COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Roma – Sentenza n. 5102 sez. 9 del 1° ottobre 2015 – Nei casi in cui il contribuente risulti temporaneamente assente dalla propria abitazione, pur essendo la stessa ben nota all’agente notificatore, la notificazione degli atti tributari, di accertamento o riscossione, deve necessariamente avvenire nel rispetto delle formalità di cui all’articolo 140 del cpc