COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 4110 sez. 40 del 23 giugno 2016
RISCOSSIONE – IRAP NON VERSATA – RUOLO DOPO L’AVVISO
FATTO
Il Dr. T.F. impugnava la cartella di pagamento in epigrafe portante IRAP, anno di imposta 2007, lamentando l’infondatezza della pretesa impositiva per mancanza del presupposto dell’autonoma organizzazione nell’esercizio della sua professione di medico convenzionato ASL, per non utilizzare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e per avvalersi di un dipendente che svolge funzioni di segreteria.
La C.T.P. adita rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente lamentandone l’illegittimità e chiedendo dichiararsene l’annullamento, per omessa pronuncia su punti di doglianza decisivi. Ribadisce, pertanto, in particolare l’illegittimità della cartella emessa ex art. 36-bis del Dpr 600/73, osservando come l’A.F. non avrebbe potuto fare ricorso a tale mezzo, in presenza di elementi diretti ad escludere il presupposto impositivo per come erano stati evidenziati, nel caso di specie, con le giustificazioni rese già avverso il preavviso di irregolarità, dovendo in tali casi adottare una procedura ordinaria di accertamento. Nel merito censura l’impugnata sentenza per evidente contrasto con il disposto di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 446/97, così come interpretato dalla S.C. con molteplici sentenze, secondo cui si deve escludere il presupposto dell’autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività di medico ASL, in costanza di rapporto convenzionale. Chiede pertanto la riforma dell’impugnata sentenza.
Con proprie controdeduzioni l’Ufficio contesta la fondatezza della domanda di nullità dell’impugnata sentenza per l’omessa pronuncia sul punto della lamentata illegittimità della cartella emessa ex art. 36-bis dpr 600/73, osservando al riguardo, come il primo giudice, ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio nel presupposto dell’omesso versamento di quanto esposto in Dichiarazione, abbia ritenuto il motivo assorbito dal merito della questione. Osserva altresì l’Ufficio, a sostegno del proprio operato, che al di là della presenza di un segretario alle dipendenze del medico, nel caso di specie i beni strumentali utilizzati con valore dichiarato di €. 46.303,00 e quote di ammortamento pari ad €. 2.659,00, nonché la disponibilità di tre unità immobiliari destinate in via esclusiva all’esercizio della professione, dimostrano l’esistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto dell’imposta pretesa. Inoltre, dagli Studi di Settore si trae che i beni strumentali consistono in due apparecchiature per terapie fisiche, un apparecchio radiologico tradizionale, una lampada a fessura e due unità operative odontoiatriche. Contesta pertanto la fondatezza nel merito del proposto appello e ne chiede il rigetto, con conferma dell’impugnata sentenza.
Durante la discussione pubblica, la parte appellante insiste sull’illegittimità della cartella emessa ex art. 36-bis Dpr 600/73, perché vi era stato un preventivo avviso bonario in opposizione al quale erano state già espresse le ragioni per le quali, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti impositivi. Inoltre precisa che, l’unico motivo per il quale i primi giudici hanno affermato la sussistenza del presupposto impositivo, sarebbe costituito dalla presenza di un segretario alle dipendenze del medico convenzionato, tuttavia al riguardo evidenzia come la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 22022/2013 e, da ultimo, con la sentenza n. 3758/14) abbia modificato tale orientamento, affermando che la presenza nello studio medico convenzionato con il SSN, di un dipendente part-time con funzioni meramente esecutive, non accresce in alcun modo la capacità produttiva del professionista. Deposita precedenti di questa CTR. L’Ufficio insiste sulla correttezza del proprio operato, dal momento che l’impugnata cartella, ex art. 36-bis, è stata emessa a seguito di controllo automatizzato della Dichiarazione dalla quale emergeva l’omesso versamento di quanto dichiarato. Precisa, inoltre, che la parte poteva esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, anche in sede di ricorso avverso l’impugnata cartella.
DIRITTO
La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene infondate e non meritevoli di accoglimento, le censure mosse dalla parte contribuente avverso l’impugnata sentenza.
Osserva infatti, con riguardo alla prima censura di illegittimità della sentenza, per omessa pronuncia sulla doglianza relativa “all’illegittimità” della cartella emessa ex art. 36-bis Dpr 600/73, atteso che le ragioni della mancanza del presupposto impositivo erano state già espresse con le giustificazioni rese avverso il preavviso di irregolarità, che i primi giudici, affermando la legittimità dell’impugnata cartella, hanno inteso disconoscere la fondatezza di tutte le doglianze di parte e quindi, anche di quella specifica, in relazione alla quale l’appellante lamenta l’omessa motivazione.
Conseguentemente l’impugnata sentenza non può essere annullata per tale omissione, in ossequio alla peculiarità del processo tributario che è processo di impugnazione-merito e non processo di impugnazione-annullamento. Del resto la natura devolutiva del processo di appello consente il riesame della fattispecie e, ove il giudice di secondo grado condivida le ragioni, seppure succintamente espresse dai primi giudici, può ulteriormente motivare al riguardo.
Orbene, in merito alla riproposta eccezione di illegittimità della cartella impugnata, si osserva che la stessa è infondata, posto che, dal controllo automatizzato della Dichiarazione, ex art. 36-bis Dpr 600/73, era emerso l’omesso versamento di quanto esposto dal contribuente al Quadro IQ della Dichiarazione medesima.
Ciò premesso, con riguardo al merito della pretesa impositiva concernente Irap 2007, si osserva che nella specie, il medico convenzionato con il SSN, avrebbe dovuto, in primo luogo, fornire adeguata prova da cui desumere la tipologia e la quantità di beni strumentali utilizzati, al fine di consentire la valutazione della loro eccedenza o meno rispetto a quelli strettamente necessari per lo svolgimento della sua professione in regime convenzionato; ciò tanto più sarebbe stato necessario, poiché dagli Studi di Settore e dalla Dichiarazione dei redditi presentati, emergono beni strumentali utilizzati con valore dichiarato di €. 46.303,00 e quote di ammortamento pari ad €. 2.659,00, nonché la disponibilità di tre unità immobiliari destinate in via esclusiva all’esercizio della professione ed emerge altresì che i beni strumentali consistono in due apparecchiature per terapie fisiche, in un apparecchio radiologico tradizionale, in una lampada a fessura ed in due unità operative odontoiatriche. Tutti questi elementi, in mancanza di prove contrarie, nel loro insieme, denotano la sussistenza di un apparato che eccede, secondo l’id quod plaerumque accidit, l’entità modesta, ovvero il minimo indispensabile per l’esercizio della professione in regime convenzionato e dimostrano invece l’esistenza dell’autonoma organizzazione che legittimamente costituisce il presupposto dell’imposta pretesa. Conclusivamente si ritiene che la presenza del dipendente, nel caso di specie, costituisce un elemento in più di valutazione, ma non è l’elemento in base al quale si ritiene sussistere l’autonoma organizzazione, anche in ossequio a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, con le note recenti sentenze nn. 22022/2013 e 3758/14.
Il proposto appello deve essere, pertanto, respinto e la cartella di pagamento deve essere confermata. Le spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 1.200,00 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l’appello del contribuente che condanna al pagamento di €. 1.200,00, per spese di giudizio.
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