COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA – Sentenza 17 gennaio 2018, n. 17
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Riscorso – Notificazione
Con sentenza 97/6/2008 del 15.12.2008 la CTP di Sassari dichiarava inammissibile il ricorso proposto da (…) avverso la cartella di pagamento 102 2005 00299538 67 dell’importo di € 27.927,99 per IVA, IRPEF e IRAP 1999 emessa a seguito di avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Trento, deducendo in particolare di non aver mai ricevuto il predetto avviso di accertamento e chiedendo quindi che la Commissione Tributaria dichiarasse la nullità dell’atto impositivo.
Si era costituita in giudizio Equitalia Sardegna Spa, deducendo che spettasse all’ente impositore la notifica dell’avviso e che dunque l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto controdedurre sul punto, e che quindi competente a decidere sulla controversia sarebbe stata la CTP di Trento.
La sentenza appellata aveva ritenuto che “quando si intenda contestare, in opposizione a cartella di pagamento, non già un vizio di questa ma il difetto di un atto presupposto … si deve a pena di inammissibilità radicare ab initio litis il contraddittorio con l’ente impositore, che doveva tra l’altro curare l’emissione e la notificazione dell’avviso di accertamento”. Avendo il contribuente provveduto a chiamare in causa il solo agente della riscossione, aveva ritenuto che il ricorso dovesse dichiararsi inammissibile.
Propone appello il contribuente, contestando questa ricostruzione, basando la propria difesa sul contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 16412 del 25.6.2007, che aveva stabilito che nel caso di mancata notificazione dell’atto presupposto, spettasse al contribuente proporre l’azione indifferentemente nei confronti dell’ente creditore ovvero del concessionario. Concludeva pertanto per la riforma della sentenza, con dichiarazione della nullità della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva nel giudizio d’appello Equitalia Sardegna Spa, confermando preliminarmente l’incompetenza per territorio della CTR adita, posto che ex art. 10 D.Lgs 546/92 il contraddittore principale è l’Agenzia delle Entrate di Trento (controcitando giurisprudenza in merito, per es. Cass. Sez. trib. 6.5.2002 n. 6450) e che pertanto in quella giurisdizione doveva radicarsi la controversia. Non essendo quindi la controversia proposta per vizi propri della cartella ma dell’atto presupposto, l’azione doveva essere proposta contro l’ente impositore, e la domanda quindi dovrà essere dichiarata inammissibile e a decisione appellata confermata, con vittoria di spese.
Motivi della decisione
L’appello è fondato.
Invero, quanto al primo motivo in ordine logico, occorre evidenziare che il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento assumendo di non avere mai ricevuto alcun avviso di accertamento né altro atto presupposto, e affermando pertanto che l’atto impugnato con il ricorso introduttivo era il primo atto da cui costui riceveva una qualche incidenza negativa – anche potenziale – nella propria sfera patrimoniale. Nel ricorso introduttivo, infatti, egli afferma che “dalla lettura della cartella emerge che questa si fonda su un avviso di accertamento che sarebbe stato notificato al contribuente in data 29.4.2004, divenute definitivo in assenza di opposizione” e poi che “l’avviso di accertamento non è MAI stato notificato nelle proprie mani al contribuente”.
Ebbene, su questo specifico motivo il controinteressato non ha mai preso posizione alcuna, né tantomeno ha provveduto a depositare – o quantomeno ad allegare – la prova della notifica espressamente contestata dal contribuente.
Ciò appare sufficiente al Collegio d’Appello per ritenere che, sul punto, la decisione appellata meriti riforma. Invero, la decisione di primo grado non prende espressa posizione sulla esistenza o regolarità della notificazione contestata, ma nel dichiarare inammissibile il ricorso afferma che la cartella è impugnabile per vizi suoi propri e pertanto – implicitamente – afferma che il contribuente avrebbe dovuto impugnare l’avviso di accertamento (che però, allo stato, risulta essere mai stato notificato).
Dalla tempestività della impugnazione e dalla corretta individuazione dell’oggetto della medesima, deriva anche la corretta individuazione del Giudice Tributario competente per territorio: infatti, l’unico atto notificato al contribuente è la cartella di pagamento, emessa da Equitalia Sardegna Spa, e pertanto correttamente il relativo ricorso è stato proposto davanti al Giudice Sassarese.
Del resto, la mancata notificazione dell’avviso di accertamento priva il contribuente della compiuta possibilità di difesa, non potendo egli dalla cartella desumere tutti i dati necessari alla propria difesa, e pertanto la pretesa tributaria è illegittima e merita annullamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della appellata sentenza, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna Equitalia Spa al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in € 2.500,00
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