COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 7530 sez. 9 del 28 novembre 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – SUGLI AMMINISTRATORI DI FATTO DECIDONO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale 1 dell’Agenzia Delle Entrate propone appello alla sentenza n. 17740/10/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento n. …/2012 emesso per l’anno 2007 nei confronti del contribuente perché assistito da tutore legale e versa e versava in stato di infermità mentale per cui non era responsabile degli atti compiuti quale amministratore di fatto attribuitagli dall’ufficio.
Con l’appello l’ufficio precisa che il contribuente era socio amministratore di fatto in una società cartiera che aveva emesso negli anni 2005, 2006, 2007 ingenti fatture per operazioni inesistenti con cui aveva creato costi fittizi sottraendo materia imponibile e precisa che il provvedimento del Tribunale di Roma che gli ha riconosciuto l’infermità è del 15/9/2008 ed il ricorso è datato 14/02/2008 mentre l’accertamento riguarda l’anno 2007 e l’avviso è stato notificato all’indirizzo da lui indicato all’AIRE.
Conclude con la richiesta di riforma e spese.
Controparte non si costituisce in giudizio.
All’odierna trattazione in Pubblica Udienza, la parte presente insiste per l’accoglimento delle proprie ragioni come in atti.
Indi la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e va accolto.
La sentenza impugnata ha errato nel ritenere che il contribuente all’epoca dei fatti contestati fosse assoggettato ad infermità che ne impedivano la capacità di intendere e di volere.
Infatti, operazioni contestate con l’avviso “de quo” concernono l’anno 2007 ed afferiscono ad epoca anteriore al provvedimento del Tribunale di Roma datato 15/9/2008 a seguito del ricorso di parte presentato in data 14/02/2008 ex art. 404 e seguenti del codice civile che non comportano l’interdizione o l’inabilitazione di cui ai successivi artt. 414 e 415, ma soltanto l’applicazione di un amministratore di sostegno tant’è vero che, in ambito penale, lo stesso è stato ritenuto perfettamente capace di intendere e di volere tanto da essere stato sottoposto a misura cautelare di natura detentiva.
Conseguentemente, lo stesso è legittimamente soggetto passivo d’imposta e può essere perseguito fiscalmente in relazioni agli atti fraudolenti compiuti in qualità di amministratore di fatto della società cartiera oggetto di accertamento da parte della Guardia di Finanza e confessati in sede di procedimento penale.
Sul punto della responsabilità aquiliana degli amministratori, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 20113/2005 ha affermato il principio di diritto che le Commissioni Tributarie sono legittimate a decidere sull’accertamento relativo agli amministratori di fatto di una società, in quanto il D.Lgs. n. 61 dell’11/4/2002 ha equiparato alla responsabilità dell’amministratore legale quella dell’amministratore di fatto.
Conseguentemente, l’appello deve essere accolto anche se, alla soccombenza, non si ritiene di far seguire la condanna al pagamento delle spese che, pertanto, restano a carico della parte che le ha sopportate, a motivo della mancata costituzione in giudizio dell’appellato che in tal modo ha inteso sottrarvisi.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione n. 9, definitivamente pronunciandocele l’appello.
Spese compensate.
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