COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di secondo grado di Trento sentenza n. 103 sez. 1 depositata il 7 novembre 2016
Massima
La Commissione Tributaria di II grado di Trento accogliendo l’appello dell’Ufficio, ribadisce che il contributo unificato deve essere versato in ragione di ciascun atto impugnato oggetto di pronunciamento del primo Giudice e non sul valore complessivo della lite. Nel caso di specie il contribuente, avendo presentato i propri ricorsi introduttivi in data precedente all’entrata in vigore della L. 147/2013, aveva richiesto l’applicazione della normativa previgente. Sul punto i giudici trentini ribadiscono la piena legittimità della retroattività delle leggi interpretative (così come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 168/2004), limitando la irretroattività alle sole leggi penali.
IN FATTO
l) La Guardia di Finanza – Compagnia di Rovereto (TN) avviava accertamenti, tra gli altri, anche nei confronti dell’
2) gli avvisi di accertamento venivano impugnati avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento che provvedeva alla riunione degli stessi. Trattavasi di 47 ricorsi. Emetteva poi sentenza.
3) avverso detta decisione proponevano ricorso, alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, i contribuenti. In sede di iscrizione a ruolo gli stessi provvedevano a determinare ed a dichiarare il valore della controversia sulla base dell’importo dei tributi, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni erogate con gli atti impugnati, con una ritenuta, secondo il contribuente, corretta applicazione del contributo unificato dovuto ex art. 13 del D.P.R. 115/2002;
4) il M.E.F.- Segretaria Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, competente, ex lege, ad accertare l’esattezza, o meno, del contributo unificato versato, rilevava, a suo dire, un errore, avendo il contribuente presentato un unico contributo unificato per l’unico ricorso presentato e non, come ritenuto dall’Ufficio, tanti contributi quanti erano i singoli atti, a suo tempo impugnati;
5) in conseguenza di ciò M.E.F. – Segretaria Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento – rideterminava il Contributo unificato – e, detratto quanto versato dal contribuente in euro 1.500,00, invitava il contribuente a provvedere al versamento integrativo di quanto ancora dovuto;
6) il contribuente inviava lettera raccomandata di data 18.09.2013 al M.E.F. Segretaria Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento – contestando la somma richiesta;
7) con lettera di data 25.09.2013 l’Ufficio respingeva la richiesta del contribuente affermando che era “ ….di tutta evidenza che la “ratio” di tassare gli attiai fini del contributo unificato ...“ trovava la sua fonte proprio nell’art. 12 comma V° del D.Lgs. 546/92 che faceva espresso riferimento: “ ….all‘atto impugnato ...“;
8) quell’Ufficio provvedeva, pertanto, a notificare ai contribuenti l’atto di irrogazione di sanzioni, indicando il dovuto;
9) avverso detta ingiunzione presentava ricorso alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento il contribuente. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto del ricorso stesso.
Quel Giudice disponeva la riunione dei ricorsi sub R.G. dal nr. 20/2014 al nr. 30/2014, e di poi, con sentenza nr. 8/2016 di data 27.10.2014 depositata il 18.01.2016, respingeva la domanda pregiudiziale svolta dal contribuente (che istava nel chiedere venisse accertata e dichiarata la illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 4 D. Lgs. 31.12.1992 nr. 546), ma accoglieva la domanda avanzata in via principale dal ricorrente e per l’effetto dichiarava la nullità degli atti impugnati, compensando le spese di giudizio.
Avverso detta decisione presentava tempestivo ricorso in appello M.E.F. -Segretaria Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, formulando, più compiutamente, tutte le osservazioni e contestazioni già nei primi atti indicate.
A sua volta si costitutiva il convenuto con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale.
Alla pubblica udienza, dopo ampia discussione, la controversia veniva trattenuta in decisione.
L’appello presentato dal M.E.F. – Segretaria Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento- deve essere accolto.
Quanto alla, da parte del contribuente, reiterata istanza, (avanzata in via subordinata -appello incidentale- in via pregiudiziale -) che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 4 D. Lgs. 31.12.1992 nr. 546 per asserite violazioni degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione già il primo Giudice aveva, compiutamente, spiegato per quali motivi il contribuente fosse sicuramente incorso in un “ ...curioso errore ...“, non avendo il ricorrente saputo distinguere tra giurisdizione tributaria, da una parte, e Ministero delle Economie e delle Finanze, dall’altra, senza riuscire ad inquadrare le diverse competenze ed i diversi compiti ed i riferimenti per Giudici, da una parte, e per appartenenti alla Pubblica Amministrazione, dall’altra.
Ritenendo questa Commissione di condividere, integralmente, quanto dal primo Giudice formulato e motivato nella prima sentenza la fa, sul punto, integralmente propria.
Ad abundantiam la Consulta, con la sentenza nr. 78, depositata lo 07.04.2016 ha giudicato inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate da alcune Commissioni Tributarie Provinciali anche, e specificamente, in ordine alla asserita, ma ritenuta non esistente, disparità di trattamento con il processo civile. Ed in particolare i Giudici delle leggi hanno dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma 3 – bis del D.P.R. 115/2002, nella parte in cui è stato modificato dall’art. l, comma 598, lettera a) della legge 147/2013.
Nella sua nuova formulazione la norma dispone che il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato, anche in sede di appello.
Al riguardo la Consulta ha evidenziato che la lamentata diseguaglianza, contraddittorietà ed irragionevolezza nella determinazione del valore della lite, come affermato dai vari ricorrenti, in realtà non esisteva affatto, e conclusivamente, il contributo andava sempre e comunque determinato sul valore di ogni singolo accertamento, in base agli scaglioni fissati dalla legge, e non sommando i relativi importi, al netto degli interessi e delle sanzioni.
Proseguiva la Consulta che prima ancora dell’ultimo intervento la giurisprudenza si era già espressa, in maniera univoca, sul ricorso cumulativo, sostenendo che la scelta di contestare più atti impositivi con un unico ricorso non esonerava il contribuente dal pagamento del contributo unificato per ogni singolo atto impugnato.
Con la sentenza della Consulta, ora richiamata, risulta inutile ogni ulteriore motivazione. Ma, comunque, per completezza, si prosegue:
quanto alla domanda avanzata dal contribuente in via principale, ed in via subordinata preliminare – in via subordinata di merito – in via ulteriormente subordinata- in via ulteriormente subordinata.
Nel merito il contribuente chiedeva il rigetto dell’impugnazione dell’Ufficio ritenendola infondata in fatto ed in diritto, con conseguente richiesta di conferma della sentenza nr. 8/2016 della Sezione nr. l della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento di data 27.10.2014 e depositata in data 18.01.2016.
Anche queste domande risultano infondate. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, questa Commissione Tributaria di Secondo Grado ritiene che, effettivamente, il contributo unificato deve essere versato per ciascun atto impugnato, e ciò anche in grado di appello.
Per le seguenti, in sintesi, osservazioni:
l) nel caso di specie i contribuenti avevano, a suo tempo, impugnato la decisione di primo grado, che, dopo avere riunito tra loro tutti i vari ricorsi aveva emesso conseguenziale sentenza. Il primo Giudice, dopo giusta e corretta riunione formale dei vari ricorsi, aveva deciso con riguardo a nr. 47 ricorsi presentati a seguito dei precedenti avvisi di accertamento.
Talchè il primo Giudice, (si ripete, aldilà della doverosa preventiva unione formale), aveva obbligo di annullare, o meno, i singoli atti impugnati. Obbligo e cognizione sulla valutazione di ogni rapporto tributario. Obbligo e dovere di conoscere tutti i vari atti impugnati, e quindi trattarli autonomamente.
Di talchè tali atti restano singoli ed autonomi anche nei successivi gradi di giudizio dovendo avere autonoma definizione stante l’effetto devolutivo dell’appello.
2) Con la sua autorevolezza la Corte Costituzionale ha, pertanto, riconfermato il principio che nel nostro ordinamento il legislatore può porre fine a dubbi, sorti da qualche parte, con norme di carattere semplicemente interpretativo e chiarificatore, al solo scopo di precisare il carattere ed il contenuto di altre norme preesistenti, di fronte ad una loro non corretta, alcune volte, interpretazione.
E’ già con decisione nr. 168 dell’11.06.2004 la Corte Costituzionale aveva precisato come la irretroattività della legge è obbligatoria solo in materiapenale, ammettendo piena legittimità delle leggi interpretative relativamente alla loro retroattività.
Per concludere risultano esatte le osservazioni del M.E.F. – Segretaria Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, ove lo stesso precisa che, nel caso di cui si tratta, il rapporto giuridico non aveva ancora esaurito i suoi effetti alla entrata in vigore della legge nr. 147/2013 – (legge di stabilità pro anno 2014) – e pertanto il contributo unificato doveva essere versato in ragione di ciascun atto impugnato oggetto del pronunciamento del primo Giudice.
Quanto alla richiesta del contribuente venisse rideterminato il valore della controversia, con quanto di conseguenza anche sulle sanzioni.
Sul punto il M.E.F. – Segretaria Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento – ha precisato non essere stato a conoscenza dell’avvenuta autotutela parziale posta in essere dall’Agenzia delle Entrate; e che quindi i primi calcoli sul contributo unificato erano stati doverosamente calcolati ed effettuati sul valore originario degli avvisi notificati. E che neppure il contribuente aveva comunicato al M.E.F.- Segretaria Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, il nuovo valore degli atti, a seguito della revisione in autotutela.
Ma precisa il M.E.F.- Segretaria Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento – che si era comunque premurato, autonomamente, di rieffettuare tutti i conteggi. L’elenco veniva depositato e dalla stesso ben risulta indicato quale è la somma ad oggi dovuta dal contribuente, detratto il primo versamento unico effettuato.
Quanto alle spese, già compensate in primo grado, vengono, anche in questo grado, dichiarate come compensate tra le parti in quanto il contribuente ha seguito, comunque, un ragionamento logico giuridico di apprezzata consistenza pur avendo poi errato su tutte le conclusioni tratte.
Accoglie l’appello presentato da M.E.F. – Segretaria Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento – avverso la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado di Trento. Accoglie l’appello.
E, per l’effetto, rideterminarsi in euro 7.560,00 il C.U.T. dovuto, oltre sanzioni nel minimo edittale. Spese compensate tra le parti.
Trento, 03 ottobre 2016
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