COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 9381 sez. 11 del 28 dicembre 2016
ACCERTAMENTO IMPRESA FAMILIARE – LITISCONSORZIO NECESSARIO – SENTENZA PRONUNCIATA SENZA LA PARTECIPAZIONE DEI LITISCONSORTI – NULLITA’
Fatto e diritto
1. G.P. ha proposto appello avverso a sentenza della C.T.P. di Frosinone n. 727/04/10 depositata in data 27/05/2014, con la quale è stato respinto (con condanna alle spese) il ricorso proposto dal medesimo avverso l’avviso di accertamento (omissis), concernente i maggiori redditi accertati (ai fini Irpef, Irap, Iva e addizionali) per l’anno 2010 nei confronti del contribuente, quale “titolare della omonima ditta individuale a base familiare, esercente attività di vendita al dettagli di carburanti per autotrazione e auto lavaggio”.
A sostegno del gravame è stata dedotta la illegittimità formale e sostanziale dell’avviso richiamando altresì i motivi già dedotti in primo grado.
2. L’Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del gravame, dopo aver rilevato la inammissibilità di nuovi motivi.
3. Il contribuente ha presentato memorie illustrative e in data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
4. Va preliminarmente rilevato che in base al disposto di cui all’art. 5 all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 i redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr. Cass. SU 2008/14815; Cass. 2010/3830; Cass. 2010/25616; Cass. 2011/6897).
Tali principi, condivisi da questo Collegio, impongono pertanto l’annullamento della sentenza impugnata (in quanto pronunziata non nel contraddittorio con l’altro soggetto facente parte, per il 49%, dell’impresa familiare, G.M., come desumibile dal pvc, che rimanda alla dichiarazione UNICO 2010) e, a norma dell’art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992, la rimessione della causa alla Commissione provinciale.
5. In udienza il ricorrente ha dedotto un asserito “giudicato esterno” che si sarebbe formato a seguito di ricorso di G.M.; la questione del “giudicato” non sembra rilevare trattandosi di giudizio svoltosi tra parti diverse da quelle di cui è causa.
6. L’annullamento della sentenza impugnata sotto il profilo esclusivamente processuale per un vizio imputabile al contribuente impone la condanna dello stesso alle spese del grado secondo il principio della soccombenza (trattandosi di vertenza comunque conclusasi in questa sede, cfr. Cass. SU 1999/583; Cass. 2004/5119) (liquidate come da dispositivo).
Per Questi Motivi
annulla la sentenza impugnata e rimette la causa alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone;
condanna G.P. al rimborso, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 800,00, comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali.
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