COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Roma – Sentenza n. 5123 sez. 38 del 1° ottobre 2015
ICI – ESENZIONE – IMMOBILI – UTILIZZO A ESCLUSIVO FINE ASSISTENZIALE – AREE FABBRICABILI – ESCLUSIONE
FATTO
Con atto notificato in data 19.11.2013, Roma Capitale proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 189/62/13 in data 9.4.2013 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto dall’Istituto P.F. di M. detti M. delle scuole avverso l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma, per Euro 41.356,84, a titolo di imposta ICI per l’anno 2004 non versata, oltre sanzioni e interessi, con riferimento ad un terreno di mq 58.167, sito in piazzale (omissis) ritenuto dall’Istituto soggetto ad esenzione ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. i) D.Lgs. 504/1992, trattandosi di area pertinenziale rispetto al fabbricato sede dell’Istituto, e quindi destinato esclusivamente allo svolgimento di attività religioso-culturali nonché assistenziali proprie dell’Ente.
Eccepiva l’appellante Roma Capitale (già Comune di Roma) l’illegittimità della sentenza per errata interpretazione della normativa di riferimento che, introducendo agevolazioni fiscali a favore di determinate categorie di soggetti, doveva ritenersi di stretta interpretazione, e quindi non soggetta né ad applicazione analogica né ad interpretazione estensiva. Eccepiva l’illegittimità della sentenza per omesso riferimento agli obblighi dichiarativi e all’atto di condono edilizio, rilevando che la parte contribuente aveva omesso di indicare la natura pertinenziale del terreno, rispetto al fabbricato sede dell’Istituto, sia nella dichiarazione ICI del 1993 sia in quella del 2001, con la conseguenza che il terreno doveva ritenersi area fabbricabile. Faceva poi presente che l’Ente aveva presentato nel marzo 2006 un progetto di costruzione sul terreno di un edificio con destinazione uffici, come emergeva dall’atto unilaterale di obbligo edilizio del 29.3.2006, con il quale l’Ente si era obbligato a vincolare irrevocabilmente e definitivamente il terreno di sua proprietà di mq. 58.167 a servizio della progettata costruzione. Concludeva chiedendo pertanto che in riforma della impugnata sentenza venisse dichiarata la legittimità dell’avviso di accertamento ICI, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In data 15 gennaio 2014 si costituiva l’istituto il quale eccepiva il vizio dell’appello del Comune in quanto notificato in busta chiusa; nel merito, si riportava alla relazione tecnica giurata Arc. R.R., prodotta in primo grado, nella quale risultava descritto e documentato da rilevazioni planimetriche e fotografiche che il terreno su cui insiste la C.G. dei F.M. rappresenta un unico compendio immobiliare costituito da edifici e area circostanze di pertinenza esclusiva ed inequivocabile.
Faceva infine presente che nel 1964 l’UTE di Roma aveva provveduto all’accertamento e al classamento del complesso immobiliare aggiungendo alla consistenza degli edifici un ulteriore 10% forfetario per dipendenze esclusive: giardini, terrazze e corte, riconoscendo il terreno in questione come pertinenza propria del fabbricato principale.
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto dell’appello proposto con condanna dell’Amministrazione Comunale al pagamento delle spese.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di nullità dell’appello per vizio di notifica perché effettuata in plico raccomando senza busta, sollevata dall’istituto, atteso che nel processo tributario la spedizione a mezzo posta in busta chiusa, anziché in plico senza busta come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, come nella caso in esame.
Nel merito, l’appello dell’Ufficio è fondato.
L’art. 7 comma lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 prevede, fra i casi di esenzione dell’imposta ICI, l’ipotesi di “immobili” utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all’art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 220”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, la norma di esenzione, in quanto norma di agevolazione fiscale, è di stretta interpretazione e non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative in essa indicate (v. Cass. n. 5570/2011); ora la norma di esenzione riguarda esclusivamente gli immobili e non può essere applicata anche alle aree fabbricabili.
Né detta area, per una considerevole estensione, può essere considerata area circostante al terreno in cui insiste la C.G. dei F.M. di “pertinenza” esclusiva ed inequivocabile del fabbricato.
Ai sensi dell’art. 2 della normativa ICI per “fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza”, mentre per “area fabbricabile di intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”.
Pertanto, un’area può essere considerata pertinenza del fabbricato solo nel caso in cui venga indicata dal soggetto passivo di imposta nella dichiarazione ICI iniziale o nella denuncia di variazione annuale; nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta dall’Ufficio, l’Istituto non ha indicato il terreno, oggetto dell’avviso di accertamento, quale pertinenza nella dichiarazione ICI del 1993 e in quella del 2001.
Del resto, anche ai fini ICI occorre fare riferimento alla nozione di pertinenza così come contemplata dal legislatore dall’art. 817 c.c., secondo cui occorre l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale e la relativa pertinenza, e l’elemento soggettivo consistente nella volontà effettiva da parte del proprietario di porre in modo durevole la pertinenza in rapporto di complementarietà o di strumentalità funzionale con l’immobile principale. E come affermato dalla S.C. (v. sent. n. 25127 del 2009), ai fini della qualificazione di un’area come pertinenza di un fabbricato non è sufficiente ai sensi dell’art. 817 c.c. un mero collegamento strumentale tra i beni, facilmente rimuovibile in ogni tempo, ma è necessario che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius aedificandi”.
Nella fattispecie in esame, si rileva che l’Istituto aveva presentato al Comune di Roma nel gennaio 2004 un progetto per la costruzione sul terreno di un edificio con destinazione uffici e l’Ente si era obbligato a vincolare irrevocabilmente e definitivamente il terreno in parola a servizio di tale progettata costruzione; risulta così smentita la natura pertinenziale del terreno rispetto al fabbricato sede dell’Istituto.
In ragione della natura e particolarità della controversia, si ravvisano i presupposti per la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’appello proposto e compensa le spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2668 depositata il 29 gennaio 2024 - Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 settembre 2022, n. 26399 - Il vizio di violazione o falsa applicazione di ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione…
- Commissione Tributaria Regionale per le Marche sez. 4 sentenza n. 56 depositata il 20 gennaio 2022 - In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari. L'esenzione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16681 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 3025 depositata il 1° febbraio 2024 - La norma, "che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…