10882/07/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che ha dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione n. 111T007320000P001 per imposta di registro in relazione ad un contratto di affitto di un terreno al fine di installare un impianto fotovoltaico riqualificandolo concessione di un diritto reale di superficie ed applicando le aliquote proporzionali, atteso che le clausole contrattuali non dimostrano altro se non il contratto di affitto.
Con l’appello insiste sulla sua interpretazione perchè l’art. 12 del contratto prevede alla scadenza dello stesso la devoluzione gratuita dell’impianto al proprietario del fondo e conclude con la richiesta di riforma della decisione opposta e rifusione delle spese.
La società appellata precisa che la rilevanza pubblica della sua attività rende inattuabile tale clausola trattandosi di clausola contrattuale obbligatoria e non reale come riconosciuto da altre sentenze di primo e secondo grado e chiede la conferma della sentenza impugnata allegando una serie di decisioni di altre sezioni regionali in tal senso.
All’odierna trattazione in Pubblica Udienza, le parti si rimettono alle rispettive ragioni come in atti.
Indi la causa viene posta in decisione.
Motivi della decisione
L’appello è infondato e va respinto.
Preliminarmente va chiarito che l’avviso di liquidazione si limita a fare riferimento all’applicazione dell’articolo 20 del T.U.R. senza alcuna motivazione che abbia dato origine all’accertamento e solo in sede contenziosa motiva il provvedimento.
Infatti, il contratto di locazione di un terreno al fine di installare ed esercitare un impianto fotovoltaico e relative opere accessorie per la produzione di energia elettrica è stato interpretato dall’ufficio come concessione del diritto reale di superficie con imposta di registro al 15% ed ipotecaria al 2% e catastale all’1%, in quanto il contratto prevede che le spese straordinarie sono a carico del conduttore, che alla scadenza del contratto l’impianto fotovoltaico viene acquistato gratuitamente dal proprietario del suolo, che la corresponsione dei canoni di locazione attiene alla fase dell’adempimento contrattuale ed è quindi irrilevante ai fini giuridici di interpretazione dell’atto.
L’appellata obietta che il contratto stipulato tra le parti è di solo affitto con il pagamento di canoni periodici, che la clausola di devoluzione gratuita si è resa necessaria come deroga espressa che alla scadenza ventennale del contratto l’impianto sarebbe rimasto sui terreni del proprietario che, essendo un ente di interesse pubblico, è al tempo stesso gestore e proprietario della rete elettrica nazionale e deve essere libero di ritornare in possesso dei propri terreni in qualsiasi momento versando un indennizzo nei confronti dell’altra parte.
Sul punto, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 13/02/1989 stabilì che “la concessione di un diritto di superficie su un’area prevede il pagamento in unica soluzione di un corrispettivo al proprietario o tutt’al più di un “solarium” annuale, mentre il canone mensile, tanto più se indicizzato, è tipico della locazione”.
Pertanto, al contrario dell’ufficio che ritiene marginale il pagamento del canone mensile, la giurisprudenza di merito pone l’accento sulle modalità di pagamento per addivenire ad una distinzione netta e decisa.
Anche il Consiglio Nazionale del Notariato ha affrontato la questione con lo Studio n. 221-2011/C nel quale si legge che la costituzione di un diritto reale, in quanto atta a garantire un rapporto stabile con il terreno, oltre ad apparire, in linea generale, più consona agli interessi di colui che si accinga a porre in essere un investimento, talvolta sostanzioso, costituisce il mezzo tecnicamente più idoneo per acquisire la disponibilità di un terreno a fini edificatori.
Strumenti contrattuali diversi dalla costituzione di un diritto di superficie,quali la locazione, il comodato ed altre fattispecie obbligatorie anche atipiche, appaiono, in linea di massima, più idonei alla realizzazione di interessi diversi rispetto a quello dell’acquisizione della disponibilità delle aree per la costruzione ed essenzialmente legati al godimento statico di impianti anche già esistenti.
La conseguenza diretta è che i due istituti giuridici non possono coesistere e, dunque, la volontà delle parti va individuata nella clausola relativa al corrispettivo pattuito.
Nella fattispecie, il contratto posto in essere è tipicamente di locazione e la clausola di devoluzione è la possibilità dell’ente pubblico di poter rientrare in qualsiasi momento nel possesso materiale del proprio terreno in considerazione delle eventuali esigenze della rete elettrica nazionale cioè nell’interesse pubblico.
La stessa Agenzia del Territorio, con nota prot. n.31892 del 22/06/2012, aveva riconosciuto l’idoneità dell’affitto ad escludere l’accessione ed a consentire l’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto il diritto reale avrebbe comportato una significativa compressione del diritto di proprietà sul fondo, determinando un vincolo incompatibile con il pubblico interesse.
La circolare n. 36 del 19/12/2013 dell’Agenzia delle Entrate prende atto di come, nella prassi, si stiano diffondendo diverse tipologie contrattuali per assicurare il godimento – a titolo reale o personale – di terreni su cui installare impianti fotovoltaici, stabilendo in generale l’aliquota del 2%.
La conseguenza diretta è che le parti hanno stipulato un contratto di locazione con l’intento solo di affittare il terreno per l’interesse pubblico di costruirvi una rete elettrica da inserire nella rete elettrica nazionale.
Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, l’appello deve essere rigettato anche se, alla soccombenza, non si ritiene di far seguire la condanna al pagamento delle spese di giudizio che, pertanto, restano integralmente compensate tra le parti in causa, a motivo della sopraggiunta circolare esplicativa dopo l’instaurazione del presente contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Compensa le spese.
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