COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO – Sentenza 04 aprile 2013, n. 113
Proroga avviso di accertamento -Art.10 legge n. 289 del 2009
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle Entrate di Catania ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di cui in epigrafe, con la quale – in accoglimento del ricorso della C. Costruzioni S.r.l. – è stato annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno 1997, sul presupposto della maturata prescrizione della pretesa tributaria.
L’appellante chiede, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto del ricorso originario, contestando l’avvenuta maturazione della prescrizione.
La società appellata, regolarmente citata, è rimasta contumace.
Osserva il Collegio che, nel presente grado di giudizio, tutta la controversia ruota intorno alla questione relativa alla tempestività della notifica dell’avviso di accertamento (eseguita il 28.4.2005) rispetto al termine stabilito dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973.
L’appello proposto sul punto dall’Ufficio, che invoca l’applicazione dell’art. 10 legge n. 289/2002, è fondato.
Invero, l’art. 43, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione (…) l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata».
Nel caso di specie, avendo la società contribuente omesso di presentare la dichiarazione e trattandosi di tributi dovuti per il 1997, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è da individuare (come è incontestato tra le parti) nel 31 dicembre 2004.
Sennonché, come giustamente rileva l’appellante, tale termine è stato prorogato di due anni ad opera dell’art. 10 della legge n. 289/2009 in materia di concordato fiscale, proroga che si applica anche nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi del condono (cfr. Cass., sez. trib., 23 luglio 2010, n. 17395). Pertanto, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento deve intendersi prorogato fino al 31.12.2006; con la conseguenza che la notifica eseguita il 28.4.2005 è stata ben eseguita ed ha impedito il maturare della prescrizione.
L’appello va pertanto accolto e, per l’effetto, va rigettato il ricorso originario.
Considerata la peculiarità della fattispecie, le spese di primo grado vanno compensate tra le parti; mentre le spese del presente grado di giudizio – stante la contumacia dell’appellata – vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
In accoglimento dell’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario; spese di primo grado compensate e di secondo grado irripetibili.
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