COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 5 sez. 29 del 8 gennaio 2016
ACCERTAMENTO – NOTIFICA – AL PORTIERE – RACCOMANDATA CON CUI IL NOTIFICANTE DÀ NOTIZIA AL DESTINATARIO DELL’AVVENUTA NOTIFICAZIONE
Fatto
Il Comune di Roma ha proposto rituale appello avverso la sentenza n. 4439/41/14, depositata in data 5 marzo 2014, pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma – Sezione 41 – che ha accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. … relativa all’imposta ICI dovuta per gli anni 2003, 2004, 2005.
La CTP ha accolto il ricorso per nullità della notifica degli avvisi di accertamento sottostanti alla cartella di pagamento: dalla relata di notifica emergeva come la consegna degli atti fosse avvenuta nelle mani del portiere, persona non addetta alla ricezione, e che fosse mancato l’invio della successiva raccomandata con la quale dare contezza al contribuente dell’avvenuta consegna a persona diversa dal destinatario, in violazione dell’articolo 139 c.p.c.
Nell’atto di appello Roma Capitale ribadisce la legittimità della notifica degli avvisi di accertamento, sul presupposto che la mancata spedizione della seconda raccomandata di cui all’articolo 139 c.p.c., quarto comma, non incide sulla perfezione ma solo sulla regolarità della notifica.
La richiesta dell’appellante è, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado e la conferma della validità cartella impugnata, con condanna alle spese dell’appellato.
Si è costituita Equitalia Sud s.p.a., depositando proprie controdeduzioni con le quali evidenzia la carenza di legittimazione passiva, vertendo la controversia sulla legittimità della notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, come noto, di competenza dell’Ente impositore e non dell’Agente della riscossione.
In merito all’eccezione della avvenuta decadenza ex art. 25 DPR 602/73 circa il termine di notifica della cartella, sollevata dal contribuente con il ricorso di primo grado, l’Ente ribadisce come non ricorra, atteso che per i tributi diversi alle imposte sui redditi e l’IVA, come nel caso di specie, si applicano i termini previsti dalla normativa speciale, ampiamente rispettati.
La richiesta è l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Ad esito della discussione in pubblica udienza, la Commissione ha deciso nei termini di seguito illustrati.
Diritto
L’appello deve essere rigettato.
Correttamente la sentenza di primo grado ha rilevato la nullità della notifica degli atti di accertamento per violazione dell’articolo 139 c.p.c. che, in tema di notifica stabilisce:
“… Omissis
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l’originale, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.”
Ebbene, nel caso in esame gli avvisi di accertamento in rettifica dell’imposta ICI per gli anni 2003, 2004, 2005 sono stati notificati presso il luogo di residenza del contribuente ma a persona diversa dal destinatario, nella specie nelle mani del portiere dello stabile, senza che a ciò fosse seguito l’invio della raccomandata che desse notizia all’effettivo destinatario dell’avvenuta notificazione. E tale omissione determina senza dubbio la nullità della notificazione che ben può essere eccepita dal contribuente con l’impugnazione della cartella di pagamento, atteso che l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale nullità, pertanto, può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, in quanto la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è, appunto, assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Tale motivo assorbe ogni altra questione di merito.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione 29 – rigetta l’appello presentato da Roma Capitale.
Condanna l’appellante alle spese di giudizio che liquida in 500 (cinquecento) euro.
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