COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 3030 sez. 1 del 17 maggio 2016 – La sponsorizzazione è stata rivolta nei confronti di una Associazione che svolge attività nel settore del calcio a cinque e tale sponsorizzazione ammonta a quasi il doppio di quanto speso per omologhe serie di calcio a undici. Inoltre il ristretto ambito locale e lo scarso numero di spettatori raggiungibile dal messaggio pubblicitario non giustificano tali costi. Ai fini dell’inerenza e della deducibilità del costo, deve essere provata la congruità della spesa