COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 3573 sez. 28 del 17 giugno 2015

ACCERTAMENTO – SINTETICO – PROVA LIBERATORIA

Svolgimento del processo

B.S. ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Rieti con la quale in data 4 marzo 2014 è stato rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n. (omissis) per l’anno d’imposta 2008, derivante da un accertamento sintetico ex art. 38, comma IV V, D.P.R. n. 600/73 per IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale comunale sanzioni e interessi pari ad euro 30.676,98.

A sostegno dell’appello ha dedotto:

a) la violazione del contraddittorio preventivo, non essendo stata sentita prima dell’emissione dell’atto impugnato, dovendosi ritenere come residenza effettiva gli Stati Uniti ove risiede da molti anni. L’atto si baserebbe su una presunzione semplice che comporterebbe l’onere della prova a carico dell’Ufficio, in realtà non adempiuto. L’accertamento sintetico sarebbe stato basato su parametri non adeguati.

b) In ogni caso la appellante ha la sua residenza da anni negli Stati Uniti, l’assenza del contraddittorio preventivo renderebbe l’atto nullo e l’immobile in questione è stato lasciato in uso al sig. P.C.W. che vi ha stabilito la propria residenza.

Ha concluso per l’annullamento della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio.

Si è costituito l’Ufficio Agenzia delle Entrate di Rieti, sottolineando come l’appellante abbia riproposto gli stessi motivi contenuti nel ricorso in primo grado e correttamente disattesi dai giudici della CTP di Rieti. Sottolinea come in realtà la normativa all’epoca vigente non fosse obbligatoria per il contraddittorio e che comunque tale attività era stata ampiamente surrogata dall’attività promossa a seguito della richiesta di accertamento con adesione, peraltro inutiliter data.

In realtà la documentazione prodotta dall’appellante non sarebbe idonea a giustificare il reddito accertato attraverso l’acquisto dell’autovettura Toyota RAV 4 e della abitazione indicata in atti.

La ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce ancora la violazione del contraddittorio, non essendo stata sentita prima dell’emissione dell’atto impugnato, dovendosi ritenere come sua residenza effettiva gli Stati Uniti ove risiede da molti anni.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

L’appellante risiede in Italia, in Poggio San Lorenzo (Rieti) ed è proprietaria di una Toyota Rav 4 del 2007, potenza fiscale superiore a 21 CV, nonché di un immobile adibito a civile abitazione.

La stessa ha dichiarato redditi pari a zero per l’anno 2007, in contrasto con l’accertamento sintetico realizzato dall’Ufficio e basato su elementi introvertibili. La documentazione prodotta non ha evidenziato la regolarità del patrimonio sotto il profilo gestionale ma esclusivamente sotto il profilo dell’incremento. A prescindere dall’assenza di obbligatorietà del preventivo contraddittorio per i redditi relativi alla dichiarazione del 2008 (né ha alcuna rilevanza l’eventuale errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado), deve dunque ritenersi essere stata correttamente affermata la pretesa dell’Ufficio da parte della Commissione di primo grado. La ricorrente non ha peraltro fornito alcuna documentazione valida (tale non può essere considerata una scrittura privata non autenticata e priva di data certa relativa alla cessione in comodato d’uso del bene immobile né dell’autovettura, ne dell’utilizzo a suo favore di una Carta di credito intestata alla sorella, senza produzione dei relativi movimenti finanziari. L’appello deve essere rigettato e l’appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Ufficio liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Rigetta l’appello della contribuente e condanna la stessa alla rifusione delle spese del grado in favore dell’Ufficio, liquidate le stesse in euro 1.500,00 oltre I.V.A. e CPA.