COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO – Sentenza 12 aprile 2013, n. 181
Accertamento parametrico -Art. 3 legge n. 549 del 1995 e art.42 DPR n. 600 del 1973
Svolgimento del processo
Con appello notificato in data 11.11.2010 al difensore del sig. G. R. (esercente le attività: produzione di pane – cod. 15811 – e minimercati – cod. 52114-), l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza n. 670/02/2009 del 29.09.2009, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con la quale è stato accolto il ricorso del suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento n. RJ6H0003 con cui Ufficio di Acireale, in applicazione dei parametri, rideterminava in aumento il reddito dichiarato per l’anno di imposta 2003 ai fini IVA, IRPEF e IRAP.
L’appellante ribadisce la legittimità dell’applicazione dello strumento paramedico per la determinazione dei ricavi presunti del contribuente, il quale peraltro a conclusione del contraddittorio a cui è stato invitato non ha fornito giustificazioni ritenute plausibili riguardo allo scostamento tra quanto dichiarato e l’accertamento operato dall’Ufficio. L’appellato si è costituito in giudizio, resiste e chiede la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
L’appello dell’Ufficio è infondato e va respinto.
Osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass., SS. UU., sentt. n. ri 26635, 26636, 26637 e 26638/2009), la procedura di accertamento automatizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può, tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, giungendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli “standard” alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività di accertamento siano stati disattesi.
Il contribuente, inoltre, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, ha la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, e il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.
Ne consegue che l’accertamento fondato sui parametri risulta legittimo allorquando sia stato osservato il contraddittorio procedimentale e l’Amministrazione abbia chiarito le ragioni per cui la stessa ha ritenuto di non prendere in considerazione le eventuali deduzioni della parte. Nel caso di specie, il contribuente ha rappresentato significative circostanze (calcolo dei parametri applicato solamente a uno dei settori in cui si articola l’attività commerciale, localizzazione dell’esercizio in zona economicamente deprivata) idonee ad avviso del Collegio a supportare le proprie ragioni, circostanze rimaste sostanzialmente prive di puntuali controdeduzioni da parte dell’Amministrazione, che si è limitata a definirle non adeguate a giustificare lo scostamento rilevato in modo automatico rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi del contribuente. L’Ufficio, per verificare la fondatezza dei motivi addotti dallo stesso, avrebbe ben potuto e dovuto, utilizzando gli strumenti di cui dispone, rielaborare il procedimento di calcolo tenendo conto del ramo di attività in primo tempo escluso, e motivare il rifiuto di considerare fondate le difficoltà denunciate dal contribuente con riferimento alla ubicazione del negozio dello stesso. Non avendolo fatto l’Ufficio ha disatteso gli indirizzi interpretativi delineati in materia dai Supremi giudici con i principi di diritto sopra richiamati. Non resta, pertanto, che confermare la sentenza impugnata.
In relazione alla particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l’apollo dell’Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
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