COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 6950 sez. 10 del 10 ottobre 2016
PRIMA CASA – PROPRIETA’ MONOLOCALE – DECADENZA – NON SUSSISTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, i signori V.R. e M.M. impugnavano gli avvisi di liquidazione 2010 S.1T n. … S.1T n. …, adottati dall’Agenzia delle Entrate per decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alla prima casa e contestuale revoca dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine per l’acquisto della prima casa, in quanto i beneficiari risultavano essere titolari di altre case di abitazione.
La predetta Commissione tributaria con la sentenza impugnata (n. 7426/30/15), ritenendo che il “concetto di altra casa di abitazione debba essere inteso non solo oggettivamente (…), ma anche soggettivamente e cioè che tenga conto delle reali esigenze del nucleo familiare”, accoglieva il ricorso.
Avverso la citata sentenza, con atto notificato il 2 ottobre 2015, propone appello l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in quanto la norma condiziona la fruizione del beneficio alla circostanza di non essere “titolari di altra abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto ovvero acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui la stessa è posta”, mentre, nella specie, la signora R. risulta essere proprietaria esclusiva di altre due case di abitazione nel comune di Roma. Precisa, altresì che la decadenza dalle agevolazioni riguarda la quota del 50% del valore complessivo rivalutato, facente capo alla signora R., quale coniuge privo dei requisiti soggettivi per usufruire del beneficio di cui si discute.
La norma, secondo la prospettazione di parte appellante, deve essere intesa in senso oggettivo, vale a dire che non necessita la verifica in concreto dell’utilizzo che dell’immobile viene fatto.
Conseguentemente, deve essere revocata anche l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine per l’acquisto della prima casa.
Conclude per l’accoglimento dell’appello, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
Con atto depositato il 27 novembre 2015 si sono costituiti i contribuenti, i quali sottolineano che le due unità immobiliari di cui la signora R. è proprietaria consistono in minuscoli appartamenti di circa 25 mq l’uno, acquistati senza l’agevolazione prima casa, che per caratteristiche e dimensioni non risultano idonei alle necessità abitative del nucleo familiare.
Concludono per la reiezione dell’appello, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
All’Udienza del 10 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello non merita accoglimento.
Come esposto in narrativa, oggetto della presente controversia è la revoca dei benefici prima casa disposta dall’Ufficio sul rilievo che uno dei beneficiari fosse proprietaria di altri immobili nello stesso Comune in cui si colloca il nuovo acquisto.
La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 100 del 2010 ha da tempo chiarito che in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa”, l’art. 1, comma 4, e nota 2° bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – nel prevedere, tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione – si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell’applicazione del beneficio, anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia (cfr. Cass. 11564/06, 17938/03, 10935/03, 6492/03, 2418/03).
Correttamente, quindi, i Giudici di prime cure hanno applicato, alla fattispecie in esame, la ratio che sottende alla disciplina riguardante le agevolazioni tributarie e, in particolare, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Nella specie, la contribuente V.R. risultava sia proprietaria di due unità immobiliari, ma entrambe di dimensioni ridottissime (Soggiorno con angolo cottura e camera l’uno; una camera e accessori l’altro (cfr. atti di compravendita), senza, peraltro, che la contribuente abbia fruito delle agevolazioni di cui si discute per l’acquisto dei predetti immobili.
Il nucleo familiare dei contribuenti è, infatti, composto, come afferma la stessa Amministrazione, da quattro componenti, sicché non appare condivisibile la tesi dell’Ufficio, secondo cui, nella specie, non si concretizza una assoluta inidoneità degli immobili all’uso abitativo del nucleo familiare.
Come precisato sopra gli immobili in contestazione sono di ridottissime dimensioni, come risulta dagli atti di compravendita.
Alla luce del principio sancito dalla su richiamata ordinanza della Corte di Cassazione, l’appello deve essere respinto.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sez. 10 – respinge l’appello.
Condanna l’appellante a rifondere a V.R. ed a M.M. le spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 omnicomprensive.
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