COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA – Sentenza 29 gennaio 2021, n. 65
Tributi – ICI – Immobili di proprietà del Ministero della Difesa – Parzaile utilizzo per finalità ricettive – Esenzione – Esclusione
Svolgimento del processo
La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con la sentenza n. 1317/06/14, pronunciata il 16.09.2014 e depositata il 10.11.2014, decidendo su distinti ricorsi proposti dal Ministero della Difesa rispettivamente avverso gli avvisi di accertamento n. 39722 (ICI 2008), n. 39723 (ICI anno 2009 ), n. 39724 (ICI anno 2010 ), n. 39725 (ICI anno 2011 ) e n. 39726 (ICI anno 2012 ), tutti emessi dal Comune di Palau in relazione ad immobili intestati all’Amministrazione della Difesa, previa riunione degli stessi, accoglieva parzialmente i ricorsi annullando gli avvisi di accertamento in relazione all’immobile di cui al foglio 6, mappale 60, Catasto Comune di Palau;
dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e rigettava nel resto.
Non condividendo la sentenza il Ministero della Difesa interpone tempestivo appello avverso tale sentenza, per la parte ad esso sfavorevole, affidando le proprie doglianze al seguente motivo d’impugnazione: violazione dell’ art. 7, comma l, lett. a), del D. Lgs. n. 504/92 (ICI) e dell’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 ( IMU ); in merito l’appellante precisa espressamente che la sentenza è impugnata per intero nella parte in cui ha respinto l’impugnativa degli avvisi di accertamento con riferimento al fabbricato, categoria B 1, distinto in Catasto nel Comune censuario di Palau, foglio 6, mappale 69 e che le modifiche vengono richieste in ordine alla ricostruzione del fatto, compiuta dal Giudice di primo grado, ai fini del riconoscimento della sua piena ed esclusiva destinazione ai fini istituzionali. Le dedotte violazioni di legge, conclude l’appellante, emergono dalla formale classificazione dell’unità in contestazione, come attestata tanto nello schedario della proprietà immobiliare dello Stato, quanto in Catasto, nonché dalla sua concreta adibizione ad Organismo di Protezione Sociale. Conclude pertanto chiedendo che la Commissione si pronunci secondo le conclusioni sopra trascritte.
Resiste in giudizio il Comune di Palau, che si costituisce depositando proprie controdeduzioni, a mezzo delle quali ribadisce intanto che la legittimità e fondatezza degli avvisi di accertamento impugnati è stata integralmente confermata dalla CTP di Cagliari con la sentenza odiernamente impugnata; quindi rileva che il Ministero appellante non avrebbe assolto l’onere di provare che l’immobile di cui trattasi fosse esclusivamente destinato ad attività non ricettive e dunque istituzionali; conclude osservando “che la stessa Corte di Cassazione avrebbe più volte ribadito che la circostanza che un fabbricato posseduto da un ente non commerciale sia adibito, anche solo in minima parte, ad attività ricettive o di assistenza agli ospiti dello stesso, costituisce di per sé elemento sufficiente per l’assoggettamento al pagamento dell’ICI”. In concreto, osserva ancora il Comune resistente, il fabbricato di cui al foglio 6, mappale 69, non risulterebbe affatto destinato ad uso istituzionale, ma al contrario avrebbe destinazione, almeno in parte, commerciale e comunque non istituzionale. Conclude pertanto chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con memorie illustrative, presentate il 02.10.2019, il Comune di Palau deposita, a sostegno delle proprie difese, copia dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3725/2019, nonché stralcio del prezziario e di materiale pubblicitario, anno 2018, relativo alla Base logistica di Palau.
Con nota del 14.10.2019 il Ministero della Difesa deposita giurisprdenza di questa Commissione.
Fissata al 24 ottobre 2019 l’udienza per la trattazione della controversia, la stessa, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 546/92, viene discussa in pubblica udienza giusta istanza di parte. Alla pubblica discussione il Ministero appellante è rappresentato e difeso dall’Avv. G. T., mentre per il Comune di Palau è presente il Dott. S. R. O. Il relatore espone i fatti e le questioni della controversia, quindi il Presidente ammette le parti presenti alla pubblica discussione, queste, come da verbale d’udienza, insistono, rispettivamente, sulle deduzioni e conclusioni in atti.
Motivi della decisione
L’appello è infondato.
Parte delle questioni introdotte dal Ministero della Difesa con il proprio ricorso introduttivo appaiono superate vuoi per il provvedimento di autotutela, con cui il Comune di Palau ha stralciato dall’accertamento l’immobile distinto in catasto al foglio 6 mappale 95; vuoi per l’accertata inesistenza materiale del fabbricato sito nella via B. esistente solo virtualmente in catasto al foglio 6 mappale 60 categoria A/4. Per cui la controversia prosegue unicamente in relazione al fabbricato censito in catasto al foglio 6 mappale 69, in relazione al quale la pronuncia del primo giudice è stata favorevole al Comune di Palau e per il quale il Ministero appellante insiste nel sostenere la non assoggettabilità al tributo ICI/Imu in quanto immobile destinato a fini istituzionali.
Invero, come già osservato dal primo giudice, anche questa CTR rileva che l’asserito utilizzo dell’immobile di cui al foglio 6 mappale 69 per fini affermato, ma non anche provato dal Ministero, che dell’immobile risulta oltre che utilizzatore anche intestatario. Mentre il Comune di Palau ha prodotto in giudizio documentazione idonea a provare che l’immobile in questione viene utilizzato per fini ricettivi, seppure a favore del personale dell’Amministrazione della Difesa e loro familiari.
Su analoga fattispecie (Agenzia del Demanio contro Comune di Concordia sulla Secchia) si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale con Ordinanza n. 3275 del 6 gennaio 2019 ha inteso chiarire che “l’esenzione dall’imposta, prevista dall’art. 7, comma l, del D. Lgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici.
Sotto il primo profilo, si è stabilito (Cass. n. 20776/05) che il requisito oggettivo non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività sia svolta per compiti istituzionali; ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, rientra tra quelle esenti“.
Orbene, nel caso che qui interessa il Ministero della Difesa ha affermato che l’immobile in questione è destinato a fini istituzionali, ma di fronte alle contestazioni del Comune di Palau, che con idonea documentazione (quale: materiale pubblicitario e prezziario dei soggiorni) ha dimostrato lo svolgimento di attività ricettiva, il Ministero non è stato in grado né di confutare le contestazioni del Comune, né di provare in concreto lo svolgimento di attività istituzionali.
L’appello deve quindi essere respinto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata; alla soccombenza nel giudizio segue inoltre, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 546/92, la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese del grado liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Palau.
P.Q.M.
Respinge l’appello proposto dal Ministero della Difesa contro la sentenza n. 1317/06/14 della CTP di Cagliari che, per l’effetto, conferma; condanna, inoltre, l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore del Comune di Palau che liquida in euro 1.500,00.
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