COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di secondo grado di Trento sentenza n. 66 sez. 1 depositata il 20 agosto 2015
Massima
La Commissione Tributaria di secondo grado di Trento si è pronunciata sul ricorso in appello di una società finalizzato ad affermare l’esenzione del pagamento ICI per gli impianti di risalita funzionali alle piste sciistiche. La società che gestiva gli impianti, muovendo dal presupposto che detti impianti debbano essere classificati in categoria E/1 ed E/9, in quanto aventi finalità di pubblico servizio, affermava di non averli mai dichiarati ai fini ICI. I giudici trentini, riprendendo quanto recentemente espresso dalla Suprema Corte, con sentenza n. 4541/2015, stabiliscono, invece, che gli impianti di risalita vanno classati, come indicato dall’ufficio impositore, in categoria D, in quanto non rispondenti al soddisfacimento di alcun interesse generale ma destinati esclusivamente ad un’attività sportiva o turistica.
Testo:
La societa’ F.S.S.M. SpA gestiva gli impianti di trasporto a fune e di risalita presenti a S.Martino di Castrozza. La Societa’ affermava di non aver mai dichiarato ai fini ICI detti immobili, perche’ classificati nelle categorie E/1 e E/9 e dunque esenti dall’imposta.
Il Servizio del Catasto della Provincia Autonoma di Trento, con atti del dicembre 2011, classificava gli impianti di risalita (una cabinovia a 15 posti, un impianto di innevamento artificiale e una cabina di trasformazione e distribuzione di energia elettrica) nel gruppo “D-immobili a destinazione speciale”.
La Societa’ ricorreva contro gli atti di classamento emessi dall’Ufficio del Catasto della P.A.T., ritenendoli illegittimi.
La Commissione Tributaria adita, previa loro riunione, con sentenza n.l3/l/14 del 16112/2013 respingeva i ricorsi presentati dalla Societa’. Il Giudice affermava che gli impianti di risalita, quali funivie, seggiovie, sciovie e simili, secondo le nuove disposizioni di cui all’art.2, comma 40 e ss, della Legge n. 286/06 (con decorrenza 1 gennaio 2007) e nel rispetto di apposita direttiva ministeriale, quando sono destinati a soddisfare fini ricreativi, sportivi o turistici, e non gia’ di trasporto pubblico generale “vanno censiti nella categoria D/8”.
La Societa’ appellava la citata sentenza con atto datato 5 febbraio 2014.
Censurava la decisione sul punto in cui attribuiva “valore di legge” alla circolare ministeriale n.4/T del 2007, contenente le linee guida per censire gli impianti di risalita, quando sono destinati esclusivamente o prevalentemente “al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici”.
In diritto, contestava la violazione e falsa applicazione del citato art. 2 L. 286/06.
La Societa’ affermava che la novella del 2006 aveva lo scopo di attribuire agli immobili adibiti ad attivita’ di carattere commerciale, non qualificabili come servizi di trasporto pubblico (categoria catastale E/1), una loro distinta classificazione catastale, purche’ dotati di autonomia funzionale o reddituale.
Nel caso di specie, precisava parte appellante, anche alla luce delle nonne contenute nella Legge n.286/2006, gli impianti di risalita e le unita’ immobiliari adibite alla prestazione del servizio di trasporto dovevano conservare la originaria classificazione della categoria E/1, perche’ strumentali alla fornitura di un servizio di trasporto terrestre destinato al pubblico, indipendentemente dal fatto che tale servizio fosse prestato in regime di impresa, con scopi di tipo ricreativo o sportivo.
Conclusioni: chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con conseguente annullamento degli atti di classamento e relativa attribuzione di rendita catastale. Condanna dell’Ente alle spese di causa.
L’Ufficio Catasto della P.A.T. si costituiva e controdeduceva. Precisava che i nuovi classamenti avevano interessato una cabina elettrica, un impianto d’innevamento artificiale, unita’ immobiliari autonome a cui era stata attribuita la categoria D/8 al pari dell’impianto di risalita, anch’esso in coerenza alla destinazione d’uso e alle caratteristiche previste dalla nuova legge e, quindi, oggetto di accertamento. Questa struttura, infatti, non e’ assimilabile ad una “stazione” finalizzata al trasporto collettivo (si pensi alla funivia che collega Sardagna alla citta’ di Trento), essendo oggettiva la sua qualita’ di impianto di risalita o trasporto al servizio degli sciatori e escursionisti, realizzato da un’impresa commerciale per fini sportivi e svago;
certamente non volta a soddisfare un’esigenza di natura pubblica.
L ‘Ufficio appellato chiedeva fosse respinto l’appello della Societa’, confermate le rendite catastali impugnate, con vittoria di spese.
Con successiva memoria depositata il 20 marzo del c.a., I ‘Ufficio depositava sentenza della Corte di Cassazione n.4541/15, in cui il Giudice di legittimita’ esclude che un “impianto di risalita”, funzionale alle piste sciistiche, possa essere classato come “mezzo pubblico di trasporto”, utilizzabile cioe’ come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico.
Ali ‘udienza pubblica del 13/4/2015, le parti costituite erano ammesse alla discussione finale e precisavano le rispettive conclusioni. La Commissione decideva la controversia come da dispositivo in atti.
Motivazione
L’appello non e’ fondato ed e’ respinto.
La societa’ ricorrente fonda l’appello “sulla impropria confusione operata dalla sentenza, che ha assimilato Legge e Circolari applicative e, di conseguenza, ha sovrapposto il principio indicato nella norma di legge di “autonomia funzionale o reddituale” del bene con quello del “soddisfacimento di fini ricreativi”, frutto della mera interpretazione estensiva dell’Agenzia”.
Il giudizio dato dalla ricorrente sembra non tener conto di una interpretazione articolata delle norme svolta dal Giudice, che opportunamente ha fatto riferimento anche a circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Peraltro, oltre alle piu’ volte citata Circolare n.4/T-2007 con le allegate “Linee guida”, si fa riferimento a norme e regolamenti richiamati tutti negli atti introduttivi sia di pat1e ricorrente, sia dell’Amministrazione resistente.
La Societa’, dopo aver ricordato di aver eccepito, con i ricorsi introduttivi, la illegittimita’ degli atti di attribuzione di rendita catastale n.656/2011 e n.4112012, con i il Servizio catasto della P.A.T. aveva proceduto a riclassificare gli impianti di risalita, l’impianto di innevamento artificiale e la cabina di trasformazione e distribuzione di corrente elettrica, si sofferma poi sulla questione posta dall’art. 2, commi 40 e ss., del D.L. n.262/2006 e inerente l’impianto di risalita Alpe Tognola. L’Ufficio Catasto ha inteso precisare in merito, e cio’ non e’ contestato dalla ricorrente, che le unita’ immobiliari oggetto di ricorso derivano dalle denunce di variazione di due precedenti unita’ immobiliari, con la creazione delle unita’ prima indicate. Pertanto, spiega l’Ufficio, non si e’ proceduto ad un autonomo riclassamento di dette unita’, ma al classamento di quelle dichiarate con apposita denuncia di parte.
In diritto, e’ indubbio che l’art. 2, comma 40, abbia inteso attribuire una diversa categoria a quegli immobili destinati ad uso commerciale o industriale, che si distinguono, per finalita’ d’uso, dalle unita’ censite nelle categorie catastali del gruppo E.
Correttamente viene ricordata la previsione dell’art. 8 del DPR n.1142/1949, secondo cui “non si classificano le unita’ immobiliari che, per la singolarita’ delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie e simili”.
Il richiamo della norma regolamentare consente di definire la reale destinazione d’uso dell’impianto di risalita; cioe’, di comprendere se detto impianto, qualificabile trasporto a fune, debba essere compreso nel concetto di stazione per servizi di trasporto, al pari di quello terrestre o marittimo o aereo, condividendone la finalita’ di pubblico servizio.
La figura di pubblico servizio non e’ di facile definizione, essendo legata alle istanze di una societa’ in continua evoluzione. Tuttavia, si puo’ essere concordi nel ritenere che ad essa risponda una organizzazione capace di realizzare attivita’ rivolte a soddisfare i bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale (TAR Lombardia-Milano sez.3 del 20112/2005 n.5633) e, dunque, rispondenti ad un interesse generale; attivita’ che possono essere svolte direttamente dalla pubblica amministrazione o da un soggetto privato, eventualmente riconducibile alla prima per effetto di un rapporto concessorio. Non solo. Qualora l’interesse pubblico e’ curato anche da un privato, l’intervento dell’Ente pubblico puo’ concretizzarsi esercitando poteri di regolazione, per esempio: di approvazione tariffaria; o affidando con atto amministrativo la gestione del servizio a soggetti terzi selezionati. In ogni caso, il servizio pubblico realizzato e’ oggetto di una scelta politica dell’Ente locale e risponde alla soddisfazione di un’esigenza avvertita dalla collettivita’, intesa come una pluralita’ indistinta di utenti.
Per quanto concerne il contestato classamento degli impianti di risalita, le considerazioni sin qui svolte ci consentono di meglio qualificare gli impianti a fune, potendo distinguere due diverse specie. Si ritiene, dunque, che possono essere censiti in una delle categorie del gruppo “E” quelli c.d. di collegamento. Questi impianti, poiche’ si presentano spesso collegati con altre linee di trasporto in servizio pubblico, sono destinate a servire Comuni isolati o a favorire comunicazioni con altri centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie. Rivestono notevole interesse pubblico, perche’ soddisfano esigenze diffuse della collettivita’ presente in un’area estesa, sino a comprendere piu’ comuni. Rendono possibile e incrementano esigenze primarie della societa’, come la comunicazione e lo spostamento di persone e merci, la fruizione di piu’ servizi presenti sul territorio.
L’Ufficio, nelle sue controdeduzioni, ricorda la funivia che collega la citta’ di Trento con l’abitato di Sardagna e, correttamente, la assimila alla tipologia di “stazione per servizi di trasporto”, per comprenderla in una categoria del gruppo “E”.
Non si giunge alle stesse conclusioni quando si prendono in esame gli impianti destinati prevalentemente agli sport invernali in stazioni turistiche. Gli utenti di questi impianti appartengono ad una limitata categoria di persone, che si distingue per essere interessata al trasporto funzionale allo sport dello sci o, piu’ in generale, al turismo di montagna. E’ di tutta evidenza, pertanto, che gli impianti a fune appartenenti a questa categoria non forniscono un servizio di trasporto di interesse generalizzato, ne’ sono destinati a favorire quella mobilita’, che appare essere elemento distintivo delle linee di trasporto in servizio pubblico.
La parte appellante, affermando non condivisibile la tesi sostenuta dall’Agenzia del Territorio, con la Circolare n. 4/T del 2007 e con la Nota del 11/3/2009 finalizzate a dare istruzioni generali in merito al classamento delle unita’ immobiliari del gruppo “E”, considera che “tutte le caratteristiche segnalate in merito all’organizzazione ed alle modalita’ di fornitura del servizio di trasporto al pubblico sono assolutamente irrilevanti ai fini del classamento catastale in quanto non riguardano le caratteristiche morfologiche, strutturali e funzionali degli immobili da censire”.
Non si condivide la tesi della Societa’ appellante.
Risponde certamente al vero che il classamento e la conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili appartenenti alla categoria del gruppo “D” deve basarsi, a norma del DPR n.1142/1949, sulla stima diretta che tenga conto delle caratteristiche del bene, che peraltro possono essere desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio, senza necessita’ di sopralluogo (Cass. sez. 6-5, sent. n.3103/2015). Ma la norma che consente di non classificare gli immobili a destinazione speciale, per la singolarita’ delle loro caratteristiche, quali le stazioni per servizi di trasporto terrestri, e’ il gia’ citato art. 8 del DPR n.1142/1949. Dare la definizione di “stazione” anche agli impianti a fune destinati agli sport invernali e, piu’ in generale, alle attivita’ ricreative, rappresenterebbe l’elemento distintivo capace di qualificare l ‘immobile e di attribuire il classamento auspicato dalla Societa’ ricorrente.
Tuttavia, le considerazioni prima svolte escludono che gli impianti a fune, oggetto del presente giudizio, possano essere considerati come “stazioni per servizi di trasporto”, sul presupposto incontestabile che essi si distinguono per essere ubicati in zone non di collegamento con centri abitati, per il loro funzionamento stagionale, perche’ servono una utenza elitaria legata a interessi sportivi e turistici. A conferma di questo orientamento, si cita la Commissione europea che, nella Comunicazione indirizzata agli Stati membri in merito all’aiuto di Stato (2002/C 172/02), dichiarava:
“gli impianti a fune finalizzati ad attivita’ sportiva non forniscono un servizio di interesse economico generale… essi non soddisfano esigenze fondamentali di carattere generale della popolazione, ma sono finalizzati a generare profitti per il tramite degli sport invernali. Il livello effettivo di prezzo delle tariffe pagate dagli utilizzatori mostra che questo servizio non e’ un bene essenziale”.
In merito all’impianto di risalita ed alla sua esclusiva vocazione commerciale, funzionale ali ‘uso delle piste sciistiche, si e’ da ultimo espressa la Suprema Corte la quale, con sentenza n.4541 del 21 gennaio 2015, ha escluso che per detto impianto ricorrano le condizioni per accertare il “classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, classamento che presuppone evidentemente una, sia pur parziale, utilizzabilita’ della struttura come “mezzo di trasporto” a disposizione del pubblico.” L’appellante, infine, ricorda che la Legge Provinciale n.7/87 regola le concessioni funiviarie. Sul punto da ultimo sollevato dalla Societa’, si ritiene che il provvedimento amministrativo sia effettivamente un’autorizzazione (e non una concessione) a realizzare l ‘impianto, una volta che siano stati acquisiti i pareri positivi del Servizio Impianti a Fune, in ordine alla rispondenza del progetto del! ‘impianto alla vigente normativa tecnica; verificato che “la realizzazione del/ ‘impianto e’ conforme agli strumenti urbanistici in vigore”; visto il parere positivo del Comitato Tecnico Forestale. Infatti, non attribuisce al “concessionario” il diritto/dovere di gestire un’attivita’ volta a soddisfare bisogni essenziali per la generalita’ dei cittadini, a cui istituzionalmente sarebbe chiamato ad organizzare l ‘Ente pubblico concedente.
Tanto sin qui considerato sulle eccezioni contestate, si rigetta nel merito l’appello proposto dalla F.S.S. spa; ritenuta assorbita ogni altra eccezione, conferma integralmente la sentenza di primo grado precisata in premessa. Alla soccombenza della Societa’ anche in questo grado di appello consegue la sua condanna alle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, e al pagamento del contributo unificato nel valore previsto dal DPR n.115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e condanna l’appellante al rimborso delle spese sostenute in questo grado di giudizio da Catasto Fiera di Primiero, che liquida in euro 1000,00.
Si da’ atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cm all’art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma l-bis, DPR n.115/2002.
Trento, 13 aprile 2015
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