COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Roma – Sentenza n. 6853 del 18 dicembre 2015

PROCESSO TRIBUTARIO – DINIEGO DI RISPOSTA ALL’INTERPELLO EX ARTICOLO 37-BIS COMMA 8 DPR 600/73 – NON IMPUGNABILITA’

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Direzione Regionale Lazio Ufficio Grandi Contribuenti propone appello alla sentenza n. 1351602/2014 del 09/05/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che ha accolto il ricorso della società avverso il diniego di risposta all’interpello presentato ex art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/73 per la disapplicazione della norma antielusiva contenuta nell’art. 172, comma 7, del TUIR.

Sostiene di non aver nessun obbligo di rispondere all’interpello e che la sentenza è infondata perché non ha rilevato l’assenza di interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. In capo alla ricorrente mancando il presupposto della pretesa erariale definitiva e per violazione dell’art. 37-bis citato per l’assenza del requisito della preventività nella istanza di interpello.

Conclude con la richiesta di riforma della sentenza impugnata e declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

La società ricorrente non si costituisce e non controdeduce.

All’odierna trattazione in Pubblica udienza, il rappresentante dell’ufficio insiste per la conferma delle sue ragioni.

Indi la causa viene posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato e va accolto.

Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito l’ufficio non ha nessun obbligo di rispondere agli interpelli disapplicativi delle norme sulla società di comodo, in quanto la natura di tale parere è di carattere procedimentale perché non tocca la sostanza dell’istituto vigente, ma solo la procedura necessaria per la sua applicazione.

Trattandosi di un parere, il contribuente può non adeguarsi e lo stesso ufficio può rivalutare la sua eventuale risposta negativa in sede di esame della dichiarazione dei redditi o dell’istanza di rimborso, dato che al contribuente non è mai preclusa la facoltà di esperire la piena tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto che gli venga notificato dimostrando, in sede processuale, la sussistenza delle condizioni per fruire della disapplicazione di una norma antielusiva.

In tal senso, è immotivata la impugnazione di un diniego o del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria ad una istanza di interpello disapplicativo relativo a società di comodo, data la natura non vincolante dell’atto.

Del resto il diniego di tale richiesta, non può essere assimilato al diniego di un’agevolazione fiscale in quanto trattasi di due fattispecie completamente diverse e con effetti l’uno non immediato e l’altro preclusivo di interessi legittimi e, quindi, la natura interpretativa stessa del diniego, inteso come valutazione da parte dell’ufficio della corrispondenza tra la fattispecie prospettata dal contribuente e le finalità della norma, non ne consente l’impugnabilità.

Quanto all’interesse a ricorrere di cui all’art. 100 c.p.c. e 19 D.Lgs. n. 546/92, è evidente che il contribuente non subisce alcun effetto pratico dalla negazione o dal silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria, restando intatte le sue prerogative difensive a tutela della presunzione elusiva scaturente dalla norma di cui si chiede la disapplicazione in quanto l’onere della prova contraria è sempre a carico dello stesso contribuente.

Anche il nuovo art. 11 dello Statuto del Contribuente modificato dal D.Lgs. n. 156/2015 ha riaffermato la natura di parere delle risposte rese in sede di interpello prevedendo quattro diverse fattispecie tipizzate, in modo da poter pubblicare sotto forma di circolari o di risoluzioni quei pareri che interessano un numero elevato di contribuenti ed evitare, così, sia l’ingorgo di interpelli e sia disomogeneità nelle risposte.

Concludendola sentenza impugnata deve essere riformata perché non ha tenuto conto del difetto del requisito della preventività rispetto alla dichiarazione dei redditi da presentare e sia della carenza di interesse ad impugnare un atto non avente natura impositiva.

La mancata costituzione in giudizio della società ricorrente è motivo per non decidere sulle spese che, pertanto, restano integralmente compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione IX, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e compensa le spese.