COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 6975 sez. 21 del 17 novembre 2016
AMMINISTRATORE DI FATTO – PRESUNZIONE – PVC – NOTIFICA AL SOCIO CO-AMMINISTRATORE – ILLEGITTIMITA’ DELL’AVVISO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.7.2013 D.G. ha impugnato l’avviso di accertamento notificatogli in data 23.4.2013 riguardante la Società “L. soc. coop. in liquidazione” relativo all’anno 2010 (per il quale non era stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi); deduceva di non avere mai ricoperto la carica di amministratore di fatto né di socio della L. e, pertanto, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e ne chiedeva 1’annullamento.
L’Ufficio si costituiva allegando copia del Processo Verbale di Constatazione e ribadendo la legittimità del proprio operato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma – dopo aver osservato: a) che il ricorso era formulato con esclusivo riferimento alla attribuita qualità di amministratore di fatto della società; b) che non risultava provata la qualità di amministratore di fatto in capo al ricorrente in quanto attribuita soltanto in base al pvc senza ulteriori elementi di riscontro – accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello l’Ufficio chiedendone la riforma.
Il contribuente resisteva e chiedeva dichiararsi inammissibile l’appello per mancanza di motivi specifici. L’appello non è fondato.
L’impugnata sentenza non merita le censure formulate dall’Ufficio.
Invero, nella specie, non risulta provata la qualifica di amministratore di fatto in capo al contribuente.
Tuttavia, è ovvio che in capo a tale soggetto sussiste la legittimazione attiva ai fini di impugnare un atto che, seppure erroneamente, lo qualifica amministratore di fatto di una Società.
È evidente, infatti, che l’interesse all’impugnazione nasce proprio dalla notifica di un atto nella qualità che in realtà non sussiste. Altrimenti non vi sarebbe altro modo per contestare tale qualificazione; pertanto, non si può escludere l’impugnazione di detto atto proprio al fine di contestare la suddetta errata qualità.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria non può “notificare a proprio piacimento atti impositivi assumendo che siano privi di effetti giuridici e pretendere che il contribuente se ne stia tranquillo … ogni atto giuridico produce effetti e se un atto viene definito inutile dallo stesso emittente c’è da chiedersi (a parte i dubbi legittimi sulla sanità mentale e/o idoneità professionale delle persone fisiche responsabili di tali comportamenti), perché sia stato adottato e notificato, fermo restando gli effetti di danno che può comunque produrre nella sfera giuridica del destinatario, a prescindere dalle intenzioni dell’emittente (in un caso come quello in esame, ad esempio, è evidente che il destinatario degli atti ha la necessità di rivolgersi ad un professionista per verificare se e quali effetti possa produrre un atto definito “innocuo” dalla controparte)” (Corte di Cassazione, sentenza 26/2/2009, n. 4622).
In ogni caso, nel merito l’Amministrazione Finanziaria non ha fornito elementi idonei per dimostrare la qualità di amministratore di fatto, a nulla rilevando la circostanza che in base alla notifica dello stesso avviso di accertamento al Socio, presunto co-amministratore di fatto, i giudici abbiano ritenuto sussistente detta qualità. È ovvio che trattandosi di situazioni personali, l’accertamento positivo della qualità di amministratore circa un soggetto non può estendersi automaticamente ad un altro soggetto.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.
La restrizione dell’esame a questioni processuali spinge il Collegio a compensare le spese.
P.Q.M.
Il Collegio respinge l’appello come in motivazione e compensa le spese.
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