COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 9600 sez. 7 del 29 dicembre 2016
DEDUZIONE COSTI – CANONI LEASING IMMOBILIARE – COMPLESSO – SOPRAVVALUTAZIONE – FRODE – LEGITTIMITA’ DELL’AVVISO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La V.R. s.r.l. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso avviso di accertamento per evasione di IRES, IRAP ed IVA emessa dall’Agenzia delle Entrate essendo stati dedotti costi relativi a canoni di locazione in leasing corrisposti alla L. s.p.a.
La adita Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 5200/37/15, depositata in data 9.3.2015, rigettava il ricorso con condanna alle spese, osservando che il rapporto tra B.C. s.r.l., la L. s.p.a. e la ricorrente fosse improntato a costruire un’operazione, posta in essere attraverso vari negozi stipulati in data 25.7.2007, nella sostanza finalizzata all’evasione fiscale.
2. – Avverso detta pronuncia il contribuente ha interposto appello in cui sostiene l’illogicità della motivazione sotto il profilo del mancato riconoscimento della sua buona fede nelle operazioni di leasing compiute, dell’avvenuto riconoscimento di un ruolo, non vero, di neutralità in capo a L. s.p.a., del riconoscimento di una cointeressenza, in realtà inesistente, in capo a L.S. nella B.C. s.r.l. quale amministratore di fatto ancorché in presenza delle affermazioni contenute nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di L’Aquila il 24.4.2012. Ha chiesto, dunque, l’annullamento della sentenza con vittoria di spese, insistendo con memoria depositata il 23.11.2016.
3. – Costituitasi con atto depositato il 5.11.2015 l’Agenzia delle Entrate ha difeso nel merito la validità del suo accertamento, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. – L’odierna udienza veniva celebrata innanzi a questa Commissione tributaria regionale col rito pubblico.
5. – Tanto premesso, questa Commissione Tributaria Regionale osserva che l’appello è infondato. Nel merito, invero, va registrato che nella stessa data del 25.7.2007 G.C. e S.A. s.r.l. acquistavano quote di partecipazione nella B.C. s.r.l., quest’ultima cedeva un complesso immobiliare sito in (omissis) alla L. s.p.a. la quale ultima, sempre nella stessa data, stipulava leasing immobiliare con la V.R. s.r.l., che dunque subentrava nell’operazione commerciale.
Orbene è proprio la concatenazione e la concentrazione estrema di tutte queste operazioni in un solo giorno a rassicurare, secondo l’id quod plerumque accidit, circa l’esistenza di un programma unitario concordato tra le parti. L’accertamento del mancato pagamento delle imposte da parte di B.C. s.r.l. nonché il rapporto palese tra quest’ultima e la ricorrente hanno palesemente evidenziato l’oggettiva sopravvalutazione del citato complesso immobiliare, accompagnato da un finanziamento erogato da L. s.p.a. con restituzione dello stesso attraverso l’imputazione della quota di sopravvalutazione dell’immobile oggetto dell’operazione sui canoni di leasing dedotti, come componenti negativi del reddito, da parte della Società V.R. s.r.l.
Né, circa il ruolo del L., può seriamente darsi credito alla tesi difensiva che fa leva sulla sentenza emessa dalla CTP di L’Aquila, atteso che detta pronuncia è andata nel senso dell’inammissibilità del ricorso in questione.
Anche in punto di diritto, infine, non può sfuggire che l’intera giurisprudenza delle Corti sovranazionali va nella direzione per cui chi pretende la detrazione o la deduzione di imposte non può essere stato partecipe alla frode (v., in proposito, Corte di Giustizia C354/03 ed altre).
6. – Al rigetto dell’appello segue la condanna alle spese, che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, Sez. 7 (ex 20), così delibera:
Rigetta l’appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese della presente procedura liquidate in Euro 3.000, oltre accessori di legge. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
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