COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 387 sez. CO del 27 gennaio 2016
REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI – DIES A QUO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE DECORRE DALLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO E NON DALL’ORIGINARIO AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA DI REGISTRO – IRRILEVANZA OMESSA ALLEGAZIONE DELL’ATTO DI RIFERIMENTO NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO.
FATTO
L’Agenzia delle Entrate di Roma emetteva la cartella di pagamento in epigrafe, notificata alla contribuente in data 5/7/12, a seguito di sentenza n. 66/07/09, depositata in data 17/4/09 dalla CTR Lazio, passata in giudicato e riguardante il presupposto Avviso di Liquidazione di imposta di registro, riconosciuto legittimo.
La contribuente S. F., ai sensi dell’art. 17 bis del D. lgs. 546/92, proponeva istanza di reclamo avverso la citata cartella e, in esito all’emissione di provvedimento di diniego da parte dell’Ufficio, adiva la C.T.P. di Roma, insistendo sulla decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, per decorso dei termini di cui all’art. 25, co. l, lett. e) del dpr 602/73, insistendo altresì sulla inesistenza della notifica della cartella e deducendo altri vizi propri dell’atto impugnato.
La CTP rigettava il ricorso, previa declaratoria di inammissibilità dello stesso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese.
Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente lamentandone la contraddittorietà tra la parte in cui si dichiara inammissibile il ricorso e la parte in cui si ritiene di esaminare il merito della controversia. Ripropone le doglianze espresse in prime cure, ribadendo come la cartella in oggetto si riferisca ad imposte afferenti l’anno 1993 e sia stata notificata ben diciannove anni dopo. Ribadisce, inoltre la carenza di motivazione della cartella, l’omessa allegazione della sentenza in essa richiamata, l’illegittimità per violazione dell’art. 7 dello statuto del contribuente, la cripticità del calcolo degli interessi. Chiede pertanto che, in accoglimento dell’appello, venga riformata la sentenza di prime cure, con annullamento della cartella impugnata.
Con proprie controdeduzioni l’Ufficio lamenta la pretestuosità delle avverse doglianze, finanche concretizzanti gli estremi della lite temeraria, per l’assoluta infondatezza della lamentata decadenza, posto che la prenotazione del carico a ruolo avveniva nel 2012, ossia nel termine prescrizionale di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 66/07/09, depositata dalla CTR Lazio in data 17/4/09. Contesta inoltre l’infondatezza delle ulteriori doglianze espresse.
Con memorie illustrative la parte insiste sulla illegittimità dell’operato dell’Ufficio che invoca la sentenza del 2009, senza tuttavia allegarla all’atto impugnato. Insiste per la riforma dell’impugnata sentenza.
Durante la discussione pubblica, la parte ribadisce che la cartella è stata notificata con diciannove anni di ritardo e che la stessa non contiene alcun riferimento alla motivazione sulla fondatezza della pretesa impositiva. L’Ufficio contesta la decadenza perché il titolo è costituito dalla successiva sentenza n.66/07/09 con cui si respingevano le ragioni della parte. La sentenza è stata depositata il 17/4/09 e la notifica è avvenuta nei termini di prescrizione decennale.
DIRITTO
La Commissione, a scioglimento della riserva disposta in data 24/11/2015, ai sensi dell’art.35 del D.lgs. 546/92, in data 1/12/15 ritiene infondata la censura mossa avverso l’impugnata sentenza e non meritevole di accoglimento il proposto appello.
Osserva infatti, in primo luogo, che l’impugnata sentenza non è affetta da alcun vizio di contraddittorietà, atteso che i primi giudici, correttamente, nel rilevare la mancanza di prove sulla regolare notifica dell’atto di appello all’Agenzia delle Entrate non costituita, dichiaravano inammissibile l’atto nei confronti di quest’ultima, mentre, ravvisando come le doglianze espresse riguardassero vizi propri della cartella riferibili all’Equitalia, nei cui confronti si era regolarmente formato il contraddittorio, decidevano nel merito, peraltro, pronunciando una sentenza invero condivisibile.
Orbene, al riguardo si osserva infatti che, correttamente i primi giudici rigettavano la doglianza di decadenza dell’Ufficio dall’azione impositiva, precisando come l’iscrizione a ruolo derivasse, non più dall’accertamento presupposto in relazione al quale la parte chiedeva applicarsi l’art. 25, co. l, lett. e del dpr 602/73 (peraltro erroneamente riferendosi la norma ad accertamento di imposte dirette e non di imposte di registro, come nella specie), ma derivasse ormai da sentenza passata in giudicato, depositata in data 17/4/09 e che pertanto, la notifica della cartella in oggetto, avvenuta in data 5/7/12, è stata eseguita tempestivamente nei termini di prescrizione ordinaria decennale di cui all’art.2953 cc.
Parimenti non meritevole di accoglimento, come precisato in prime cure, deve ritenersi la doglianza di inesistenza della notifica della cartella poiché effettuata a mezzo posta. Si osserva infatti che la notifica a mezzo servizio postale, rientra a pieno titolo tra le modalità di notifica previste dall’art. 26 del dpr 602/73.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla carenza di sottoscrizione della cartella, in quanto atto inequivocabilmente riferibile a soggetto titolare del potere di emetterlo ed alla illegittimità della determinazione degli interessi, poiché doglianza generica e priva di indicazione di eventuali errori rilevati.
Infine, si ritiene del tutto infondata la doglianza, pure ribadita nella memoria aggiunta, dell’illegittimità dell’impugnata cartella, per omessa allegazione del titolo su cui la stessa si fonda, in violazione dell’art.7 dello Statuto del contribuente che tende a garantire il pieno diritto di difesa.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che lo Statuto del contribuente non contiene norme precettive ma di solo indirizzo, talché non sanziona le relative inosservanze, ma indica i migliori criteri da seguire per la tutela del diritto di difesa del contribuente. Ciò posto, appare evidente che tali criteri di indirizzo debbano applicarsi con ragionevole aderenza alla complessità delle difese che il contribuente è tenuto ad approntare avverso l’atto dell’A.F., non imponendosi automaticamente per ogni atto; orbene, nella ipotesi della cartella di pagamento, per costante giurisprudenza formatasi sul punto (ex pluribus Cass. Civ. n. 4757/09), ai fini della sua idonea motivazione, non occorre l’allegazione dell’atto di riferimento, quando, come nella specie, la stessa contenga l’indicazione precisa della sentenza presupposta, con indicazione del numero, della data di pronuncia e, complessivamente, di tutti quei dati necessari per porre il contribuente, peraltro destinatario, a suo tempo, della sentenza medesima, nella piena condizione di approntare le proprie difese.
L’appello pertanto deve essere respinto e le spese del grado che si liquidano in euro 1.300,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva, in data 1/12/2015, rigetta l’appello e condanna il contribuente ad euro 1.300,00 per spese.
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