COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Roma – Sentenza n. 4449 sez. 1 del 29 luglio 2015
REGISTRO – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO RILEVA SOLO LA CATEGORIA CATASTALE
FATTO
La presente controversia ha come oggetto un avviso di rettifica e liquidazione per la revoca della agevolazioni c.d. “prima casa” anno 2008. L’Ufficio accertava la sussistenza delle caratteristiche di lusso dell’immobile acquistato dal sig. B.F., con rogito del 28.07.2008.
In particolare, detto avviso era supportato da una stima dell’Agenzia del Territorio, dalla quale era dato evincere che l’immobile era costituito da un villino di vani 14, piano attico e mansarda sito in Roma, via F.D’O., avente una superficie utile complessiva di mq. 308,65.
Con il ricorso introduttivo, il contribuente chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato, sostenendo l’erroneità della stima dell’Agenzia del Territorio e affermando che l’immobile aveva una superficie inferiore ai mq. 240.
Il ricorrente, supportato da una relazione tecnica specifica, a contestazione dell’atto impugnato, sosteneva:
1) che la superficie utile della mansarda (piano 5°) è di mq. 78,25 e non di 124,39 come indicato dall’Ufficio fiscale, in quanto sono da escludere tutte le zone della stessa con altezza inferiore a mi. 1,80;
2) che al piano attico (piano 4°), la superficie utile è di mq. 160,12 e non di 184,27 come indicato dall’Ufficio fiscale, in quanto è da escludere la superficie occupata da verande, condonata dal precedente proprietario nell’anno 1987, in quanto delimitata da infissi mobili e non da mura perimetrali.
L’Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le tesi della parte ricorrente, deducendo l’infondatezza delle argomentazioni svolte nel ricorso e confermando la legittimità della richiesta impositiva.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n. 6167/1/2014, respingeva il ricorso e compensava le spese di giudizio, ritenendo infondate tutte le doglianze del contribuente.
Avverso detta sentenza propone appello il contribuente per chiederne la riforma. In particolare, il contribuente lamenta:
1) la mancata applicazione del principio dell’abolitio criminis, in relazione all’art. 10 del d.lgs. n. 23 del 14.03.2011 e
2) la mancata applicazione del combinato disposto del ministeriale del Ministero dei lavori pubblici n. 801/1977.
L’Ufficio, regolarmente costituitosi, contrasta le tesi della parte ricorrente, deducendo l’infondatezza delle argomentazioni svolte nell’appello e confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato, in quanto conforme alla previsione normativa.
La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.
All’udienza odierna sono presenti il difensore del contribuente e il rappresentante dell’Ufficio.
DIRITTO
Questa Commissione ritiene che l’appello del contribuente possa essere accolto.
E, invero, per la risoluzione delle presente controversia, deve tenersi presente quanto disposto dall’art. 10 del Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, con cui la materia è stata totalmente innovata, avendo, tale provvedimento legislativo, modificato i criteri di individuazione delle classi degli immobili ai fini dell’imposta di trascrizione riportando tutto alla categoria catastale.
Ciò è stato confermato e precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E, la quale in ossequio alla modifica legislativa al paragrafo 1.3 recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2014, dunque, l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più alle 13 caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, così come previsto dall’articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013″.
Le categorie catastali individuate dal richiamato articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto per le quali non è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” sono:
– le abitazioni di tipo signorile (cat. A/1),
– le abitazioni in ville (cat. A/8),
– i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9).
Pertanto, in sede di stipula dell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione per il quale si intende beneficiare del trattamento agevolato riservato all’acquisto della “prima casa”, sarà sufficiente indicare, oltre che la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, la classificazione o la classificabilità dell’immobile nelle categorie catastali che possono beneficiare del regime di favore, che sono:
– le abitazioni di tipo civile (cat. A/2)
– le abitazioni di tipo economico (cat. A/3)
– le abitazioni di tipo popolare (cat. A/4)
– le abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/5)
– le abitazioni di tipo rurale (cat. A/6)
– le abitazioni in villini (cat. A/7)
– le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (cat. A/11)”.
Inoltre, non può non applicarsi alla presente fattispecie, il principio di “abolitio criminis”, secondo cui “Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.
Anche in questo caso l’allocuzione risulta chiara, l’abolitio criminis si realizza in caso di abrogazione della norma che prevede la fattispecie sanzionata, vale a dire nell’ipotesi in cui un comportamento punito cessa di essere tale.
L’abolitio criminis, quindi, opera nei casi in cui la norma sanzionatoria è abrogata senza che a tale abrogazione faccia seguito l’introduzione di una nuova disciplina sanzionante la medesima condotta.
Proprio in riferimento a ciò, con la sentenza n. 24559 del 26 novembre 2007, i Giudici di legittimità hanno ammesso l’applicabilità del principio in parola ed escluso la punibilità di un contribuente per infedele dichiarazione in materia d’imposta sul patrimonio netto delle imprese.
Secondo tale pronuncia, dunque, la modifica dei criteri di individuazione degli immobili e la conseguente abolizione della tributo costituirebbe, di fatto, un evento tale da determinare la sopravvenuta non punibilità di tutti gli illeciti riferibili alla specifica forma impositiva e ciò a prescindere dalla tipologia di violazione commessa (omesso versamento, omissione di dichiarazione, infedeltà dichiarativa).
Sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello del contribuente va accolto e, per l’affetto, va accolto il ricorso introduttivo.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della presente controversia e delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l’iter processuale.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione prima, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così dispone:
“In riforma dell’impugnata sentenza, accoglie l’appello del contribuente e il ricorso introduttivo. Spese compensate”.
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