COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 2219 sez. 6 del 20 aprile 2016
REGISTRO – AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA – DECADENZA
Il ricorrente si era opposto all’avviso di liquidazione relativo alla revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, per mancato trasferimento della residenza entro l’anno nel comune ove era sita la nuova abitazione.
La commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso, condannando alle spese il contribuente, sul presupposto che il ricorrente pur avendo la sua sede di lavoro nel luogo ove avrebbe dovuto trasferire la residenza, non aveva trasferito la residenza come dichiarato nel rogito.
Il contribuente appella la sentenza chiedendone la riforma.
Richiama giurisprudenza sia di legittimità sia giurisprudenza di legittimità a proprio favore, fa presente che la norma (art. 1, nota 2 bis della Tariffa, parte 1 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) che disciplina la fattispecie quando segue: “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso…, devono ricorrere le seguenti condizioni:
… che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività…”.
L’Ufficio ha solo contestato il mancato trasferimento della residenza nel comune dove è situato l’immobile dimenticando, come stabilito e non contestato, che il luogo di lavoro era posto nel comune dove è stato riacquistato l’immobile.
L’Ufficio si costituisce in giudizio richiamando l’interpretazione della corte di cassazione con la sentenza n. 21282 del 2013, secondo cui “decade dall’agevolazione chi, avendo reso la dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato, non ottemperi a tale impegno, pur svolgendo nel medesimo comune la propria attività lavorativa. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. La norma, che parla espressamente soltanto della dichiarazione di voler trasferire la propria residenza, deve necessariamente comprendere anche la diversa dichiarazione di volersi trasferire nel luogo di lavoro. E, poiché entrambe le dichiarazioni debbono, a pena di decadenza dal beneficio, esser formulate al momento della registrazione dell’atto, consegue che il contribuente, non avendo tempestivamente dichiarato di voler utilizzare l’abitazione in luogo di lavoro diverso dal Comune di residenza, è decaduto dal diritto all’agevolazione”.
I fatti non sono controversi. Il contribuente, residente in Genzano di Roma, con sede di lavoro a Aprilia (Roma), aveva acquistato un immobile in questa ultima città, dichiarando nel rogito, al fine di godere delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, l’intenzione di “trasferire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile qui acquistato”. Il trasferimento non è mai avvenuto.
La norma (art. 1, nota 2 bis della Tariffa, parte 1 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) che disciplina la fattispecie stabilisce quando segue: “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso…, devono ricorrere le seguenti condizioni:
… che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività… In caso di dichiarazione mendace, … sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”.
La cassazione, con la sentenza n. 26740 del 2013 ha affermato che “la nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, subordina, per quanto qui interessa, alla lett. a), il godimento dell’agevolazione alla ricorrenza di precisi collegamenti territoriali… tra l’acquirente e il comune in cui è ubicato il bene, prevedendo, come si desume dal tenore letterale della norma – che utilizza avverbi disgiuntivi -, due distinti criteri il primo fondato sulla residenza, e il secondo riferito alla sede di lavoro (dell’acquirente o del suo datore di lavoro). Da tanto logicamente consegue che l’impegno di trasferire la residenza, da assumere in seno all’atto, e la sanzione di decadenza per il relativo inadempimento riguardano solo l’acquirente che invochi l’omologo criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro (diversamente opinando, infatti, tale secondo criterio territoriale non avrebbe alcun senso, esaurendone il primo l’ambito di rilevanza), in consonanza con lo scopo perseguito dall’agevolazione, che consiste nell’incentivare l’investimento del risparmio nella proprietà di una unità immobiliare specificamente nel Comune “di residenza” o “di lavoro” dell’interessato. La circostanza, sottesa nella censura, secondo cui il contribuente avrebbe chiesto l’applicazione del beneficio invocando il (solo) criterio della residenza è, in sé, priva di autosufficienza, né diversamente da quanto opinato dall’Ufficio, deriva dall’assunzione del relativo impegno da parte del contribuente, non essendo precluso al contribuente far valere più criteri concorrenti, ai fini del conseguimento dell’unico trattamento agevolato richiesto”.
Il contrasto con la precedente decisione della stessa corte (n. 21282 del 2013) non può, invero, trascurare il rilievo testuale, mosso dallo stesso giudice della legittimità, per cui, in effetti, “l’impegno di trasferire la residenza, da assumere in seno all’atto, e la sanzione di decadenza per il relativo inadempimento riguardano solo l’acquirente che invochi l’omologo criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro (diversamente opinando, infatti, tale secondo criterio territoriale non avrebbe alcun senso, esaurendone il primo l’ambito di rilevanza)”.
Questa ultima lettura della norma in questione pare la più coerente col testo normativo e con la ratio sottesa. Diversamente opinando e accogliendo la soluzione sposata dall’Ufficio, aderente alla sentenza n. 21282 cit., si adotterebbe, tra l’altro, una soluzione interpretativa analogica, non consentita, ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, per una norma agevolala e, quindi, eccezionale quale l’art. 1, nota 2 bis, Tariffa, parte 1 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
Il netto contrasto sul punto nella giurisprudenza di legittimità impone la compensazione delle spese di lite anche per il grado.
P.Q.M.
La CTR di Roma, sez. 6, accoglie l’appello, compensando le spese tra le parti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2020, n. 27836 - Il riconoscimento del diritto all'agevolazione, alla condizione che l'abitazione si trovi nel Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel Comune in cui si trova…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17631 - In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11621 - In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", la circostanza che l'acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell'immobile per il mancato rilascio da parte del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11221 - Si decade dal beneficio dell'agevolazione "prima casa" anche in caso di trasferimento dell'immobile acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che,…
- Corte di Cassazione sentenza n. 22557 depositata il 19 luglio 2022 - In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 118 del 1985, il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1834 - Agevolazioni fiscali "prima casa" - Revoca dall'agevolazione per mancato trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile nel termine di diciotto mesi dall’acquisto - Nuove…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…
- In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul
In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul criterio fattuale e cioè sulla…
- Il giudice può disporre il dissequestro delle somm
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40415 depositata il 4…