COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 7932 sez. 10 del 24 novembre 2016
ACCERTAMENTO – SOCIO DEFUNTO – MAGGIORI UTILI AGLI EREDI MOTIVATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’atto di appello depositato in data 17.3.2016, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Rieti impugnava la sentenza n. 221/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Rieti, la quale aveva accolto il ricorso in primo grado di G.P. avverso l’avviso di accertamento n. …/14, emesso per l’anno di imposta 2009, nei confronti di A.F. per utili percepiti a seguito della partecipazione societaria nella s.r.l. A. Costruzioni.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, allegava a supporto della propria impugnazione:
– che aveva rettificato il reddito di partecipazione del sig. A.F. in € 413.997 a seguito dell’accertamento di un reddito di impresa di € 418.179 con atto n. …, emesso a carico della s.r.l. A. in liquidazione, di cui deteneva il 99% della partecipazione;
– che, trattandosi di partecipazione qualificata, il reddito accertato era di € 205.839,00, pari al 49,72% degli utili suindicati;
– che l’Ufficio emetteva l’avviso impugnato per recuperare le maggiori imposte, oltre agli interessi ed alle sanzioni;
– che, a seguito del decesso del sig. F.A., avvenuto il 3.9.2013, l’Ufficio notificava l’avviso agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cuius;
– che nell’avviso di accertamento notificato agli eredi erano stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a base della pretesa tributaria e riportati i motivi della rettifica effettuata nei confronti della Società, determinata da una variazione in aumento per costi non adeguatamente documentati a norma dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/86 per € 405.400,35;
– che l’avviso di accertamento nei confronti della Società era stato regolarmente notificato al liquidatore, che ha impugnato l’atto in data 18.11.2013;
– che, in caso di accertamento di utili comunque non dichiarati nei confronti di società a ristretta base sociale, opera la presunzione della loro attribuzione pro quota ai soci, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973;
– che in presenza di una società a ristretta base partecipativa, una volta che le emergenze istruttorie siano state notificate alla società con la specificazione dei motivi del recupero, nessun onere di allegazione sussiste nei confronti del socio che si presume esserne a conoscenza;
– che in detta posizione subentrava l’erede;
– che uno degli eredi avrebbe avuto la posizione di rappresentante di fatto della società.
Concludeva chiedendo l’accoglimento dell’appello con riforma della sentenza impugnata.
La sig. G.P. depositata controdeduzioni con le quali, contestando i motivi di impugnazione, chiedeva il rigetto dell’appello. In particolare, rappresentava: – che era solo chiamata all’eredità;
– che l’avviso di accertamento mancava dell’atto presupposto emesso nei confronti della Società;
– che l’appello era inammissibile poiché fondato su atti della Società A. Costruzioni s.r.l.;
– che la documentazione era inammissibile poiché non prodotta in primo grado;
– che l’avviso impugnato in primo grado era nullo per difetto di motivazione, non risultando né richiamato né allegato l’avviso di accertamento e il processo verbale di constatazione nei confronti della Società;
– che l’avviso era nullo per carenza del potere dirigenziale del soggetto che lo aveva sottoscritto;
– che la sentenza impugnata era corretta.
La sentenza impugnata accoglie il ricorso in primo grado motivando con la carenza dei motivi diretti ad indicare la formazione degli utili accertati, di cui si presume poi la distribuzione.
L’Agenzia, secondo la motivazione della sentenza impugnata, trascura di indicare i motivi concernenti l’occultamento degli utili, limitandosi ad affermare nell’atto notificato agli eredi la presunzione di percezione da parte del socio defunto.
Gli eredi, pertanto, sconoscono i motivi dell’accertamento di utili non dichiarati.
Ad avviso della Commissione Regionale, la sentenza di primo grado appare condivisibile e, pertanto, deve essere confermata integralmente.
Il punto centrale della decisione attiene alla carenza motivazionale del provvedimento notificato agli eredi, ai quali viene intimato il pagamento di una imposta collegata alla presunzione di percezione di maggiori utili da parte del socio deceduto, ma, pur quantificando la somma presunta, non specifica in alcun modo la genesi di tale presunzione se non con una affermazione generica quale quella per la quale “La Direzione provinciale di Roma 1 ha emesso, per l’anno di imposta 2009, nei confronti della società A. Costruzioni s.r.l. in liquidazione … l’avviso di accertamento n. …/2013, determinando in capo alla predetta società, un reddito di € 418.179,00, determinato da una variazione in aumento per costi non adeguatamente documentati a norma del’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 per € 405.400,35”.
L’Amministrazione non specifica minimamente come sia giunta alla determinazione del maggior reddito in capo alla Società.
Segue poi una serie di presunzioni sia in ordine alla distribuzione degli utili sia in ordine alla quota distribuita priva di adeguati riscontri soprattutto con riferimento alla natura giuridica della Società sottoposta ad accertamento.
Pertanto, le modalità dell’accertamento impugnato si pongono in contrasto con l’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, avendo omesso l’Amministrazione ogni riferimento, anche per relationem, alle modalità di determinazione degli utili.
Non appare, infatti, condivisibile l’affermazione secondo cui la qualità di socio comporta la presunzione di conoscenza di tutte le vicende societarie, soprattutto in presenza di una società di capitali e di un amministrazione, il quale non ha un obbligo costante di aggiornamento dei soci, ma periodico in virtù di precisi adempimenti gestori.
Nel caso di specie, poi, la giustificazione dell’Amministrazione non trova fondamento nemmeno in detta presunzione, avendo la stessa notificato l’accertamento ad eredi che, per quanto subentranti
nella posizione del de cuius, non rivestivano la qualità di socio.
Va ricordato che la motivazione è diretta a rendere edotto il contribuente dei presupposti di fatto e di diritto sui quali l’accertamento è fondato nonché l’iter logico e giuridico in base al quale l’Amministrazione giunge alla pretesa impositiva.
L’Amministrazione ha specificato agli eredi, ed, in particolare, alla odierna appellata solo la presunzione di percezione degli utili, ma ha omesso completamente di rappresentare come sia arrivata alla loro quantificazione e la regione del loro formarsi.
Pertanto, per le ragioni espresse, l’appello deve essere respinto con la condanna dell’appellante alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l’appello; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
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