COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Roma – Sentenza n. 6929 sez. 8 del 15 luglio 2017
FORNITORE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTE – FRODE CAROSELLO – ONERE DELLA PROVA – CONDIZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale II di Roma dell’Agenzia delle Entrate propone appello alla sentenza n. 8553/4/15 depositata il 21/4/15 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che ha accolto i ricorsi riuniti condannando alle spese di euro 1.500,00, contro l’avviso di accertamento n. …IRPEF 2008, n. … IRPEF 2008, n. … IRPEF 2008, con i quali l’ufficio aveva accertato alla società in accomandita semplice ed ai soci un maggior reddito scaturito dal recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili per euro 30.193,04 derivanti da fatture per operazioni di intermediazioni incerte euro 13.623,90, fatture per outsourcing di euro 20.000 con un fornitore che ha iniziato l’attività il 24/10/2008 e costi per autovettura di proprietà di un socio euro 3.236,14.
I ricorrenti hanno dimostrato che l’intermediazione era occasionale e non aveva contratto ma i pagamenti erano avvenuti tramite bonifico, il costo dell’outsourcing ammontava ad euro 40.000 per il 2008 e sostenuti per euro 20.000 mentre l’autovettura era veramente intestata alla società e non al socio.
Con l’appello l’ufficio precisa che l’intermediario non era occasionale avendo avuto rapporti anche per gli anni 2009 e 2010 ma non ha mai versato né I.V.A. né Imposte facendo ottenere un ingiusto vantaggio alla società, che il contratto di outsourcing è stato stipulato in data 24/10/2008 e prevedeva un costo annuo di euro 40.000 che poteva gravare solo per due mesi, quanto all’autovettura la carta di circolazione non è leggibile per espressa ammissione del Primo Giudice per cui la sentenza deve essere riformata.
Controparte non si costituisce in giudizio e non controdeduce.
All’odierna trattazione in Pubblica Udienza, l’ufficio insiste per la riforma della decisione impugnata e condanna alle spese.
Indi la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e va accolto.
In riferimento alle prestazioni di servizi svolte da un intermediario che è risultato soggettivamente inesistente, la circostanza dell’effettuato pagamento dei relativi corrispettivi attraverso i bonifici bancari è perfettamente coerente con il modello di evasione costituito dalle operazioni in parola come statuito dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 17377/09 e 23074/12, nel quale la cessione di beni o le prestazioni di servizi vengono poste in essere tra soggetti diversi dagli apparenti contraenti o almeno per le operazioni di prestazioni di servizi, come nella fattispecie, deve ritenersi addirittura mancante la materialità della prestazione perché se il fornitore è risultato inesistente all’anagrafe tributaria, la società ricorrente non poteva aver avuto con il medesimo nessuna possibilità di prestazione di intermediazione se non la produzione del documento cartolare.
Né sono state fornite dalla ricorrente ulteriori prove al di fuori dei bonifici bancari. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25779 del 05/12/2014 ha ribadito il principio di diritto che in presenza di un fornitore soggettivamente inesistente, l’ufficio può contestare il documento rappresentato dalla fattura manifestando così l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente sulla base di presunzioni semplici ma gravi perché ripetute negli anni, precise perché mai il fornitore è stato fiscalmente conosciuto e concordanti perché è sempre stato usato lo stesso metodo di pagamento a mezzo bonifico che viene normalmente adoperato proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia, come riconosciuto anche dalle sentenze nn. 15228 del 2001 e 12802 del 2011 della medesima Corte.
Quanto al contratto di outsourcing, il fatto che il contratto sia stato stipulato in data 24/10/2008 in coincidenza con la dichiarazione d’inizio attività del prestatore di servizi e per un ammontare di euro 40.000,00 annue, per il principio di competenza temporale di cui all’art. 109, comma 1, del T.U.I.R. 917/86, non è possibile ipotizzare che in soli due mesi siano state effettuate prestazioni per il 50% del valore di contratto che, essendo annuale, può coprire, al più, due soli mesi.
Di conseguenza il recupero a tassazione effettuato dall’ufficio è pienamente legittimo. Quanto, infine, ai costi di esercizio dell’automezzo ritenuto aziendale dalla societari fatto della illeggibilità della carta di circolazione, è motivo sufficiente per ritenere legittimo anche questo recupero a tassazione perché la società ricorrente avrebbe dovuto farsi parte diligente di dimostrare in questa sede la titolarità dell’automezzo in capo alla stessa e non il capo al socio come accertato dall’ufficio in mancanza di un valido documento di comodato o di noleggio.
Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, l’appello dell’ufficio deve essere accolto, ed, alla soccombenza, deve seguire la condanna della società appellata e del socio solidalmente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione n. 8, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello della Direzione Provinciale II di Roma dell’Agenzia delle Entrate e condanna il socio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 16661 depositata il 12giugno 2023 - Con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione, ha l'onere di provare che l'operazione non…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20374 depositata il 14 luglio 2023 - In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17000 depositata il 13 agosto 2020 - In tema di Iva, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16432 - In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41174 - In materia di IVA, con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti una volta assolta da parte dell'amministrazione finanziaria la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni,…
- Corte di Cassazione sentenza n. 24112 depositata il 3 agosto 2022 - In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…