COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 7509 sez. 9 del 28 novembre 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – PRECLUSIONE – DOCUMENTI IN GIUDIZIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale 1 di Roma dell’Agenzia delle Entrate propone appello alla sentenza n. 15556/35/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento n. … per l’anno d’imposta 2008 emesso a seguito della constatazione che a fronte di un numero rilevante di operazioni presso l’Agenzia del Territorio, l’architetto dichiarava redditi e costi esigui e lo invitava alla esibizione delle fatture attive, i registri IVA, le pratiche presentate all’ufficio con il tipo di attività ottenendo n. 72 fatture attive, copia registri IVA e n. 98 files afferenti le note spese delle attività rese dal cui esame l’ufficio riteneva non deducibili le spese per carburanti, per copie e quelle prive di documentazione per euro 34.078,00, ma il Primo Giudice accoglieva il ricorso di parte perché il ricorrente depositava le altre spese relative alla sua attività non richieste dall’ufficio ed ammontanti ad euro 60.861,05.
Con l’appello l’ufficio sostiene che ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600/73 tali documenti non esibiti durante il contraddittorio non possono essere valutati in sede contenziosa e ne chiede lo stralcio con la conferma della legittimità dell’avviso impugnato e chiede spese.
Si costituisce in giudizio controparte per contestare l’assunto dell’ufficio non essendo state richieste le spese ma solo il resoconto delle pratiche effettuate per cui l’accertamento parziale avrebbe dovuto tener conto anche di tali spese richiedendole. Non avendolo fatto in sede endoprocedimentale, il ricorrente le ha esibiti in giudizio sottoponendole all’esame del Primo Giudice che le ha esaminate senza che l’ufficio le abbia contestate, per cui chiede la conferma e spese.
All’odierna trattazione in Pubblica Udienza, le parti si rimettono alle rispettive ragioni come in atti.
Indi la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’ufficio è infondato e va rigettato.
A pagina 3 di 28 dell’avviso di accertamento, l’ufficio dichiara di aver richiesto al contribuente le fatture emesse, i registri IVA e l’elenco delle pratiche presentate nel 2008 all’Agenzia del Territorio con indicato il tipo di attività resa.
A pagina 9 di 28, precisa che in sede di contraddittorio del 17/07/2013 l’ufficio aveva chiesto la consegna delle fatture passive che risultavano da registro IVA acquisti e da quadro VF il cui contenuto contribuente ha contestato per cui doveva essere cura dell’ufficio esibire in giudizio tale verbale per consentire al giudice l’accertamento della verità non essendo coperte le dichiarazioni dell’ufficio da fede privilegiata essendo le parti perfettamente uguali nel processo tributario.
Invece in giudizio il contribuente ha esibito quelle stesse fatture passive ritenute richieste e non esibite dall’ufficio che sono risultate corrispondenti ad altri costi per euro 60.861,05 quindi superiori a quelli ritenuti indeducibili dall’ufficio pari ad euro 41.766,70, per cui è inconferente la sua tesi che non potevano essere depositate in giudizio ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600/73, mancando agli atti la prova di ciò.
Pertanto, l’appello non può essere accoltocene se, alla soccombenza, si ritiene di far seguire la condanna al pagamento delle spese di lite che, pertanto, restano a carico della parte che le ha sostenute a motivo della reciproca convinzione sulle ulteriori spese di studio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione n. 9, definitivamente pronunciandola l’appello.
Spese compensate.
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