COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 20399 sez. 41 del 19 settembre 2016 – gli atti notificati prima dell’entrata in vigore di tale decreto debbono rispettare le regole previste dalla legge di stabilità per i periodi di imposta fino al 2015. E, se la notizia di reato è stata inviata a termini scaduti, gli accertamenti relativi, notificati oltre i termini ordinari, sono illegittimi