COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 322 sez. 1 del 26 gennaio 2015
ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE CONTROLLI – IRPEF – CESSIONE TERRENO EDIFICABILE – PLUSVALENZA IMMOBILIARE – PRESUNZIONE DI CORRISPONDENZA CON IL VALORE DEFINITO A QUELLO DELL’IMPOSTA DIREGISTRO – LEGITTIMITA’ – PROVA CONTRARIA – LEGITTIMITA’ – SUSSISTE.
FATTO
B.R. ricorreva contro l’accertamento ai fini delle imposte dirette per l’anno 2005, recuperante a tassazione il valore di una plusvalenza immobiliare derivante dalla vendita di un terreno edificabile, contestando, anche mediante la produzione di perizia di parte, l’esistenza della plusvalenza tassata. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo eccessiva la ripresa effettuata dall’Ufficio, pur disattendendo laterizia prodotta dal ricorrente.
Proponeva appello il B.R., insistendo sulla mancanza di qualsiasi plusvalenza nella specie, dovendosi distinguere tra il concetto di valore utilizzato dall’Ufficio nella propria ricostruzione e quello di prezzo effettivamente pattuito tra le parti come unico fatto generativo di plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e l’annullamento dell’accertamento.
Proponeva appello la Direzione provinciale di Roma 2, deducendo la carenza di motivazione nella sentenza impugnata, relativamente alla riduzione della ripresa disposta, e chiedendone la riforma, con conferma integrale della pretesa impositiva.
DIRITTO
Preliminarmente, la commissione dispone la riunione dei procedimenti n. 6822/2012 e n. 7084/2012, in quanto aventi ad oggetto appelli contro la stessa sentenza di primo grado.
La materia devoluta con gli appelli va inquadrata nell’esame dei presupposti per l’applicazione dell’imposizione diretta alle plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di terreni edificabili.
In proposito, va rilevato che detti presupposti sono diversi secondo l’imposta che debba applicarsi: da un lato, relativamente all’imposta di registro, il valore in comune commercio, dall’altro, ai fini delle imposte dirette, la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione, qualificata quale plusvalenza tassabile.
Secondo l’orientamento della Cassazione, il valore determinato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro può fornire idonea presunzione per stabilire anche il prezzo probabile di cessione da assumere quale parametro per il calcolo della plusvalenza.
Peraltro, come ogni presunzione, pur dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essa ammette la possibilità di fornire prova contraria circa l’effettivo svolgimento dei fatti; inoltre, trattandosi di presunzione semplice, ove l’Ufficio non provveda a rafforzarla con altri elementi di fatto, si deve ritenere che l’eventuale prova contraria possa essere fornita dal contribuente, anche ricorrendo a semplici elementi indiziari, non potendo certamente essere onerato della cosiddetta probatio diabolica di non aver incassato quanto presuntivamente ricostruito dall’Ufficio impositore.
Nella specie, il contribuente ha prodotto, di fronte ad una stima dell’Ufficio riferita ad altro terreno (peraltro, non completamente identificato in modo da poterne stabilire la similarità con quello posto alla base dell’accertamento in questione, rispetto al quale risulta essere stato elevato accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro), una perizia giurata riferita al terreno stesso nonché un avviso di accertamento relativo ad un terreno limitrofo, da cui si desume la congruità di quanto dichiarato in modo da ritenere coincidente il corrispettivo incassato come base imponibile ai fini delle imposte dirette.
Inoltre, le asserite risultanze bancarie, non smentite dall’Ufficio, fanno ritenere che nessun ulteriore corrispettivo sia stato incamerato in modo tale da costituire plusvalenza tassabile.
Va quindi accolto l’appello proposto dal contribuente ed annullato di conseguenza l’avviso di accertamento originariamente gravato, con contestuale rigetto di quello dell’Ufficio, mentre le alterne vicende processuali costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello del contribuente B.R., annulla l’atto di accertamento gravato, respinge il gravame dell’Ufficio e riforma l’impugnata sentenza, come precisato in motivazione, con oneri processuali compensati per il doppio grado di giudizio.
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