COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 6962 sez. 15 del 16 novembre 2016
LIQUIDAZIONE E CONTROLLI – AVVISO DI RETTIFICA – FATTURE – GENERICITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN GIUDIZIO – DISCONOSCIMENTO DELL’INERENZA DEI COSTI
La ricorrente ditta individuale P.A. esercente altre attività connesse all’informatica impugnava l’avviso di accertamento in rettifica imponibili Irpef, Irap ed IVA della dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2008, determinando minori costi per un imponibile di € 255.000,00 e l’indetraibilità dell’IVA per una maggiore imposta di € 51.000,00.
La parte ricorrente eccepiva la carenza di motivazione e l’infondatezza della pretesa fiscale, rappresentava che su richiesta dell’Ufficio, aveva prodotto la documentazione contabile inerente i componenti negativi di reddito ed i contratti stipulati con i maggiori fornitori – G. sas – e che gli veniva contestato in relazione a cinque fatture, la violazione dell’art. 21 del DPR n. 633/72.
Evidenziava che era stata presentata istanza di accertamento con adesione non andata a buon fine e che le fatture contenevano gli elementi essenziali richiesti dalla normativa in materia.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate contestando in modo articolato le doglianze, della ricorrente.
La C.T.P. accoglieva il ricorso ritenendo che la insufficienza della motivazione dell’atto di accertamento non poteva essere colmata in sede processuale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle entrate DP II di Roma la quale ribadisce la legittimità del proprio operato considerata la documentazione prodotta priva dei requisiti sia dell’inerenza che persino della competenza per inesistenza di qualsiasi contratto od accordo riprendendo l’avviso a tassazione costi non deducibili.
Deposita controdeduzioni la parte ricorrente la quale ribadisce quanto sostenuto nel giudizio introduttivo in merito alla insufficiente motivazione dell’atto di accertamento e chiede il rigetto dell’appello.
Questa Commissione, letti gli atti, ritiene l’appello dell’Ufficio fondato.
Non si ravvisa carenza o insufficiente motivazione dell’atto de quo infatti l’avviso di accertamento in rettifica è legittimo in quanto, quale atto amministrativo, contiene tutti gli elementi formali e sostanziali, richiesti dalla legge che hanno consentito alla parte contribuente di individuare i criteri in base ai quali l’Amministrazione li ha adottati, di conoscere così la pretesa fiscale in tutti i suoi aspetti essenziali come previsto dall’art. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/86 esaurendo l’avviso in contestazione, notificato al contribuente il carattere di provocatio ad opponendum e soddisfa l’obbligo della motivazione avendo posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali avendo indicato il presupposto della maggiore imposta ed avendo reso noto nel caso in esame la fonte ex art. 109 DPR n. 917/86 redditi di capitale e art. 21 DPR n. 633/72 fatturazione delle operazioni ritenendo le fatture prodotte carenti della firma, senza alcun marchio, con correzioni a penna, senza specifica delle prestazioni, senza alcuna preliminare corrispondenza tra le parti con inesistenza di qualsiasi contratto o accordo, mancanti dei segni distintivi delle fatture, senza traccia dei pagamenti in contanti dichiarati. La G. sas, fornitore dei servizi presunto, non aveva prodotto alcun Modello unico dell’anno 2006 e nell’estate 2007, la società risultava cancellata dal Registro Imprese. Pertanto l’avviso in esame è pienamente legittimo, in tal senso Cass. sent. n. 9441/14 – Sent. n. 1209/00 e per tutte Cass. nn. 2527/02 e 8690/02.
Ciò comporta il disconoscimento dell’inerenza e competenza dei costi/acquisti considerata la documentazione prodotta palesemente non idonea a suffragare l’assunto della parte ricorrente.
In sede di contraddittorio del processo tributario, la fase di discussione ex art. 34 del D.lgs. n. 546/92 è fondamentale ed è data facoltà alle parti di chiedere il differimento ad udienza fissa per l’esame della documentazione particolarmente complessa o dalle questioni sollevate come previsto dal comma 3 art. citato.
Trattandosi di materia controversa e per giusti motivi non si fa luogo alla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello. Spese compensate.
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