COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 9577 sez. 17 del 29 dicembre 2016
MOVIMENTAZIONI BANCARIE – SOMME RICENUTE IN PRESTITO – TRANSITATE SUL CONTO – ASSENZA PROVA – LEGITTIMITA’ DELL’AVVISO
1. M.M. propone appello notificato in data 9 ottobre 2014 alla Direzione Provinciale di Frosinone e depositato in data 30.10.2014 per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 342.03.14 pubblicata in data 3 marzo 2014.
2. La decisione impugnata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. …, notificato in data 12.6.2012 che rettificava la dichiarazione dei redditi del contribuente per l’anno 2007.
2.1. Il primo giudice ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio e correttamente motivato l’avviso di accertamento impugnato e prive di prova le doglianze del contribuente in quanto non giustificate le movimentazioni bancarie del conto corrente di cui il contribuente era titolare.
3. Il contribuente sostiene con l’appello il difetto di motivazione della sentenza per la violazione dell’art. 111 Cost. e artt. 132 e 360 c.p.c. e l’illegittimità della stessa per mancata puntuale pronuncia sulle eccezioni proposte in sede di ricorso. In particolare sulla violazione dell’art. 12 della legge 212 del 27 luglio 2000; in ordine alla violazione dell’art. 32, comma 2, n. 2 del dpr 600/73; sulla violazione degli artt. 42 del dpr n. 600/73 e 56 del dpr n. 633/72 e dell’art. 7 della legge 212/2000; in ordine all’illegittimità dell’avviso per la arbitrarietà delle conclusioni dell’Ufficio con riferimento al conto intestato al contribuente e contrasto costituzionale della capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione nonché per la arbitrarietà del metodo accertativo applicato, con riferimento ai prelevamenti ed ai versamenti; sulla richiesta di massimo ridimensionamento delle pretese impositive e sull’annullamento delle sanzioni.
Ritiene infondato l’avviso di accertamento avendo giustificato la provenienza degli importi prelevati e versati e ripropone tutti i motivi indicati in sede di ricorso.
Chiede la sospensione dell’esecuzione della sentenza e degli atti impugnati.
Chiede l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese, in subordine la riduzione dei ricavi presunti accertati e del maggior imponibile accertato e la discussione in pubblica udienza.
4. Si costituisce la Direzione Provinciale di Frosinone che ritiene debitamente motivata la sentenza impugnata che ha affrontato tutte le eccezioni del ricorrente non mancando di rappresentare analiticamente per ognuna di queste i motivi di fatto, di diritto ed i riferimenti giurisprudenziali in base ai quali la decisione è stata resa.
Ritiene nuovi i motivi introdotti dall’appellante relativi alla sottoscrizione ed alla notifica dell’avviso di accertamento, e pertanto inammissibili oltre ad essere infondati per la produzione della delega e la corretta notifica dell’avviso impugnato come da relata allegata.
In ordine allo schema riepilogativo dei movimenti nel quale viene indicata la documentazione e le giustificazioni del contribuente, provvede a replicare analiticamente ad ogni singola voce.
Considera infondata la richiesta di sospensione per difetto dei requisiti.
Chiede il rigetto dell’appello con vittoria di spese.
All’udienza sono presenti le parti.
5. L’appello è privo di pregio.
5.1. La Commissione ritiene l’avviso di accertamento compiutamente, correttamente e dettagliatamente motivato e di conseguenza fondato l’operato dell’Ufficio, nonché debitamente motivata la sentenza impugnata. Non sussiste il vizio di omissione di pronuncia lamentato dall’appellante, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, nel caso di specie i primi giudici hanno dato completa ed esauriente risposta a tutte le domande od eccezioni proposte e svolte dal ricorrente sia in punto di fatto che di diritto.
5.2. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Altresì in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.
5.3. Il Collegio osserva che l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.p.r. n. 600 del 1973. con riguardo alle acquisizioni bancarie disciplinate dal successivo n. 7, stabilisce infatti che “i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; allo stesse condizioni sono altresì posti come ricavi alla base delle rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili”. Analogamente, in materia di iva, dal combinato disposto di cui agli artt. 54 e 51 n. 2. d.p.r. n.633 del 1972 emerge che l’Ufficio può fondare legittimamente il proprio potere di rettifica tenendo conto delle risultanze e dei singoli dati dei conti bancari, “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili”.
Sussistendo l’elemento presuntivo giustificante l’accertamento sussiste e pertanto prende vigore la presunzione di cui all’art. 32 DPR n. 600 del 1973, con onere della prova a carico della contribuente di giustificare le singole poste contabili.
Nella fattispecie come affermato dall’Ufficio l’insufficiente dimostrazione punto su punto delle somme risultanti dal conto corrente legittima l’operato dell’Ufficio. La parte non ha idoneamente e sufficientemente giustificato le movimentazioni. Le operazioni come descritte dalla parte non trovano una valida motivazione relativamente alle loro modalità di svolgimento, non corrispondono gli importi, nessuna prova viene data che le somme indicate siano state utilizzate per le attività dichiarate. In particolare le operazioni di prestito, che ammontano a circa 21.000,00 euro, difettano in larga parte di qualsiasi documentazione probatoria, circa il rapporto di credito instauratosi tra l’appellante e chi ha concesso le somme; non viene fornita dal contribuente alcuna informazione circa le modalità di restituzione delle somme prese in prestito, né identificati puntualmente i soggetti dai quali l’appellante ha segnala di aver ricevuto prestiti.
Peraltro tutte questioni già affrontate e risolte negativamente per il contribuente da parte dei primi giudici.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto, in tutte le sue articolazioni, dell’appello del contribuente con conferma della legittimità dell’avviso impugnato.
Restano assorbiti nelle considerazioni che precedono gli altri motivi.
6. Alla reiezione dell’appello segue la condanna alle spese, secondo la regola della soccombenza.
7. Inoltre l’art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 ha integrato il D.P.R. 115/2002, art. 13, aggiungendovi “Quando l’impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa l’impugnazione a norma dell’art. 1 bis”.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 17, rigetta l’appello e condanna M.M. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.400,00 oltre accessori di legge.
Si da atto dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012 n. 228.
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