COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 7930 sez. 16 del 24 novembre 2016
TARSU – ABROGAZIONE DELLA TARSU (ARTICOLO 49 DEL DLGS N.22/1997) – INTRODUZIONE DEL CODICE DELL’AMBIENTE – RIMBORSO
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La ricorrente Z.G. ha presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dal Comune di S. Giorgio a Liri alla restituzione dell’Importo pagato del tributo TARSU non dovuto in assenza di previsione legislativa.
Nei motivi del ricorso sosteneva che la TARSU non era applicabile per l’anno 2010 in assenza di legge che ne prevedeva espressamente l’applicabilità perché i regimi transitori in base ai quali, alla data della sua abrogazione e fino a Dicembre 2009, era applicabile sono decaduti. Con ampia e documentata motivazione la ricorrente chiedeva di ordinare al Comune il rimborso dell’imposta pari ad Euro 234,00 oltre le spese di lite.
Il Comune risulta contumace.
La Commissione Tributaria Provinciale adita di Frosinone con la sentenza n. 421/03/13 ha rigettato il ricorso della contribuente.
Appella il contribuente che insiste nella pretesa in quanto come affermato dall’art. 49 del D.Lgs. 22/97 (decreto Ronchi) al primo comma prevede espressamente che la Tarsu è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio fissato al 31/12/2009, pertanto da tale data l’imposta è illegittima e non può essere riattivata da una delibera comunale.
Il Comune ritualmente evocato in giudizio non risulta costituito.
La vertenza è venuta in decisione in data 16 Novembre 2016, previa discussione in pubblica udienza.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
L’appello della contribuente è fondato e va, pertanto, accolto.
Va prima di tutto evidenziato che la questione sottoposta all’esame di questo giudice ha dato luogo a due opposti orientamenti.
Il primo (che richiama a fondamento la sentenza della Cassazione, sezione V, n. 3756/2012 e quella della Corte Costituzionale n. 238/2009 secondo il quale, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 fino all’emanazione del regolamento ministeriale di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.lgs. n. 152/2006, la soppressione della tariffa di cui all’art. 49 d.lgs. n. 22/1997 non sarebbe operativa (v. per tutte CTR Latina n. 1702/39/2016).
Il secondo che (richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4756/2013) esclude invece dalla data di entrata in vigore del Codice ambientale possa disporsi il passaggio alla TIA/1: sul punto il Consiglio di Stato afferma che l’unica interpretazione possibile è quella di ritenere applicabile, per i regolamenti approvati dai Comuni successivamente all’entrata in vigore del Codice dell’ambiente, della tariffa integrata ambientale di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 con applicazione del metodo normalizzato di cui al dpr n. 158 del 1999 nelle more del decreto attuativo dello stesso articolo 238 (cfr. CTR Latina n. 3486/2016).
La questione di diritto intertemporale all’esame presenta profili di indubbia complessità.
Tuttavia, l’attento esame delle pronunce citate a sostegno di entrambi gli orientamenti espressi dalla CTR di Latina non rileva contraddittorietà tra le pronunce medesime (e cioè tra le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 3756/2012; della Corte costituzionale n. 238/2009; del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4756/2013).
Tale conclusione appare in effetti coerente sia con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3756/2012 sia con la sentenza della corte Costituzionale n. 238/2009 sia con la sentenza del consiglio di stato, sez. V, n. 4756/2013 in quanto con la prima la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguarda la fattispecie (diversa da quella in esame) del passaggio dalla TIA/1 già istituita alla TIA/2 (laddove, al punto 6 dei motivi della decisione, si trova affermato che “la tariffa integrata ambientale, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, è stata istituita previa soppressione (e, dunque, in conseguente sostituzione) della tariffa d’igiene ambientale. Per incidens, essa non risulta ancora applicabile non essendo stato emanato il previsto regolamento attuativo, di cui ai commi 3 e 6 della disposizione citata. Talché, in base al successivo comma 10, dello stesso art. 238, fino alla completa attuazione della tariffa integrata (peraltro, solo virtuale, essendo codesta a sua volta destinata a cedere il passo, con decorrenza 1.1.2013, all’istituto tributo comunale rifiuti e servizi – c.d. res – di cui al D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, art. 14, convertito in L. 22 Dicembre 2011, n. 214), continuano ad applicarsi le discipline regolamentari prima vigenti; e, dunque, la disciplina regolamentare della tariffa d’igiene ambientale (Tia/1); con la seconda, poiché la Corte Costituzionale nel ricostruire il quadro normativo di riferimento (al punto 6.1.4 del considerato in diritto) sostiene che “la soppressione della precedente tariffa di igiene ambientale ha effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso art. 238, fino alla completa attuazione della nuova tariffa integrata (cioè con l’emanazione del sopra menzionato regolamento ministeriale ed il compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa), “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti” (comma 10). Nel caso in cui il regolamento ministeriale non sia stato adottato entro il 30 Giugno 2009, i Comuni possono ugualmente “adottare la tariffa integrata ambientale TIA ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti” (art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009)”. Con la terza, che esaminando la fattispecie, invero analoga a quella all’esame di istituzione della TIA in un momento successivo all’entrata in vigore del Codice dell’ambiente, escluse che la TIA possa trovare disciplina sulla base di una normativa oramai abrogata (e cioè quella contenuta nell’art. 49 d.lgs. n. 22/1997).
Da quanto sopra precede, dopo l’abrogazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 per effetto dell’entrata in vigore del Codice dell’ambiente, non poteva più ritenersi consentito il passaggio alla Tariffa di igiene ambientale per la semplice ragione che alla data del 30 Maggio 2006 detta normativa (art. 49 del d.lgs. 22/1997) era ormai stata abrogata e dunque non era più esistente; sicché la delibera emanata dal Consiglio Comunale di S. Giorgio a Liri, peraltro non costituito in nessuno dei gradi di giudizio e dimostrare il contrario, risulta viziata nella parte in cui istituisce la TIA sulla base dell’art. 49 del d.lgs. 22/1997, come modificato dall’art. 1, comma 28, della legge n. 426 del 1998. Alla luce di quanto precede non ha pertanto fondamento neppure l’argomento secondo il quale il Comune poteva considerarsi ancora in termine per effetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, stante, appunto, l’abrogazione della disciplina istitutiva della Tariffa di igiene ambientale.
Tale conclusione risulta in armonia anche con il disposto di cui all’art. 1, comma 184, della legge n. 296/2006 in quanto, alla data del 29.04.2006, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato nel Comune di S. Giorgio per l’anno 2010 non era quello della TIA/1 e, pertanto, si accoglie l’appello della contribuente.
In considerazione della complessità della questione all’esame sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’appello. Spese compensate.
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