COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 2046 sez. 9 del 12 aprile 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – REDDITO SINTETICO – ANNUALITA’ ACCERTATE CONSECUTIVE – ATTI IMPOSITIVI – SEPARATE OPPOSIZIONI – ESITI GIUDIZIALI DISTINTI – GIUDIZIO FAVOREVOLE CONTRIBUENTE – FORMAZIONE GIUDICATO – ELEMENTI RILEVANTI PRETESA – SOSTANZIALE IDENTITA’ – ESCLUSIONE – GIUDIZIO SFAVOREVOLE CONTRIBUENTE – GRADO D’APPELLO – GIUDICATO ESTERNO – RICONOSCIMENTO EFFICACIA – ESCLUSIONE
Svolgimento del processo
La Sig.ra P. P. ricorreva avverso l’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38, commi 4 -6 d.P.R. n. 600/1973 per Irpef 2007 (valore della controversia euro 14.212,00).
La CTP di Roma, con sentenza n. 20326/41/14, rigettava il ricorso e condannava la contribuente alle spese, liquidate in euro 400,00, rilevando che, ove l’Ufficio determini in via sintetica il reddito facendo riferimento alle spese per incrementi patrimoniali, il contribuente abbia l’onere di fornire la prova che tale maggior reddito, con il quale ha sostenuto la spesa, sia costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: nel caso di specie tale prova non è stata fornita, atteso che il costo per l’acquisto e l’utilizzo degli automezzi, la gestione di due immobili e l’incremento del saldo bancario non possono conciliarsi con l’assoluta esiguità del reddito dichiarato, neppure laddove dovesse considerarsi il reddito complessivo del nucleo familiare.
Propone appello la contribuente, che eccepisce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa motivazione e omessa pronuncia sui motivi principali del ricorso introduttivo e, nel merito, rileva l’illegittimità del provvedimento impugnato; rileva altresì che, sulla medesima questione e relativamente allo stesso oggetto, altra sezione della CTP Roma ha emesso, per altra annualità, sentenza favorevole alla contribuente (sent. 27159/58/14).
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, la quale, nelle proprie controdeduzioni, contesta la fondatezza dei motivi di appello e chiede la conferma della sentenza appellata.
All’udienza del 3 dicembre 2015 questa Commissione ha ordinato la produzione alla parte più diligente della sentenza della CTP Roma n. 27159/58/14, munita della formula di irrevocabilità, dando 30 giorni per l’esecuzione.
In data 22 dicembre 2015 la contribuente ha depositato la predetta sentenza, con in calce l’attestazione della Segreteria della Commissione secondo cui alla data del 14.12.2015 non risulta depositata copia di appello.
Motivi della decisione
L’appello deve essere rigettato.
Occorre in primo luogo prendere in esame la sentenza emessa a favore della contribuente con riguardo a diverso anno di imposta (2006), in quanto al riguardo può porsi una questione preliminare inerente alla possibile rilevanza di tale decisione quale giudicato esterno.
Va considerato infatti che sulla efficacia del giudicato esterno sussiste una giurisprudenza, anche recente, della Corte di cassazione, che ne ha ammesso la rilevanza non solo nel caso di identità di soggetti, “causa petendi” e “petitum”, ma anche nel caso di separati giudizi che riguardino tributi diversi ma si tratti di imposte tra loro collegate (cfr. Cass., sez. 5, n. 12456/2014). In particolare la Corte di Cassazione (sent. n. 12763/2014) ha affermato il principio secondo cui “l’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso”.
Nel caso di specie la sentenza, passata in giudicato, della CTP Roma, n. 27159/58/14, è stata emessa nei confronti della stessa contribuente ma non ha deciso sulle medesime questioni relative all’accertamento del fatto. In tale sentenza infatti sono respinti i motivi del ricorso introduttivo (in diritto) relativi alla pretesa illegittimità della metodologia utilizzata dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accertamento e si afferma, in fatto, che la documentazione fornita dalla ricorrente, relativamente all’anno di imposta 2006, fornisce elementi probatori tali da consentire l’accoglimento del ricorso.
A parere del Collegio la suddetta sentenza definitiva non ha quindi efficacia di giudicato esterno, trattandosi non solo di diversa annualità, ma di accertamento di questioni di fatto diverse, dato che la documentazione da prendere in esame per l’anno 2007 è distinta da quella che è stata prodotta ed esaminata per l’anno 2006.
Passando quindi all’esame dei motivi dell’appello va in primo luogo rilevato che le eccezioni relative al difetto di motivazione ed alla pretesa illegittimità della metodologia adottata dalla Amministrazione finanziaria, sono del tutto generiche e manifestamente infondate, dal momento che: da un lato la motivazione della CTP è sintetica ma del tutto esauriente; dall’altro, l’Ufficio ha esercitato correttamente i poteri conferiti dall’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, in quanto ha preso in esame la documentazione inviata dalla parte a seguito di invito in data 9 giugno 2001 ed ha proceduto anche ad un annullamento parziale, in esercizio del potere di autotutela, di precedente avviso di accertamento. Inoltre, a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione, l’Ufficio richiedeva copia degli estratti conto bancari che di fatto la contribuente non è stata in grado di esibire. Pertanto “l’ufficio non arrivava alla definizione in adesione e sulla base degli elementi raccolti a seguito di istruttoria, ha proceduto al calcolo sintetico del reddito, in quanto, rispetto ai predetti elementi, indicativi di capacità contributiva, il reddito dichiarato non risulta congruo”.
Nel merito, è vero, così come anche affermato nella sentenza appellata, che occorre considerare non soltanto il reddito della contribuente, ma anche quello del nucleo familiare: è anche vero tuttavia che in questo caso occorrerà tener conto non soltanto del complesso dei redditi ricavati dal nucleo familiare, ma anche del totale dei costi da questo sostenuti.
La contribuente afferma che si perviene ad un totale, quale reddito del nucleo familiare, di euro 38.521,69. L’Ufficio, nelle controdeduzioni, calcola un importo complessivo di euro 36.175,00: afferma tuttavia che il reddito del coniuge e quello del figlio sono stati considerati dalla parte senza alcuna valutazione dei beni eventualmente in loro possesso, indicatori a loro volta di capacità contributiva.
L’appellante inoltre rileva che in data 29.8.2007 il coniuge della contribuente ha incassato una polizza vita per un importo di euro 18.214,89. Secondo l’Ufficio la riscossione della polizza vita resta priva di pregio, in quanto non è stata prodotta al riguardo una documentazione probatoria adeguata. A quest’ultimo riguardo va considerato che in allegato al ricorso introduttivo la contribuente ha prodotto un foglio privo di intestazione e privo anche dei caratteri tipici di un estratto conto bancario (benché definito dal contribuente come tale). Già nelle controdeduzioni presentate in primo grado l’Ufficio aveva eccepito che non vi era modo di valutare l’autenticità della copia prodotta e la contribuente, che anche in sede di appello avrebbe potuto agevolmente provare con documentazione adeguata la riscossione della suddetta somma e l’accredito sul conto corrente bancario del sig. R., si è invece limitata a richiamare il citato documento, non avente manifestamente alcun valore probatorio.
Ritiene questa Commissione che i motivi dell’appello non possano essere considerati fondati (tenuto conto peraltro anche della circostanza che dall’esame del conto corrente intestato alla Sig.ra P. ed al Sig. R. si evidenzia un incremento, fra il 31.12.2006 ed il 31.12.2007, di euro 90.659,59): il reddito dichiarato dalla contribuente, infatti, pur considerando quello attribuibile al nucleo familiare (con esclusione dell’importo per la polizza vita del sig. R., per il quale non vi è prova adeguata), non poteva certamente sostenere i costi per gli incrementi patrimoniali e la gestione di immobili ed automezzi.
Pertanto, va in conclusione ritenuto che l’Ufficio abbia legittimamente determinato sinteticamente il reddito della sig.ra P., ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sulla base della comprovata disponibilità di autoveicoli e di immobili e delle conseguenti spese sostenute nel periodo di imposta. Non è stata inoltre fornita la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (quanto in particolare ai redditi del coniuge e del figlio, questi non sono, come ritenuto dal giudice di primo grado, di entità tale da giustificare le spese sostenute dalla appellante).
Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina, applicabile ai processi in corso a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui al nuovo testo dell’art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015), secondo cui “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”: nel caso di specie non sussiste nessuna di tali situazioni.
La parte soccombente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in complessivi euro 1.000,00. Va rilevato al riguardo che la discrepanza rispetto ai valori minimi previsti dalle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (pubbl. nella G.U. del 2 aprile 2014), si giustifica in relazione: alla previsione di cui all’art. 4, comma 1, dello stesso d.m. (secondo cui gli aumenti massimo e minimo sui valori medi operano solo “di regola”) e, in concreto, alla semplicità della causa, che ha richiesto quindi un impegno, per l’attività defensionale, tale da rendere pienamente congrua la somma sopra indicata, per la cui determinazione occorre anche considerare la riduzione del venti per cento – sulla tariffa applicabile agli avvocati – di cui all’art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992, poiché l’Ufficio è stato assistito da propri funzionari.
P.Q.M.
La Commissione
Rigetta l’appello e condanna la contribuente alle spese che liquida in complessivi euro 1000,00.
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