COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA – Sentenza 19 dicembre 2013, n. 748
Tributi – Accertamento – Metodo induttivo – Validità in assenza di contabilità definita regolare – Esclusione
Fatto
L’Ag. delle Entrate, Dir.ne Prov.le di Rm, in base a P.V.C. del 2/12/10, accertava nei confronti della società “Il P. srl” esercente attività di ristorante pizzeria, per l’annodi imposta 2007, maggiori ricavi per € 742/113,00 e minori costi per € 11.750,00 ai fini delle II.DD e dell’ IVA.
Avverso l’Accertamento, eseguito con la metodologia analitico-induttiva, proponeva ricorso la società contribuente lamentandone la carenza di motivazione e l’illegittimità dello stesso per omessa allegazione del P.V.C.
La C.T.P. respingeva il ricorso per infondatezza dei motivi di doglianza.
Avverso la sentenza propone rituale e tempestivo appello la società, lamentandone la carenza di motivazione, in specie per aver disatteso, i primi giudici, le doglianze in fatto ed in diritto, puntualmente esposte e documentate nel ricorso introduttivo. Nel merito ribadisce i propri argomenti di difesa ed in particolare che l’Ufficio ha motivato l’Accertamento ai sensi dell’art. 39, c.l, lett.d) del Dpr 600/73, senza che tuttavia ricorresse, nel caso di specie, alcuno degli elementi sintomatici che legittimano l’applicazione di tale metodologia analitico-induttiva e senza che si indicasse, in concreto, quali fossero le presunzioni gravi precise e concordanti prese in esame per ignorare le scritture contabili. Al riguardo precisa inoltre, come la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13915/09, abbia affermato che, rispetto all’Accertamento induttivo, debba prevalere quello per Studi di Settore ove i ricavi di impresa, dichiarati dal contribuente, risultino “coerenti”. Nel merito poi, osserva che i Verificatori sono risaliti dai consumi della farina, alle pizze prodotte e da questa sottostima sono risaliti all’ulteriore presunzione di maggiori redditi, senza tenere conto della differenza tra pizze da asporto e pizze al tavolo, senza tenere conto dello sfrido delle materie prime e dell’uso della farina per preparare i piatti del ristorante. Chiede pertanto la riforma dell’impugnata sentenza.
L’Ufficio resiste osservando come, al di là della contabilità corretta che la parte richiama come argomento di difesa, vi è la facoltà per l’A.F. di riscontrare maggiori ricavi ed attività non dichiarate, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, come correttamente hanno affermato i primi giudici.
Durante la discussione pubblica, la parte appellante ripercorre in fatto, tutti i motivi di infondatezza dell’accertamento impugnato, evidenziando come l’Ufficio abbia seguito il criterio del campionamento, restringendo però massimamente il campione considerando n.84 fatture rispetto a dodicimila , ossia solo 7 fatture al mese su oltre 1000 emesse nello stesso periodo. L’Ufficio ritiene che lo scarto tra dichiarato e l’accertato sia tale da risultare sintomatico della fondatezza, quand’ anche in eccesso, dell’accertamento operato.
Diritto
La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene fondato l’Accertamento con riguardo ai costi specificamente ripresi a tassazione dall’Ufficio in quanto ritenuti indeducibili, atteso che sul punto nessuna censura è stata mossa dalla parte contribuente alla sentenza di prime cure che confermava i minori costi accertati. Ritiene invece meritevole di accoglimento la censura di carenza di motivazione dell’impugnata sentenza quanto all’accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi. Infatti non è dato comprendere dalla sentenza, ma invero, neppure dall’Accertamento, quali siano le presunzioni gravi, precise e concordanti in base alle quali l’Ufficio, disattendendo le scritture contabili, considerate regolari dagli stessi verificatori (pag. 8 del pvc), abbia riscontrato attività non dichiarate ed abbia affermato l’esistenza di maggiori ricavi, rispetto a quelli dichiarati, peraltro coerenti con gli studi di settore e come tali indicativi di una equa percentuale di ricarico applicata.
Si osserva infatti che la presunzione di maggiori ricavi si fonda precipuamente sull’analisi dei dati tratti da una ristretta campionatura ( 7 ricevute mensili su un totale di oltre 1000 ricevute al mese), attraverso la quale si è giunti a capovolgere il dato di incidenza percentuale sui ricavi, del fatturato delle pizze, atteso che lo stesso era stato indicato dalla parte pari all’80% ed è stato ridotto al 30%, quando gli stessi verificatori avevano riconosciuto che la lavorazione della pizza era ampiamente rappresentativa dell’attività.
Inoltre la presunzione di maggiori ricavi si fonda sullo sviluppo di calcoli connessi all’utilizzo effettivo della farina pari a Kg. 8.336,00 nell’anno (pag. 13 del PVC), i quali però non tengono conto che parte della farina veniva anche destinata alla produzione di pasta fresca, come si traeva dall’utilizzo di 3.294 uova nell’anno (pag. 17 PVC); cosicché il totale della farina utilizzato per le pizze (diversamente da come indicato nel PVC pag. 13) doveva ridursi a Kg. 8.007,00 la cui lavorazione (secondo il criterio indicato nel PVC pag.13) corrisponde a circa 64.056 pizze vendute, con un ricavato molto prossimo a quello indicato dai verificatori.
Infine la presunzione di maggiori ricavi si fonda sulla vendita di un quantitativo maggiore di primi piatti, in base ai quantitativi di pasta e riso utilizzati, tuttavia, al riguardo si ritiene del tutto plausibile quanto dedotto dalla contribuente per invalidare la fondatezza della presunzione, in merito alla più corretto criterio di determinazione, rispetto a quello utilizzato dall’Ufficio, dell’attribuzione dei primi piatti, ai pasti dei dipendenti e ciò non perché si condivide l’intento di far rientrare tutti i pasti somministrati ai dipendenti nei primi piatti, ma perché si ritiene, ragionevolmente, che i dipendenti non possano nutrirsi tutti i giorni di pizza.
Conclusivamente si ritiene, pertanto, che l’Accertamento posto in essere dall’Ufficio, nella parte relativa ai maggiori ricavi, debba essere annullato per l’insussistenza di presunzioni gravi precise e concordanti idonee a suffragare il volume dei ricavi così come presuntivamente determinato per l’anno 2007.
Le spese di giudizio si compensano tra le parti per il parziale accoglimento del gravame.
P.Q.M.
Accoglie l’appello parzialmente, come in motivazione. Spese compensate.
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