COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 6901 sez. 1 del 11 novembre 2016
CARTELLA DI EQUITALIA IN CASO DI TRASFERIMENTO – VALIDITA’ – CONSEGNA A UN PARTENTE – SUSSISTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, come rappresentata e difesa, propone appello alla sentenza n. 3408/48/20i6 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che ha dichiarato legittimo l’avviso di iscrizione ipotecaria n. … relativa a n. 9 cartelle di pagamento asseritamente notificate direttamente per posta in quanto Equitalia SpA ha dimostrato che le notifiche sono state effettuate a mani proprie o della figlia e non sono state impugnate divenendo definitive ed ha compensato le spese.
Con l’appello, precisa che la ricorrente è stata residente in Roma sino al 16/08/2006 per poi trasferirsi ad Ardea mentre le cartelle di pagamento sono continuate ad essere notificate al suo vecchio indirizzo e ritirate da un familiare convivente C.S. in qualità di figlia che in questa sede viene disconosciuta e solo dal 10/8/2011 le notifiche sono state fatte al suo indirizzo di Ardea, ma codesta, comunque, l’inesistenza delle notifiche avvenute direttamente per posta senza l’intermediario abilitato e conclude con la richiesta di riforma della decisione impugnata e condanna alla rifusione delle spese.
Si costituisce in giudizio l’Agenzia delle Entrate per chiedere l’inammissibilità dell’appello non ritenendo possibile l’impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria come indicato sull’avviso medesimo.
Si costituisce in giudizio Equitalia per confermare che l’impugnazione della contribuente è limitata alle pretese impositive di natura strettamente tributaria oggetto di numero 10 cartelle, tutte regolarmente notificate come in narrativa e chiede la conferma della decisione opposta e vittoria di spese ed onorari.
All’odierna trattazione in Pubblica Udienza, le parti si rimettono alle rispettive ragioni come in atti.
Indi la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va rigettato.
Sostiene la ricorrente di aver trasferito la sua residenza da Roma ad Ardea e, quindi, le cartelle notificate a Roma dopo il suo trasferimento sarebbero inesistenti.
Al riguardo, risulta agli atti che al domicilio fiscale di Roma le cartelle sono state regolarmente notificate a mani della figlia senza che fosse comunicato sia sconosciuto che trasferito e, dunque, la notifica è avvenuta e la querela di falso non risulta agli atti che sia stata presentata per cui, non essendo state impugnate tempestivamente, le cartelle sono definitive.
Quanto alle cartelle notificate al nuovo indirizzo di Ardea, risultano consegnate a mani proprie o del coniuge o non ritirate per compiuta giacenza e, dunque, anche quest’ultime sono state legittimamente notificate a norma dell’art. 26, 1° comma, secondo periodo del DPR n. 602/73 che non abbisogna di alcuna formalità se non la firma del ricevente sulla ricevuta di ritorno.
Essendo legittima la procedura di notificazione direttamente per posta da parte dello stesso concessionario della riscossione, ne deriva che le cartelle non impugnate tempestivamente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, diventano definitive e possono diventare titolo per la riscossione coattiva.
In punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18488 del 18/9/2015 ha statuito il principio di diritto che alla sanzione della nullità degli atti tributari non è direttamente applicabile il regime normativo di diritto sostanziale e processuale dei vizi di nullità dell’atto amministrativo che hanno trovato riconoscimento positivo nell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 e sistemazione processuale nell’art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010, atteso che l’ordinamento tributario costituisce un sottosistema del diritto amministrativo con il quale è in rapporto di “species ad genus”, ostando alla generale estensione del regime normativo di diritto amministrativo, la scelta operata dal Legislatore di ricomprendere nella categoria unitaria della nullità tributaria indifferentemente tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell’atto tributario, indipendentemente dalla peculiare natura di ciascuno, nello schema della invalidità-annullabilità dovendo gli stessi essere tempestivamente fatti valere dal contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, in difetto del quale il provvedimento tributario si consolida divenendo definitivo e legittimando l’amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva dell’imposta, con la conseguenza che in difetto di tempestiva impugnazione dell’atto normativo affetto da vizi di nullità, tali vizi non possano essere comunque fatti valere per la prima volta dal contribuente con la impugnazione dell’atto conseguenziale, né che, emergendo tali vizi dagli stessi atti processuali, possano essere rilevati d’ufficio dal giudice tributario, in difetto di norma di legge che attribuisca espressamente tale potere.
Nella fattispecie, le cartelle correttamente notificate non sono state impugnate tempestivamente e sono divenute definitive legittimando l’azione di Equitalia.
Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, l’appello deve essere rigettato ed, alla soccombenza, deve seguire la condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore sia di Equitalia che dell’ufficio che si liquidano come da dispositivo oltre accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24/12/2012, n. 288 che ha modificato l’art. 13 del T.U. n. 115/2002, inserendo il comma 1-quater, riconosciuto legittimo dalla Ordinanza n. 120/2016 del 30/05/2016 dalla Corte Costituzionale, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato tributario.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione n. 1, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e condanna la contribuente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 oltre accessori in favore di Equitalia ed euro 300,00 in favore della Direzione Provinciale II di Roma.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del C.U.T.