COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 3573 sez. 28 del 17 giugno 2015 – A prescindere dall’assenza di obbligatorietà del preventivo contraddittorio per i redditi relativi alla dichiarazione del 2008 (né ha alcuna rilevanza l’eventuale errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado), deve dunque ritenersi essere stata correttamente affermata la pretesa dell’Ufficio da parte della Commissione di primo grado