COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 3573 sez. 28 del 17 giugno 2015
ACCERTAMENTO – SINTETICO – PROVA LIBERATORIA
Svolgimento del processo
B.S. ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Rieti con la quale in data 4 marzo 2014 è stato rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n. (omissis) per l’anno d’imposta 2008, derivante da un accertamento sintetico ex art. 38, comma IV V, D.P.R. n. 600/73 per IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale comunale sanzioni e interessi pari ad euro 30.676,98.
A sostegno dell’appello ha dedotto:
a) la violazione del contraddittorio preventivo, non essendo stata sentita prima dell’emissione dell’atto impugnato, dovendosi ritenere come residenza effettiva gli Stati Uniti ove risiede da molti anni. L’atto si baserebbe su una presunzione semplice che comporterebbe l’onere della prova a carico dell’Ufficio, in realtà non adempiuto. L’accertamento sintetico sarebbe stato basato su parametri non adeguati.
b) In ogni caso la appellante ha la sua residenza da anni negli Stati Uniti, l’assenza del contraddittorio preventivo renderebbe l’atto nullo e l’immobile in questione è stato lasciato in uso al sig. P.C.W. che vi ha stabilito la propria residenza.
Ha concluso per l’annullamento della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio.
Si è costituito l’Ufficio Agenzia delle Entrate di Rieti, sottolineando come l’appellante abbia riproposto gli stessi motivi contenuti nel ricorso in primo grado e correttamente disattesi dai giudici della CTP di Rieti. Sottolinea come in realtà la normativa all’epoca vigente non fosse obbligatoria per il contraddittorio e che comunque tale attività era stata ampiamente surrogata dall’attività promossa a seguito della richiesta di accertamento con adesione, peraltro inutiliter data.
In realtà la documentazione prodotta dall’appellante non sarebbe idonea a giustificare il reddito accertato attraverso l’acquisto dell’autovettura Toyota RAV 4 e della abitazione indicata in atti.
La ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce ancora la violazione del contraddittorio, non essendo stata sentita prima dell’emissione dell’atto impugnato, dovendosi ritenere come sua residenza effettiva gli Stati Uniti ove risiede da molti anni.
Motivi della decisione
L’appello è infondato.
L’appellante risiede in Italia, in Poggio San Lorenzo (Rieti) ed è proprietaria di una Toyota Rav 4 del 2007, potenza fiscale superiore a 21 CV, nonché di un immobile adibito a civile abitazione.
La stessa ha dichiarato redditi pari a zero per l’anno 2007, in contrasto con l’accertamento sintetico realizzato dall’Ufficio e basato su elementi introvertibili. La documentazione prodotta non ha evidenziato la regolarità del patrimonio sotto il profilo gestionale ma esclusivamente sotto il profilo dell’incremento. A prescindere dall’assenza di obbligatorietà del preventivo contraddittorio per i redditi relativi alla dichiarazione del 2008 (né ha alcuna rilevanza l’eventuale errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado), deve dunque ritenersi essere stata correttamente affermata la pretesa dell’Ufficio da parte della Commissione di primo grado. La ricorrente non ha peraltro fornito alcuna documentazione valida (tale non può essere considerata una scrittura privata non autenticata e priva di data certa relativa alla cessione in comodato d’uso del bene immobile né dell’autovettura, ne dell’utilizzo a suo favore di una Carta di credito intestata alla sorella, senza produzione dei relativi movimenti finanziari. L’appello deve essere rigettato e l’appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Ufficio liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta l’appello della contribuente e condanna la stessa alla rifusione delle spese del grado in favore dell’Ufficio, liquidate le stesse in euro 1.500,00 oltre I.V.A. e CPA.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3573 depositata il 6 febbraio 2023 - Il vizio motivazionale, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (nonché dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e tale da integrare un’ipotesi di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18310 depositata il 7 giugno 2022 - L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22452 depositata il 18 luglio 2022 - Il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione, - potere che è espressione del principio generale,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23551 depositata il 27 luglio 2022 - L’obbligo motivazionale dell’accertamento deve dunque ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…