COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 172  sez. 9 del 13 maggio 2015 – Occorre i sollevare, d’ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, seconda parte, decreto legislativo n. 546/1992, che prevede l’inammissibilità dell’appello nel caso di omesso deposito di copia dell’atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione