COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 9834 sez. 12 del 30 dicembre 2016
PRIMA CASA – BENEFICIO – ACQUISTO CASA ALL’ESTERO DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE – VENDITA IMMOBILE AGEVOLATO NON PERFEZIONATA – NON SUSSISTE
Motivazione
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 30 con sentenza in data 18/2/2015, depositata il 22/4/2015, n. … rigettava il ricorso proposto da R.C. avverso l’avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro dovuta a seguito della perdita del beneficio concesso per l’acquisto di prima casa. La ricorrente sosteneva la nullità della revoca del beneficio per avere riacquistato nell’anno una nuova casa da adibire a propria residenza in Brasile. La Commissione Provinciale rigettava il ricorso rilevando che in mancanza di convenzione con il Brasile non era possibile verificare se la contribuente in Brasile avesse una o più case.
Avverso la sentenza proponeva appello la contribuente sostenendo che la norma, di cui all’art. 1 nota II bis della tariffa parte prima allegata al DPR 26/4/86 n. 131, non richiede di accertare se l’abitazione acquistata sia o meno da considerare nello Stato estero come prima casa o che, come detto in sentenza, se in ipotesi il ricorrente abbia già in quello Stato una o più abitazioni, ma solo che il nuovo immobile sia adibito ad abitazione principale.
E nella specie non vi era dubbio che si trattava dell’abitazione principale visto che in sede di acquisto già si dichiarava la residenza della contribuente nello stesso immobile e che a distanza di anni l’avviso di liquidazione veniva notificato al predetto indirizzo.
Nella specie la ricorrente aveva acquistato l’immobile agevolato in data 16/10/2006; aveva venduto il predetto immobile in data 3/12/2010; aveva acquistato il secondo immobile in Brasile il 25/8/2010. La circostanza che il secondo immobile era stato acquistato poco prima della vendita dell’immobile agevolato non poteva fare ritenere legittima la revoca dell’agevolazione poiché la norma prevedeva solo il termine finale “entro il quale” si doveva procedere al riacquisto senza vietare che sia acquistato poco prima. La norma non prevede un termine iniziale ma solo quello finale (un anno dalla vendita), che trascorso inutilmente comporta la revoca dell’agevolazione, ben potendo il contribuente per ovvi motivi di opportunità anche acquistare poco prima il secondo immobile (dovendo necessariamente effettuare i lavori di ristrutturazione al fine di rendere abitabile l’immobile) e quindi subito dopo vendere l’immobile acquistato con le agevolazioni.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello mancando la prova che l’immobile acquistato fosse stato adibito ad abitazione principale, anche per aver prodotto un contratto in lingua straniera non tradotto; rilevava, poi, che la decadenza dall’agevolazione si era verificata ai momento della vendita dell’immobile agevolato, dato che l’acquisto dell’immobile in Brasile era avvenuto prima del verificarsi della decadenza e, pertanto, non avrebbe potuto impedire un evento ancora non realizzatosi.
All’udienza in data 19 settembre 2016 la Commissione Tributaria Regionale decideva la causa.
Tanto premesso, osserva la Commissione che l’appello della contribuente R.C. va respinto.
Il comma 4 della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131, prevede che “in caso…. di trasferimento per atto oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria nonché una sovratassa….”.
Nell’ultima parte del comma 4 si stabilisce che: “le predette disposizioni non si applicano (cioè la perdita dei benefici non si ha) nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione”.
Risulta dalla lettera della legge che il termine annuale decorra dalla data dell’alienazione dell’immobile agevolato e d’altra parte non avrebbe senso, nello spirito della legge che è quello di evitare intenti speculativi, consentire al contribuente di acquistare una nuova casa da adibire a propria abitazione prima di procedere alla vendita dell’immobile agevolato, perché in tal caso il soggetto si troverebbe ad usufruire di due immobili adibiti ad abitazione.
Nel caso di specie la contribuente acquistava il nuovo immobile in Brasile, adibito a sua abitazione, prima di procedere alla vendita dell’immobile agevolato.
L’appello della contribuente va, quindi, respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese tra le parti.
Stante l’esito dell’appello la contribuente dovrà versare la somma per il contributo unificato per come nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Respinge l’appello della contribuente; spese compensate. Versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell’appellante.