COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 6126 sez. 15 del 18 ottobre 2016
ACCERTAMENTO – DECADENZA – ACCERTAMENTO RISCOSSO ENTRO DUE ANNI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da G.A., nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud s.p.a., contro la cartella di pagamento notificatagli il 27.12.2012, ritenendo che il contribuente non avesse rispettato il termine di decadenza fissato dall’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 per il deposito del ricorso a seguito della sua notificazione. Al riguardo precisava che il ritardo in questione era dipeso dalla convinzione dell’interessato di dovere seguire l’iter procedurale del reclamo-mediazione e che, però, nel caso in esame tale procedimento non era applicabile, non essendo stato impugnato un atto emesso dall’Agenzia.
Il contribuente ha proposto appello. Contesta la motivazione della sentenza impugnata, rilevando che, come precisato anche nella circolare 9/E del 19.3.2012 dell’Agenzia delle entrate, il procedimento preliminare di reclamo-mediazione è applicabile anche alle controversie riguardanti il ruolo e che quindi, costituendo la cartella il mezzo di notificazione del ruolo, lo stesso procedimento risulta applicabile anche alla cartella quando vengono sollevate questioni relative al ruolo. Tanto premesso la parte dichiara di riproporre i motivi di impugnazione di cui al ricorso introduttivo, relativi a: decadenza rispetto al termine di notifica della cartella di pagamento, errata formazione del ruolo esattoriale, mancanza di motivazione, mancata indicazione del calcolo degli interessi, mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Con specifico riferimento al mancato rispetto del termine di decadenza per la notifica della cartella, deduce che nella specie, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dalla legge n. 156/2005, era applicabile il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento alla base della cartella, notificato il 24.12.2008, era diventato definitivo, e quindi la cartella avrebbe dovuta essere notificata entro il 21.12.2010.
Sia l’Agenzia delle entrate che il concessionario della riscossione resistono con controdeduzioni.
Il contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello merita accoglimento.
Quando si impugna la cartella di pagamento eccependo che la sua notificazione è avvenuta dopo il decorso del termine fissato a pena di decadenza per tale adempimento in realtà si fa valere un vizio del ruolo alla base della cartella, ruolo notificato, per la parte relativa allo specifico contribuente, proprio mediante la cartella; e in ultima analisi, secondo la disciplina vigente, si fa valere una decadenza che investe definitivamente la stessa pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 22939/2007, secondo cui la tardività della notificazione della cartella non costituisce un vizio proprio di questa, coinvolgendo invece la legittimazione primaria della Agenzia delle entrate).
Ne consegue che l’impugnativa proposta nella specie era diretta in primo luogo contro un atto dell’Agenzia delle entrate e quindi, nel concorso degli altri presupposti, rendeva applicabile il ricorso preliminare al procedimento di reclamo-mediazione, all’epoca previsto in riferimento agli atti della Agenzia delle entrate.
Ne deriva anche, come è pacifico, la tempestività del deposito del ricorso presso la commissione tributaria.
L’appello è fondato anche nel merito perché, essendo la cartella, e cioè l’iscrizione a ruolo, basata un avviso di accertamento notificato il 24.12.2008 (evidentemente in relazione alla definitività dello stesso, la riscossione riguardando l’intero), è applicabile per la notifica della cartella il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo (testo vigente dell’art. 25, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dalla legge n. 156/2005). Poiché l’accertamento è diventato definitivo nel febbraio del 2009 (60 gg. dopo la sua notificazione), la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2011, mentre è stata notificata il 27.12.2012.
L’appello deve quindi essere accolto.
L’Agenzia delle entrate soccombente viene condanna a rimborsare le spese del doppio grado. Le spese vengono invece compensate nei confronti di Equitalia, priva di legittimazione sul piano sostanziale rispetto al motivo di accoglimento dell’impugnativa.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello del contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate alle spese di lite liquidate in Euro 500,00 (cinquecento) per il doppio grado di giudizio. Spese compensate nei confronti di Equitalia.